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Strada, ferrovia, vie interne navigabili
Il 22 novembre è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Vengono così aggiornate le disposizioni degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID) e per vie navigabili (ADN) applicabili dal 1° gennaio 2015, su base volontaria con un periodo transitorio di sei mesi che terminerà il 30 giugno 2015.
Molte sono le novità introdotte dai nuovi regolamenti, tra le principali segnalo le seguenti:
Trasporto stradale (ADR 2015)
Grazie al periodo transitorio di applicabilità, potrò tornare periodicamente ad approfondire gli aspetti applicativi e pratici delle novità apportate in modo da introdurli gradualmente nei prossimi interventi in questa rubrica.
Mare
Per i trasporti marittimi, per tutto il 2015 sarà ancora in vigore l’attuale regolamento IMDG Code 36-12 ma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sarà possibile utilizzare in forma volontaria il nuovo IMDG Code 37-14; questo diventerà obbligatorio dal 1 gennaio 2016 per i due anni successivi.
Aereo
Dal 1° gennaio 2015 sarà obbligatorio applicare il regolamento IATA DGR 2015; a differenza degli scorsi anni, al momento non sono previste deroghe o periodi transitori per l’applicazioni del regolamento.
Nota:
Per il trasporto aereo c’è da segnalare che dal 1° gennaio 2015 sarà proibito spedire colli di batterie litio metallico su aerei passeggeri, ma sarà consentito solo su aerei cargo.Il divieto si applica alle spedizioni di batterie come tali, con istruzione di imballaggio PI 968, sezioni IA, IB e II, mentre non si applica alle spedizioni di batterie al litio metallico spedite a corredo di apparecchiature , cosiddette “with equipment” (PI 969 ) e nemmeno alla spedizione di batterie al litio metallico contenute in apparecchiature, cosiddette “in equipment” (PI 970) .
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