autoreElena Bonafè, Marco Casadei, Andrea Da Lio e Romano Tiozzi
caratteristichee-book, 136 pagine
edizionenovembre 2014 - ISBN 978-88-7577-161-4
collanaGuide Pratiche e Prontuari - Vademecum
La caratteristica principale dei rifiuti è che sono sostanze od oggetti privi di interesse per chi li detiene. Il “pericolo” ambientale dei rifiuti è quindi connesso al fatto che, se non ci fossero delle regole, i rifiuti verrebbero abbandonati e dispersi in modo disordinato ed incontrollato, con conseguenze negative sul decoro prima ancora che sulla salubrità del territorio.
I produttori di rifiuti hanno in primo luogo la necessità-onere di individuare e “qualificare” i loro rifiuti. Gli obblighi a loro carico, infatti, sono variamente previsti in ragione della classificazione e tipologia dei rifiuti che producono.
Una volta distinti gli eventuali rifiuti urbani dai rifiuti speciali, per questi ultimi i produttori debbono:
• attribuire il codice CER che identifica le singole tipologie di rifiuti con la connessa classificazione di pericolosi o non pericolosi;
• detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo. Qualora il produttore non possa o non voglia restare entro i limiti temporali o quantitativi del deposito temporaneo, per poter fruire di limiti più ampi, deve farsi a tal fine autorizzare;
• provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare o comunque ottenendo l’abilitazione a farlo, oppure
• consegnarli per lo smaltimento o recupero a soggetti abilitati (muniti delle necessarie autorizzazioni o iscrizioni) tramite trasportatori abilitati (scritti all’apposito Albo) o provvedendo direttamente al trasporto, avendo preventivamente ottenuto la prescritta abilitazione (iscrizione all’Albo);
• osservare (per quanto ricorrano) gli obblighi amministrativo/documentali relativi:
– alla tenuta del registro di carico e scarico,
– all’emissione del formulario di identificazione per il trasporto e
– alla redazione ed inoltro delle comunicazioni periodiche;
il tutto secondo le modalità previste dalla disciplina vigente che nella presente pubblicazione viene illustrata.
I produttori di rifiuti hanno in primo luogo la necessità-onere di individuare e “qualificare” i loro rifiuti. Gli obblighi a loro carico, infatti, sono variamente previsti in ragione della classificazione e tipologia dei rifiuti che producono.
Una volta distinti gli eventuali rifiuti urbani dai rifiuti speciali, per questi ultimi i produttori debbono:
attribuire il codice CER che identifica le singole tipologie di rifiuti con la connessa classificazione di pericolosi o non pericolosi;
detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo. Qualora il produttore non possa o non voglia restare entro i limiti temporali o quantitativi del deposito temporaneo, per poter fruire di limiti più ampi, deve farsi a tal fine autorizzare;
provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare o comunque ottenendo l’abilitazione a farlo, oppure
consegnarli per lo smaltimento o recupero a soggetti abilitati (muniti delle necessarie autorizzazioni o iscrizioni) tramite trasportatori abilitati (scritti all’apposito Albo) o provvedendo direttamente al trasporto, avendo preventivamente ottenuto la prescritta abilitazione (iscrizione all’Albo);
osservare (per quanto ricorrano) gli obblighi amministrativo/documentali relativi:
- alla tenuta del registro di carico e scarico, - all’emissione del formulario di identificazione per il trasporto e - alla redazione ed inoltro delle comunicazioni periodiche.
Il tutto secondo le modalità previste dalla disciplina vigente che nella presente pubblicazione viene illustrata.
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