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Nella GU n. 188 del 14 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recava un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli Enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e Tasi, cui si aggiungono, inoltre, ulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo ed in favore di altre zone colpite da calamità naturali.
In materia ambientale la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione con modificazioni del d.l. n. 78/2015 ha portato le seguenti novità:
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Rispetto quindi la normativa vigente la legge n.125/2015 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 78/2015 ha apportato le seguenti modifiche ed integrazioni:
Si riportano di seguito i testi corretti vigenti delle disposizioni modificate o sostituite del Codice ambientale del 2006 - decreto legislativo n. 152 - e del d. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, con in grassetto le modifiche o sostituzioni introdotte.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Parte Quarta
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Titolo I
Gestione dei rifiuti
articolo 183
Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
(omissis)
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
(omissis)
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile , presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
(omissis)
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Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
articolo 29
Disposizioni transitorie
(omissis)
3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
(omissis)
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