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Con il d.lgs. n. 19 del 24 febbraio 2014, il legislatore da attuazione all'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario inserendo all’interno del d.lgs. n. 81/2008 un nuovo titolo, il X-bis.
Tale titolo, che consta di sei articoli: da 286-bis a 286-spties, presenta un campo di applicazione oggettivamente limitato ai “luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie”, ossia “strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro”, ma soggettivamente assai ampio ricomprendendo tutti i lavoratori che operano alle dipendenze (in senso ampio, per così dire, antinfortunistico) di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria ed i sub-fornitori.
Di sicuro interesse, anche in considerazione della novità del suo inserimento nel campo di applicazione del titolo, è la determinazione di chi si debba intendere per sub-fornitori. Avrebbe dovuto soccorrere, per poter rispondere alla domanda di cui sopra, la definizione contenuta nella lett. d) dell’art.286-ter, ma, purtroppo, essa risulta troppo ampia e atecnica per un inquadramento inequivocabilmente certo. Infatti per subfornitori il legislatore del titolo X-bis intende: “ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro”.
Trattasi con tutta evidenza, di definizione solo limitatamente riconducibile, ma certamente riconducibile, a quella del contratto di subfornitura di cui all’art. 1 della l. n. 192/1998, nella parte in cui si afferma che “Con il contratto di subfornitura un imprenditore…si impegna a fornire all'impresa…servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente…”; ma allo stesso modo riconducibile ad altre forme di integrazione funzionale tra imprese, come, ad esempio, la somministrazione di servizi, l’appalto, il contratto d’opera, l’associazione in partecipazione, ma anche il volontariato delle associazioni non profit, delle cooperative sociali o delle associazioni di promozione sociale.
E pare proprio doversi intendere in questo senso l’ampia portata della definizione di subfornitore, ossia di persona che opera in attività e servizi di assistenza ospedaliera e sanitaria, all’interno di organizzazioni che si integrano funzionalmente con il datore di lavoro destinatario della prestazione che espone l’operatore al rischio normato in questo titolo.
Fra le misure generali di tutela finalizzate a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ai dispositivi medici taglienti per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro delle prestazioni di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria ma anche durante le fasi di raccolto smaltimento definitivo dei dispositivi stessi, si segnala quella di cui alla lett. b) dell’art. 286-quater, in forza della quale il datore deve provvedere “ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro”.
Trattasi del primo, ancorché non penalmente sanzionato in modo diretto, riferimento normativo esplicito all’obbligo di adottare la tecnologia più avanzata come misura di salute e sicurezza (nel caso di specie contro il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro), unitamente all’organizzazione del lavoro e dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione.
Molto interessante è anche la misura generale di sicurezza di cui alla lett. d) dello stesso articolo, che impone al datore di “non supporre mai inesistente un rischio…” e ciò al di là dell’esposizione del lavoratore al pericolo normato o evidenziato a livello scientifico esperienziale!
Secondo l’art. 286-quinquies, dedicato alla valutazione dello specifico rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, “il datore deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati”.
A seguito della valutazione che evidenzi rischi di ferite da taglio o da punta, il legislatore all’art. 286-sexies, il datore dovrà rispettare misure di prevenzione specifica fra la quale segnaliamo: lett. a), definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario”; altra misura importante è anche la previsione del divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi, nonché l’imposizione della sorveglianza sanitaria.
Interessante è anche la declinazione degli specifici interventi informativi e formativi, da considerarsi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui agli artt. 36 e 37, ampiamente analizzati in precedenza.
Per quel che riguarda la formazione il legislatore del 2014 sancisce che essa dovrà avvenire in ordine a:
Per quel che riguarda l’informazione, invece, si procederà con “specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro”.
Si segnala, inoltre, la previsione di redigere ed adottare specifiche procedure di intervento da adottarsi in caso di ferimento del lavoratore; una sorta di integrazione della pianificazione del primo soccorso, finalizzata a:
Il titolo X-bis contiene anche, all’art. 286-septies, un apparato sanzionatorio specifico:
il datore “è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies”, ossia della valutazione dei rischi; datore e dirigente rispondono, invece, per la violazione dell'articolo 286-sexies, ossia delle specifiche misure di prevenzione dianzi analizzate, con la pena alternativa dell’arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.
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