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>> Sicurezza negli spettacoli e nelle fiere
A seguito dell’adozione del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, c.d. “Decreto Palchi”, che ha sancito, ex art. 88, c. 2 bis, D. Lgs. n. 81 del 2008, l’applicazione dell’intero Titolo IV T.U.S.L al settore degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, e delle manifestazioni fieristiche, si è reso necessario individuare adeguati criteri tecnico-interpretativi allo scopo di orientarne correttamente l’applicazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su parere conforme del G.d.L. interno, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell’Inail, ha emanato la circolare n. 35 del 24/12/2014 “allo scopo di fornire le istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee (o.t.) e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche”.
Il documento in commento da un lato fornisce definizioni terminologiche, dall’altro riporta anche elenchi, o esempi, al fine di orientare gli operatori del settore (giuristi, tecnici ed ingegneri) alla corretta comprensione della norma.
Il contenuto della Circolare è suddiviso in 2 capi: il primo riguarda gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali; il secondo si concentra selle manifestazioni fieristiche.
Entrambi i capi contengono n. 6 punti:
Risulta interessante evidenziare gli elementi della Circolare che integrano i contenuti già sanciti del D.I.
In relazione al Capo I si sottolinea quanto segue.
1) Campo di applicazione
Viene specificato come nelle attività generiche di montaggio – smontaggio delle o.t., compreso l’allestimento e disallestimento di impianti luce, audio e video, rientrino anche tutte le lavorazioni accessorie quali carico, scarico e movimentazione delle attrezzature.
Restano pertanto escluse le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di smontaggio e smontaggio delle o.t.
Viene data una definizione di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali: “ eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di o.t.”
Infine, si delinea la ratio delle ipotesi[1] previste al comma 3 dell’art. 1 del “Decreto Palchi” che escludono dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, le fasi di montaggio – smontaggio di particolari o.t.: queste risultano caratterizzate da “semplicità costruttiva e le limitate dimensioni”.
Tali caratteristiche sono dovute alla struttura modulare degli elementi, all’assenza di lavori in quota, o comunque entro una certa altezza, o all’utilizzo di componenti forniti dal medesimo fabbricante, unitamente ad istruzioni di montaggio – smontaggio e configurazioni predefinite.
2) Particolari esigenze
Nulla viene specificato se non il fatto che “l’articolo 2 del DI elenca le particolari esigenze[2] che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del D. Lgs. 81 del 2008”.
3) Terminologia e definizioni
In tale paragrafo vengono individuate le definizioni di “cantiere”, di “opere temporanee” e di “committente”.
3.1 Cantiere
Come già indicato nel D.I., il “cantiere” viene definito come il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di o.t., compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
3.2 Opere Temporanee
Per o.t. viene data la definizione di “complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell’accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti , luci, effetti speciali, ecc).”
La Circolare elenca, in maniera non tassativa, i principali elementi prefabbricati che vengono utilizzati per allestire gli spettacoli di intrattenimento:
Le caratteristiche prevalenti delle o.t sono quelle di essere modulari, montabili/smontabili, trasportabili e ripiegabili.
Anche il palco[4], struttura principe in tale settore di intrattenimento, viene analizzato dal documento in commento: “l’o.t. sopra la quale si svolge l’azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento”.
Infine, si descrive come le strutture di ausilio all’esibizione e di supporto ai proiettori luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia ecc. abbiano forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere, come ad esempio:
Tali opere possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo.
3.3 Committente
La circolare riprende interamente la definizione di “committente”[5] già individuata nel D.I. del 22/07/2014.
Inoltre, viene sottolineato che il committente:
4) Luogo o sito dello spettacolo
La circolare richiama come nella prassi comune le situazioni in cui ha luogo l’evento siano:
Le caratteristiche del sito risultano determinati nella corretta scelta delle o.t., delle attrezzature e degli impianti da utilizzare e montare.
Per tali motivi, il Ministero ritiene necessario individuare ed analizzare preventivamente:
Il proprietario/gestore del luogo, o sito, dovrà predisporre e rendere disponibile la documentazione riportante le suddette caratteristiche, unitamente all’allegato I del D.I.
5) Misure preventive
Il punto 5 della Circolare richiama gli artt. 3 e 4 del D.I. sottolineando:
Sul punto, tuttavia, viene rammentato che il montaggio/smontaggio di tale o.t. avvenga secondo uno specifico progetto di realizzazione, nel rispetto di procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze, ecc.), con manodopera formata ed addestrata, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori, alla luce delle preventive informazioni fornite dal produttore.
6) Requisiti Formativi
L’ultimo punto del Capo I della Circolare n. 35 richiama il principio generale dell’informazione e formazione obbligatoria di tutti i lavoratori, secondo le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.
Per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per i quali è richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012.
Infine, in maniera esemplificativa e non esaustiva, la Circolare elenca casi di formazione e addestramento obbligatori quali:
In relazione al Capo II si sottolinea quanto segue.
Da una lettura sistematica dell’intero capo, si può notare come la Circolare non aggiunga elementi interessanti, limitandosi al richiamo del contenuto del D.I., o a quanto già analizzato nel Capo I.
Tuttavia, riporta alcune specificazioni dovute al particolare ambito di applicazione.
Considerazioni finali
Il D.I. del 22/07/2014 e la relativa circolare interpretativa sono sintomatici della già espressa volontà del nostro legislatore di apportare le tutele tipiche della sicurezza sul lavoro nel campo degli spettacoli e delle manifestazioni fieristiche, anche sulla spinta degli incidenti mortali di Trieste e Reggio Calabria.
I settori degli spettacoli e delle fiere, pur caratterizzati da un numero di infortuni inferiore rispetto a quello dell’edilizia, presentano, comunque, rischi significativi sia di tipo tecnico che organizzativo, attirando, inoltre, senza dubbio l’attenzione dell’opinione pubblica a fronte di una notevole esposizione mediatica.
Considerato che l’intera disciplina, tutt’altro che di facile applicazione, è stata introdotta di recente, non resta che attenderne l’interpretazione dottrinale prima e giurisprudenziale poi, ma, soprattutto, non resta che indagare sull’applicazione concreta che ne faranno gli operatori tecnici del settore.
[1] Art. 1, c. 3, D.I del 22/07/2014: “ Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso D. Lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:
a) (omissis);
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m. rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi o stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi i 6 m. nel caso di stativi e 8 m. nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.”
[2] Art. 2, D.I del 22/07/2014: “Per le attività di cui all’art. 1, c. 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diversa nazionalità nelle aree di lavoro,
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi stretti,
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali,
g) rischi derivanti dalle condizioni metereologi che e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.”
[3] La Circolare specifica che gli impianti luce e audio, nonché gli altri materiali scenografici, vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata “americana”: si tratta di una struttura reticolare, montata su supporti motorizzati, o ad argano, o a paranco, che ne permettono il movimento in senso verticale e/o orizzontale.
[4] Più in dettaglio, la Circolare evidenzia come il palco, solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi, sia “generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati, essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.”
La pedana può essere fissa, semovente oppure dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l’area di allestimento della pedana e degli strumenti.
La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche.
[5] “Il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività (...), indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione”.
[6] - “ Strutture allestitive aventi ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m., o aventi, nel caso delle strutture biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni, inferiore a 100 mq.
- Tendostrutture con altezza inferiore all’estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di Kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi.”
[7] Art. 7, D.I del 22/07/2014: “Per le attività di cui all’art. 6, c. 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diversa nazionalità nelle aree di lavoro,
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi stretti,
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali,
g) rischi derivanti dalle condizioni metereologi che e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
h) Presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico”
[8] Art. 5, D.I del 22/07/2014: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il quartiere fieristico,
b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un’area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive,
e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell’Espositore,
f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici ed altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica;
g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito,
i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.”
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