Safetysnack
L’art. 13 della l. n. 161/2014 (rubricata “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, in G.U. n. 261 del 10/11/2014 - Supplemento Ordinario n. 83) apporta alcune modifiche agli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008, conseguenti alla decisione di conformarsi alla procedura di infrazione Europea n. 2010/4227 (denuncia Bazzoni, ottobre 2009), ma solo relativamente alla proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate allo stesso documento da un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).
Così, all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti due periodi: “anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Mentre, all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti due nuovi periodi, sancendosi che: “anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 25/11/2014.
Scarica la nostra APP su:
Powered by Miles 33
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su