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Il legislatore con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della salute del 9 settembre 2014 (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014) ha emanato i modelli semplificati per la redazione della documentazione progettuale di sicurezza per l’edilizia:
Rendere più semplice la realizzazione e la comprensione dei documenti da sempre è un obiettivo dichiarato del tecnico.
La semplificazione dei documenti era prevista da ben due testi legislativi: l’art. 104-bis del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza) e dall’art. 131, comma 2-bis del Decreto Legge 69/2013 (Codice dei contratti pubblici).
Semplificare però non è sinonimo di buon lavoro. Il modello semplificato aiuta il tecnico nel suo lavoro: lo standard evita molti degli errori e/o delle interpretazioni personali da parte di chi scrive ed anche di chi legge. Il tecnico però nel redigere il documento progettuale deve comunque, e in ogni caso, rispettare le indicazioni e le prescrizioni in merito previste dal testo legislativo di riferimento. Il redattore del documento ha come responsabilità quella di fare bene il proprio lavoro, e quindi deve sempre realizzare un lavoro efficace, nel caso specifico un documento progettuale leggibile e completo.
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