Ambientesnack
Ci riserviamo una più puntuale valutazione delle modifiche e integrazioni apportate nella nuova dichiarazione rispetto quella del 2014 in un prossimo eventuale approfondimento, per adesso segnaliamo un evento Webinar programmato per il 5 febbraio 2015 dove verranno illustrate tutte le novità.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2014, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre, è stato definito il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2015, da impiegare per trasmettere, entro il 30 aprile 2015, i dati riferiti al 2014.
Più ombre che luci nella nuova modulistica, definita, come ormai di consuetudine, pochi giorni prima della fine dell’anno.
Il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 lascia irrisolte molte delle difficoltà connesse alla proliferazione incontrollata delle sezioni e delle schede della dichiarazione. Negli ultimi anni, infatti, i moduli già in uso e perfettamente in grado di raccogliere i dati su ogni tipologia di rifiuto sono stati affiancati da altri “specializzati” e dedicati esclusivamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai rifiuti di imballaggio, con conseguente incremento delle difficoltà di compilazione della modulistica.
Confermata anche la sezione del MUD dedicata alla rilevazione dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero, beni rispetto ai quali la normativa primaria non prevede alcun obbligo di dichiarazione.
Il MUD 2015 riguarda sempre:
In prima analisi rileviamo le seguenti novità del MUD 2015: la Scheda rifiuti semplificata è stata modificata in alcune parti aggiungendo “nuovi” stati fisici: “vischioso/sciropposo” e “altro” in analogia con le schede movimentazione SISTRI, che tanto hanno già fatto sorridere non solo gli esperti di fisica della materia. Risolte, almeno in parte, le problematiche connesse al modulo RE, la sezione del MUD da impiegare per comunicare la produzione di rifiuti avvenuta fuori dall’unità locale del dichiarante. Nel Modulo MG il campo “R13 – Messa in riserva per operazioni da R1 a R12” deve essere ora utilizzato, secondo le istruzioni ufficiali di compilazione, esclusivamente per documentare la quantità di rifiuto che il dichiarante ha “ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti” oppure ha sottoposto nel proprio impianto ad un’operazione di “recupero di materia classificata esclusivamente con R13”. Per quel che riguarda i RAEE l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici, l’allegato I del D.Lgs. 49/2014, è riportato in modo inesatto perché privo del riferimento ai pannelli fotovoltaici e la modulistica, chiedendo di distinguere i RAEE di provenienza domestica dai professionali non considera che nel corso del 2014, per effetto della norma citata, dal 12 aprile le apparecchiature potenzialmente utilizzabili sia in ambito domestico sia in ambito professionale daranno sempre luogo esclusivamente a RAEE domestici.
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