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Nella GU n. 262 del 11 novembre 2014 è stata pubblicata la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 133/2014, c.d. " Sblocca Italia", recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e con essa entrano in vigore definitivamente dal 12 novembre 2014 alcune novità in tema di gestione di risorse idriche e dissesto idrogeologico, terre e rocce da scavo, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e gestione dei rifiuti.
In sintesi tutte le novità tratte dal "Sevizio Studi della Camera dei Deputati".
Gestione di risorse idriche e mitigazione del rischio idrogeologico
L’articolo 7 reca una serie di disposizioni volte a consentire la realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche, tra cui in particolare fognature e depuratori, in risposta alla procedura della Commissione europea di infrazione n. 2014/2059, nonché nelle procedure nn. 2004/2034 e 2009/2034 conclusesi con le sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014, vediamo di seguito come.
Il comma 1 introduce modifiche, in particolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) al fine di:
Ulteriori modifiche riguardano l'individuazione, nelle convenzioni-tipo, degli strumenti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario (numero 4) nonché della disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento e dei criteri per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente (numero 5);
Negli altri casi vengono disciplinati in sede di prima applicazione taluni adempimenti finalizzati a conseguire il principio di unicità della gestione. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti all'attuazione degli adempimenti, si prevede l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo regionale e, in caso di mancato esercizio dello stesso, di quello del Governo, mediante la nomina di un commissario ad acta. La norma precisa che la violazione delle nuove disposizioni comporta la responsabilità erariale. Durante l'esame in sede referente, è stata introdotta una modifica alla lettera i), che aggiunge un comma 3-bis all'art. 172 del D.Lgs. 152/2006, al fine di porre un obbligo, in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare una relazione semestrale al Parlamento (entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal d.lgs. 152/2006.
Articolo 7, co. 2-5 e co. 8 e 9 - Dissesto idrogeologico
I commi da 2 a 5, contengono una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi.
Il comma 9 stabilisce che la struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, come modificato durante l'esame in Commissione, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
Durante l'esame in Commissione, è stato aggiunto il comma 9-bis che prevede l'applicazione delle norme di cui al presente articolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Articolo 7, co. 1, lett. l), commi 6-7 e co. 8-bis - Sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
La lettera l) del comma 1 integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o 12 sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
I commi 6 e 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
Il comma 6 originario prevede l'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore della depurazione delle acque.
Durante l'esame in sede referente, il comma 6 è stato modificato affinché le risorse del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 e revocabili (alle condizioni indicate dalla norma, per garantire il finanziamento del fondo istituito dal comma in esame) siano non solo quelle destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque, ma in generale quelle afferenti interventi nel settore idrico. Tra le ipotesi di revocabilità delle risorse viene inserita, in aggiunta a quelle previste, anche l'inerzia del soggetto attuatore. Con riferimento alla parte della norma che fa salve le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012, essa viene estesa anche alle previsioni della delibera CIPE 21/2014 (di riprogrammazione delle risorse del FSC e delle modalità per il loro utilizzo) ed inoltre viene chiarito che tali previsioni restano ferme per quanto non diversamente previsto dal comma in esame.
Il comma 7, per le finalità di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, consente la nomina, da parte del Governo, di commissari straordinari e ne disciplina i poteri. In seguito al rinvio in Commissione, è stato aggiunto che ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Durante l'esame in sede referente, il comma 7 è stato modificato, stabilendo che l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo - finalizzata ad – non è obbligatoria, ma facoltativa. Il termine per l'attivazione della procedura (scaduto il 30 settembre scorso) viene differito al 31 dicembre 2014.
Durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 8-bis che prevede l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti, già applicata per i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se i sedimenti non sono pericolosi, anche per i sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche.
Vai al testo dell'articolo 7.
Gestione delle terre e rocce da scavo
L'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare – secondo quanto esplicitato dalla norma – disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, deve essere adottato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base a una serie di principi e criteri direttivi che sono stati integrati nel corso dell'esame in sede referente. Si prevede, infine, in conseguenza di una modifica approvata dalla Commissione, che che la proposta di regolamento deve essere sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e che il Ministero dell'ambiente è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
Vai al testo dell'articolo 8.
Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
Articolo 33 - Bonifica ambientale e rigenerazione urbana - comprensorio Bagnoli - Coroglio e
Articolo 33-bis - Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato
Vai al testo dell'articolo 33 e 33-bis.
L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono due distinte finalità.
Una prima finalità, perseguita dai commi 1-6, è quella di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi. Sotto quest'ultimo profilo si segnala in particolare la norma contenuta nel comma 5, che aggiunge i casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati tra le ipotesi (tassativamente indicate dall'art. 132, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) in cui possono essere ammesse le varianti in corso d'opera ed eleva al 10% - sulla base di una modifica approvata in Commissione -per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, l'importo degli interventi che possono essere disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio senza dar luogo a varianti in corso d'opera.
Una seconda finalità, perseguita dal comma 7, è quella di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi (interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzione di impianti e infrastrutture; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e altre opere lineari di pubblico interesse), alle condizioni indicate dal medesimo comma. Nel corso dell'esame in sede referente è stata circoscritta l'applicazione della norma ai siti inquinati di proprietà di enti territoriali e, per tali siti, è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse alla realizzazione degli interventi ivi contemplati, compresi gli interventi e le opere di bonifica. I successivi commi 8, 9 e 10 introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati, ai fini della realizzazione degli interventi consentiti dal comma 7. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati soppressi commi 7-bis e 7-ter, che disciplinavano la procedura che gli enti territoriali dovevano seguire per beneficiare dell'esclusione dal patto di stabilità, nonché la copertura dei relativi oneri.
Il comma 7-bis, inserito in sede referente, che integra la disciplina ordinaria in materia di bonifiche dettata dall'art. 242 del cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), stabilisce che, per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione, in scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative. Tale applicazione può essere anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala. Viene posta la condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza in termini di rischi sanitari e 14 ambientali (le disposizioni in esame vengono aggiunte dopo il primo periodo del comma 7 del citato art. 242).
Il comma 10 modifica in più punti la procedura semplificata per le operazioni di bonifica dettata dall'art. 242-bis del cd. Codice dell'ambiente, introdotto dall'art. 13 del D.L. 91/2014.
Vai al testo dell'articolo 34.
Gestione dei rifiuti
Articolo 35, comma 1 - Modifiche alla procedura di realizzazione di nuovi impianti di recupero energetico da rifiuti e adeguamento degli impianti esistenti
Tale articolo è stato sostanzialmente modificato in sede referente prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (commi 1, 3-6, 8 e 9), e dall'altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2). Relativamente al D.P.C.M. di individuazione degli impianti di recupero da realizzare, il nuovo testo del comma 1:
Articolo 35, comma 2 - Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata
Il nuovo comma 2 introduce una disposizione che, per le medesime finalità del comma precedente, prevede l'emanazione di un altro D.P.C.M. che dovrà effettuare la ricognizione dell'offerta esistente e individuare il fabbisogno residuo, articolato per regioni, di impianti di recupero della FORSU raccolta in maniera differenziata. Tale decreto dovrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Lo stesso comma consente alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per I'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
Articolo 35, commi 3-6 - Adeguamento degli impianti di recupero energetico esistenti e criteri di utilizzo degli impianti, sia esistenti che da realizzare
Nel nuovo testo dei commi da 3 a 6 si rinvengono numerose modifiche che riguardano:
Articolo 35, co. 7- Contributo per il conferimento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale
Il nuovo comma 7 introduce un contributo annuale, a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti extraregionali – da versare nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni – a carico dei gestori degli impianti. Tale contributo, da versare alla regione, è determinato dalla medesima regione nella misura massima di euro 20 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato trattato di provenienza extraregionale.
Articolo 35, co. 8- Riduzione dei termini delle procedure di esproprio e perentorietà dei termini di VIA ed AIA
Per i procedimenti (relativi agli impianti di cui al comma 1) di espropriazione per pubblica utilità, viene confermato il dimezzamento dei termini previsto dal testo vigente, mentre per i procedimenti in corso la riduzione dei termini residui opera in ragione di un quarto e non (come invece prevede il testo vigente) della metà (nuovo testo del comma 8, corrispondente al comma 6 del testo vigente). Sono invece considerati perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), che il testo vigente riduce invece della metà.
Articolo 35, co. 10- Affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016
Il nuovo comma 10 modifica il comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101/2013 - che impone al Ministero dell'ambiente, entro il 30 giugno 2015, di avviare le procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI a partire dal 2016 – al fine di consentire al medesimo Ministero di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
Articolo 35, co. 11- Deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali
Il nuovo comma 11 modifica I'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006, aggiungendo il comma 3-bis, che stabilisce la non applicazione del divieto previsto al comma 3, ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene debbano essere avviati a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile.
Articolo 35, co. 12-13- Rifiuti di beni in polietilene
Il nuovo comma 12 interviene sul'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportando le seguenti modificazioni:
La modifica in esame prevede altresì che, con il previsto decreto del Ministro dell'ambiente, per la definizione degli obiettivi minimi di riciclaggio, venga stabilita anche l'entità del contributo dei soggetti partecipanti al POLIECO. l nuovo comma 13 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30% dei relativi importi.
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