La caratteristica principale dei rifiuti è che sono sostanze od oggetti privi di interesse per chi li detiene. Il “pericolo” ambientale dei rifiuti è quindi connesso al fatto che, se non ci fossero delle regole, i rifiuti verrebbero abbandonati e dispersi in modo disordinato ed incontrollato, con conseguenze negative sul decoro prima ancora che sulla salubrità del territorio. I produttori di rifiuti hanno in primo luogo la necessità-onere di individuare e “qualificare” i loro rifiuti. Gli obblighi a loro carico, infatti, sono variamente previsti in ragione della classificazione e tipologia dei rifiuti che producono. Una volta distinti gli eventuali rifiuti urbani dai rifiuti speciali, per questi ultimi i produttori debbono: • attribuire il codice CER che identifica le singole tipologie di rifiuti con la connessa classificazione di pericolosi o non pericolosi; • detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo. Qualora il produttore non possa o non voglia restare entro i limiti temporali o quantitativi del deposito temporaneo, per poter fruire di limiti più ampi, deve farsi a tal fine autorizzare; • provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare o comunque ottenendo l’abilitazione a farlo, oppure • consegnarli per lo smaltimento o recupero a soggetti abilitati (muniti delle necessarie autorizzazioni o iscrizioni) tramite trasportatori abilitati (scritti all’apposito Albo) o provvedendo direttamente al trasporto, avendo preventivamente ottenuto la prescritta abilitazione (iscrizione all’Albo); • osservare (per quanto ricorrano) gli obblighi amministrativo/documentali relativi: – alla tenuta del registro di carico e scarico, – all’emissione del formulario di identificazione per il trasporto e – alla redazione ed inoltro delle comunicazioni periodiche; il tutto secondo le modalità previste dalla disciplina vigente che nella presente pubblicazione viene illustrata. I produttori di rifiuti hanno in primo luogo la necessità-onere di individuare e “qualificare” i loro rifiuti. Gli obblighi a loro carico, infatti, sono variamente previsti in ragione della classificazione e tipologia dei rifiuti che producono. Una volta distinti gli eventuali rifiuti urbani dai rifiuti speciali, per questi ultimi i produttori debbono: attribuire il codice CER che identifica le singole tipologie di rifiuti con la connessa classificazione di pericolosi o non pericolosi; detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo. Qualora il produttore non possa o non voglia restare entro i limiti temporali o quantitativi del deposito temporaneo, per poter fruire di limiti più ampi, deve farsi a tal fine autorizzare; provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare o comunque ottenendo l’abilitazione a farlo, oppure consegnarli per lo smaltimento o recupero a soggetti abilitati (muniti delle necessarie autorizzazioni o iscrizioni) tramite trasportatori abilitati (scritti all’apposito Albo) o provvedendo direttamente al trasporto, avendo preventivamente ottenuto la prescritta abilitazione (iscrizione all’Albo); osservare (per quanto ricorrano) gli obblighi amministrativo/documentali relativi: - alla tenuta del registro di carico e scarico, - all’emissione del formulario di identificazione per il trasporto e - alla redazione ed inoltro delle comunicazioni periodiche. Il tutto secondo le modalità previste dalla disciplina vigente che nella presente pubblicazione viene illustrata. >> Visualizza sommario