25 marzo 2019
di Gabriele Scibilia
La nuova edizione dell’ADR 2019 è entrata in vigore il 1° Gennaio 2019 tuttavia, come di consueto, sarà pienamente efficace a partire dal 1° luglio 2019 dal momento che sarà ancora possibile osservare le disposizioni contenute nell’edizione 2017 dell’ADR nel periodo transitorio che va 01/01/2019 al 30/06/2019.
Tra le varie novità apportate dagli emendamenti al testo dell’ADR 2017 è importante segnalare a tutti gli addetti ai lavori le nuove disposizioni relative alla classificazione delle merci contenenti sostanze corrosive (prodotti commercializzati e rifiuti).
Le nuove procedure di classificazione sono mutuate dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) che definisce i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Nel caso delle miscele, l’approccio alla classificazione e all'assegnazione dei gruppi di imballaggio avviene per stadi in base alle informazioni disponibili sulla miscela in quanto tale, su miscele simili e/o sui componenti della miscela stessa.
Se una miscela non è stata testata per determinare il suo potenziale di corrosione cutanea, né sono disponibili dati sufficienti su miscele simili, quale ad esempio un rifiuto derivante da un’attività professionale o industriale, allora l’assegnazione del gruppo di imballaggio (I, II o III) deve essere effettuata prendendo in considerazione le proprietà corrosive delle sostanze contenute nella miscela. Ai fini di questa valutazione devono essere presi in considerazione tutti i componenti appartenenti alla Classe 8 ad una concentrazione ≥ 1%, oppure < 1% se questi componenti sono ancora rilevanti ai fini della classificazione della miscela come corrosiva per la pelle.
Il metodo di calcolo si basa sulle quantità complessiva (% p/p) dei component, appartenenti ad un determinato gruppo di imballaggio, presenti nella miscela/rifiuto considerando i limiti di concentrazione generici (GCL) di cui allo schema sotto riportato:
oppure
questi limiti di concentrazione specifici (SCL) devono essere utilizzati al posto dei limiti di concentrazione generici (GCL).
In pratica la miscela/rifiuto sarà classificata come corrosiva ai fini del trasporto se il risultato della formula sotto riportata, applicata a tutti i gruppi di imballaggio pertinenti sulla base dei componenti, porta ad un valore uguale o superiore a 1:
Dove:
PGxi = concentrazione della sostanza 1, 2 ... i nella miscela/rifiuto, assegnata al gruppo di imballaggio X (I, II o III)
GCL = limite di concentrazione generico
SCL = limite di concentrazione specifico
Per quanto sopra la classificazione come “corrosivo” della miscela/rifiuto secondo i nuovi criteri dell’ADR potrà anche differire dalla classificazione HP8 ottenuta seguendo i criteri indicati nel Regolamento n.1357/2014 evidenziando una dicotomia sui generis tra i due riferimenti legislativi:
HP 8 “Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.
Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.
La ri-classificazione è perciò da programmare al più presto per non incorrere in infrazioni eclatanti alle disposizioni dell’ADR applicabili alla spedizione dei rifiuti “corrosivi” prodotti dall’impresa.
Per approfondire la disciplina in tema di trasporto delle merci pericolose ADR vedi la nuova edizione del volume "ADR 2019" .
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