Trasporto su strada di merci e rifiuti pericolosi:
Pubblicato il testo dell’ADR 2015
Sul sito delle Nazioni Unite è disponibile il testo integrale, in lingua inglese, dell’ADR 2015, integrato dal corrigendum 1
30 gennaio 2015
In mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, esso rappresenta il testo di riferimento dell’Accordo ADR, accordo europeo sul trasporto su strada di merci pericolose.
Il testo è consultabile all’indirizzo: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html
L’accordo ADR è stato recepito dalla Commissione Europea con la Direttiva 2014/103/UE del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22.11.2014.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2014/103/UE entro il 30 giugno 2015
Siamo in attesa dell’emanazione del decreto di recepimento italiano che renda immediatamente applicabile l’accordo ADR 2015 su base volontaria e obbligatorio dal 1 luglio 2015.
L’accordo ADR è stato recepito dalla Commissione Europea con la Direttiva 2014/103/UE del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22.11.2014.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2014/103/UE entro il 30 giugno 2015 Siamo in attesa dell’emanazione del decreto di recepimento italiano che renda immediatamente applicabile l’accordo ADR 2015 su base volontaria e obbligatorio dal 1 luglio 2015.
Tra le novità, vi segnaliamo le seguenti:
Trasporto stradale (ADR 2015)
Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose
Modificate le istruzioni scritte al conducente
Assegnato un n. ONU per imballaggi vuoti non ripuliti, scartati, destinati a riciclaggio e recupero
Nuovi n. ONU per i gas adsorbiti
Nuovi criteri di assegnazione di gruppo di imballaggio alle materie solide ossidanti
Cambiamenti di alcuni “Proper Shipping Name”
Eliminazione del gruppo di imballaggio dagli articoli
Precisate le tipologie di estintori•Materie pericolose per l’ambiente esentate da ADR se in piccole quantità
Precisate le dimensioni di marcature, etichette e pannelli
Stabilite dimensioni minime dei caratteri per la marcatura “sovraimballaggio”
Sono cambiate le codifiche relative alle disposizioni per il trasporto alla rinfusa
Entrano in vigore nuove disposizioni speciali per le batterie a litio difettose e danneggiate, come pure quelle sui rifiuti di batterie al litio, e le relative istruzioni di imballaggio; per tutti questi casi l’Italia aveva già aderito ad accordi multilaterali che ne avevano anticipato l’applicazione.
Grazie al periodo transitorio di applicabilità, potrò tornare periodicamente ad approfondire gli aspetti applicativi e pratici delle novità apportate in modo da introdurli gradualmente nei prossimi interventi in questa rubrica.
A differenza dell’ADR, i regolamenti internazionali marittimo (IMDG Code) e aereo (IATA DGR) sul trasporto di merci pericolose entrano in vigore immediatamente, senza ulteriori atti legislativi dei singoli Stati. Il testo di questi regolamenti è coperto da copyright e non è disponibile gratuitamente sui siti web.
Ricordo che per questi ultimi i termini di applicabilità sono:
Mare
Per i trasporti marittimi, per tutto il 2015 sarà ancora in vigore l’attuale regolamento IMDG Code 36-12 ma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sarà possibile utilizzare in forma volontaria il nuovo IMDG Code 37-14; questo diventerà obbligatorio dal 1 gennaio 2016 per i due anni successivi.
Aereo
Dal 1° gennaio 2015 sarà obbligatorio applicare il regolamento IATA DGR 2015; a differenza degli scorsi anni, al momento non sono previste deroghe o periodi transitori per l’applicazioni del regolamento.
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In mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana, esso rappresenta il testo di riferimento dell’Accordo ADR, accordo europeo sul trasporto su strada di merci pericolose. Il testo è consultabile all’indirizzo: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html
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