Ambientesnack
Il recente decreto legislativo n. 46/2014 ha apportato numerose ed importanti modifiche alla disciplina relativa al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).
In particolare, è stato integrato ed ampliato il campo di applicazione, coinvolgendo altre attività industriali, è stato introdotto l’obbligo di presentare una particolare relazione contenente informazioni sul suolo e sulle acque ed è stato in parte modificato il regime sanzionatorio.
Il d.lgs. n. 46/2014 ha modificato in più parti il cd. “Testo Unico Ambientale” ed in particolare la Parte seconda relativamente alla disciplina in materia di “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”.
In merito alle modifiche apportate dalla nuova normativa si segnalano in particolare i seguenti aspetti.
Definizioni
All’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 sono state sostituite o aggiunte numerose definizioni, in particolare si segnala che:
1) le definizioni di “impianto”, “impianto esistente” e “impianto nuovo” sono state sostituite dalle seguenti:
2) fra le definizioni introdotte dal nuovo decreto si segnalano le seguenti:
Ambito di applicazione
L’art. 26 del d.lgs. n. 46/2014 prevede la sostituzione dell’allegato VIII (che individua le attività soggette al rilascio dell’AIA) alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Il nuovo provvedimento non interviene significativamente sulla documentazione da presentare per l’ottenimento dell’AIA (salvo prevedere l’obbligo, in determinati casi, di allegare anche la relazione di riferimento) e sulla relativa procedura autorizzativa. Viene peraltro previsto un maggior ricorso alla pubblicazione di varie informazioni sul sito internet dell’Autorità competente al fine di garantire la consultazione del pubblico e una maggiore conoscenza degli atti del procedimento (articoli 29-ter e 29-quater).
Viene confermato che l’AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
A tali autorizzazioni è stato aggiunto l’aspetto relativo alle modalità di controllo e alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici autorizzati dal Magistrato alle Acque di Venezia.
Inoltre, l’AIA sostituisce la comunicazione prevista per l’avvio delle attività di recupero di rifiuti in regime semplificato.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai valori limite di emissione il nuovo decreto prevede un criterio generale in base al quale i valori limite sono fissati dall’Autorità competente in modo da garantire che, in condizioni normali di esercizio, le emissioni non superino i valori di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) (articolo 29-sexies).
In particolare l’Autorità competente può procedere secondo le seguenti opzioni:
a) fissando valori limite che non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), adottando condizioni e tempi di riferimento previsti dalle stesse,
oppure
b) fissando valori limite differenti per valore, tempi di riferimento o condizioni, in tal caso l’Autorità competente deve valutare, almeno annualmente, i risultati del controllo delle emissioni per verificare che le emissioni non abbiano superato i valori associati alle BAT.
Peraltro, in determinati casi, l’Autorità competente può fissare valori limite di emissione:
L’autorità competente può accordare deroghe temporanee in merito ai valori limite di emissione o alle altre condizioni dell’autorizzazione “in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.
Relazione di riferimento e garanzie finanziarie
In occasione della richiesta o dell’aggiornamento dell’AIA il gestore di un’attività che comporta l’uso, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, deve presentare oltre alla documentazione già prevista dalla disciplina previgente anche la relazione di riferimento (articolo 29-ter).
La relazione di riferimento contiene informazioni “sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”.
Le modalità per la redazione della relazione di riferimento devono essere stabilite con apposito decreto del Ministero dell’ambiente (articolo 29-sexies, comma 9-sexies).
Inoltre, la nuova disciplina prevede che al momento della cessazione delle attività sia effettuata una valutazione, rispetto a quanto descritto nella relazione di riferimento, dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee eventualmente causato da sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate e qualora dalla valutazione risulti che è stato provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee devono essere adottate le misure necessarie per riportare il sito allo stato definito nella relazione di riferimento.
A garanzia di tale obbligo il gestore deve prestare, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, a favore della Regione o della Provincia Autonoma adeguate garanzie finanziarie. I criteri per determinare gli importi di tali garanzie sono stabiliti appositi decreti ministeriali (articolo 29-sexies, comma 9-septies).
Rinnovo e riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale
Il nuovo decreto prevede (art. 29-octies) che l’Autorità competente riesamini periodicamente l’AIA.
Il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA è disposto:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione.
Peraltro, se l’installazione è registrata EMAS (ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009) il termine di cui alla lettera b), è esteso a sedici anni, mentre se l’installazione è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il medesimo termine è esteso a dodici anni.
Nel caso indicato alla lett. b), in caso di inosservanza del termine di presentazione della domanda di riesame l’autorizzazione si intende scaduta e la mancata presentazione nei tempi indicati della documentazione prevista (compresa l’attestazione del pagamento della tariffa per gli oneri istruttori) comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa dal 10.000 euro a 60.000 euro.
L’Autorità competente può comunque disporre il riesame dell’AIA quando ricorrono determinate condizioni.
Fino al rilascio del provvedimento di AIA, il gestore prosegue l’attività sulla base delle autorizzazioni già in suo possesso.
Controlli e ispezioni
Le attività ispettive e di controllo (articolo 29-decies), che sono effettuate da ISPRA per le attività di competenza statale e dall’agenzia regionale per l’ambiente negli altri casi, possono essere:
Tali attività vengono definite a livello regionale in un apposito piano di ispezione ambientale aggiornato dalla Regione.
Il nuovo provvedimento definisce il periodo intercorrente fra due ispezioni prevedendo che non supera:
Al termine delle ispezioni l’ente (ISPRA o agenzia regionale per l’ambiente) redige una relazione che contiene i riscontri relativi alla conformità dell’installazione alle condizioni dell’autorizzazione e le conclusioni relative ad eventuali azioni che il gestore deve intraprendere.
La relazione:
Sistema sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio (articolo 29-quattordecies) viene in buona parte rivisto, si segnala in particolare che:
a) la sanzione relativa all’esercizio di un’attività senza autorizzazione resta invariata (arresto fino ad un anno o ammenda da 2.500 a 26.000 euro), viene però previsto che se l’attività comporta lo scarico di determinate sostanze pericolose (6) o la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi o qualora l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 5.000 a 52.000 euro;
b) per la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative viene prevista una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro (in precedenza era prevista un’ammenda da 5.000 a 26.000 euro), peraltro, per la medesima fattispecie viene prevista un’ammenda da 5.000 a 26.000 euro nei casi in cui l’inosservanza sia relativa ai valori limite di emissione, alla gestione di rifiuti, a scarichi recapitanti in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpi idrici posti in aree protette, inoltre la sanzione viene ulteriormente inasprita (ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni) se l’inosservanza è relativa alla gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzati, allo scarico di determinate sostanze pericolose (6), a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria, all'utilizzo di combustibili non autorizzati;
c) in caso di realizzazione di modiche sostanziali senza preventiva autorizzazione viene prevista la pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 2.500 a 26.000 euro, mentre nel caso venga realizzata una modifica non sostanziale senza aver effettuato le comunicazioni o senza avere atteso il termine stabilito si applica una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro.
Inoltre, si segnala che il d.lgs. n. 46/2014 prevede, da quest’anno, una specifica sanzione amministrativa da 5.000 a 52.000 euro per il gestore che omette di effettuare nei termini previsti ( 30 aprile) la dichiarazione annuale al registro E-PRTR relativa alle emissioni in aria, acqua e suolo.
Disposizioni transitorie relative al rilascio dell’AIA
Il d.lgs. n. 46/2014 detta (articolo 29, comma 1 e 2) infine due specifiche disposizioni transitorie relative alle attività già in essere.
La prima disposizione si rivolge alle “installazioni esistenti” già ricomprese nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” e prevede che in questi casi eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 «sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 25 giugno 2014)».
La seconda previsione normativa si rivolge sempre alle “installazioni esistenti”, ma che sono rientrate nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” per effetto delle nuove previsioni del d.lgs. n. 46/2014, in questi casi la norma prevede che deve essere presentata domanda di AIA entro il 7 settembre 2014 e l’Autorità competente deve rilasciare l’autorizzazione entro il 7 luglio 2015., nel frattempo «gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti».
Scarica la nostra APP su:
Powered by Miles 33
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su