Ambientesnack
L’art. 272, relativo agli Impianti ed attività in deroga, al comma 1, prevede la non assoggettabilità ad autorizzazione degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, fatta salva la possibilità per l’autorità competente di prevedere l’obbligo di comunicare preventivamente «la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo».
Il medesimo articolo, al comma 1, chiarisce inoltre che qualora in uno stabilimento siano presenti sia impianti o attività con emissioni scarsamente rilevanti sia impianti o attività che non hanno tali caratteristiche, l'autorizzazione alle emissioni dello stabilimento si riferisce solo a questi ultimi.
Gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti sono elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 272, comma 1, precisa, in merito a tale elenco, che le soglie di produzione, di consumo e le potenze termiche riportate devono essere calcolati considerando l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento.
Fermo restando che per gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti non è previsto il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni, l’art. 272, comma 1, stabilisce per tali casi che:
Il recente DmAmbiente 15 gennaio 2014 ha modificato la citata parte I dell’allegato IV alla Parte V, dove sono elencati gli impianti e le attività che producono emissioni “scarsamente rilevanti”, includendo le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti con potenzialità inferiore a 10mila abitanti equivalenti, nel caso di trattamenti di tipo biologico, e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per i trattamenti di tipo chimico/fisico. Gli impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
L’elenco fino ad oggi comprendeva gli impianti di trattamento acque, ma non le linee fanghi.
È stato precisato nei considerando, che anticipano il dispositivo del provvedimento, che le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione non producono, per la natura stessa di tali attività, emissioni in atmosfera, con la conseguenza che non è necessario prevedere tali linee nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta decreto legislativo n. 152 del 2006.
Scarica la nostra APP su:
Powered by Miles 33
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su