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Le modifiche che si sono volute attuare a mezzo del Decreto n. 69/2013 si propongono l’obiettivo di semplificare, di rendere meno burocratici, rectius, più snelli, i numerosi ed onerosi obblighi imposti ai datori di lavoro in tale ambito normativo, prendendo in considerazione sia aspetti di tipo meramente formale, sia aspetti di natura più propriamente sostanziale.
Nonostante il D.L. dovrà ora, come noto, affrontare l’iter parlamentare per la sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. e, quindi, risulti potenzialmente soggetto a modifiche, si è deciso, essendo i precetti in esso contenuti entrati immediatamente in vigore, di commentare, ugualmente e da subito, quelli antinfortunistico-prevenzionali.
In breve, i principali aspetti che sono stati interessati dalla Riforma.
Con riferimento alla normativa sulla sicurezza negli appalti interni, di cui all’art. 26, vengono interamente riscritti i commi 3 e 3-bis, invero assai importanti e complessi,prevedendosi che il datore di lavoro committente, promuova la cooperazione relativa all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto di appalto, nonché il coordinamento relativo agli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori:
Dovendo ritenere, infatti, il nuovo registro degli obblighi del preposto, siccome sanciti dall’art. 19 e siccome sanzionati dall’art. 56 del TU, attuazione del principio di delega legislativa di cui sopra, l’eliminazione della pregressa responsabilità per l’adempimento della misura della cooperazione e del coordinamento della sicurezza nei lavori in appalto (art. 7, comma 2 e 90 lett. a)del d.lgs. n. 626/1994), non potrebbe essere modificato ovvero forzato neppure dalla delega di funzioni.
Ciò posto, viene previsto che, in caso di redazione del documento, esso vada allegato al contratto di appalto o d’opera e debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture mentre, nel caso in cui si possa individuare l’incaricato o un suo sostituto, si sancisce l’obbligo di darne immediata evidenza nel medesimo contratto di appalto o d’opera.
Infine, si stabilisce che detti obblighi non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o ai servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno,intendendosi per tale l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione degli stessi, considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori, ciò, tuttavia, a condizione che gli stessi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Anche la modifica alle soglie qualiquantitative in presenza delle quali non scatta l’obbligo di redigere e allegare al contratto d’appalto il documento di valutazione dei rischi interferenziali non brilla per chiarezza né, pare, in ultima analisi, particolarmente utile in un’ottica di semplificazione operativa.
Poiché, infatti, la durata dei lavori o dei servizi non superiore ai dieci uomini-giorno, non può essere riferita ad ogni singolo intervento eseguito, bensì alla somma delle giornate di lavoro (ed al numero degli uomini utilizzati) necessarie all'effettuazione degli stessi, considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio del rapporto contrattuale, l’effettiva portata della deroga risulta, paradossalmente, meno significativa di quella precedentemente prevista, quantificata in due giorni lavorativi, ma da intendersi per ogni singolo intervento.
Con riferimento alla normativa sulla effettuazione della valutazione dei rischi in aggiunta alle specifiche modalità previste per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 29 commi 5 e 6, secondo le modalità di cui al comma 6 bis, viene previsto che, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del Decreto Legge in commento, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, siano individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL, all’interno dei quali i datori lavoro possono attestare, secondo apposito modello, l’effettuazione della valutazione dei rischi.
L’adottando decreto, recherà, infatti, in allegato, il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operino negli individuati settori di attività a basso rischio infortunistico potranno appunto attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi; resta, comunque, ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le note procedure standardizzate di cui al comma 6-bis.
Con riferimento alla normativa sulla capacità e sui requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, di cui all’art. 32, viene previsto che, in tutti i casi di formazione e aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
Con riferimento alla normativa sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, di cui all’art. 37, viene previsto che in tutti i casi di formazione ed aggiornamento previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati, secondo il principio: “nel più sta il meno”.
Con riferimento al titolo II del T.U. in tema di luoghi di lavoro, e, più in particolare, alla normativa sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio, l’art. 67 viene completamente sostituito e viene previsto che, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, nei luoghi di lavoro ove sia prevista la presenza di più di tre lavoratori, i relativi lavori debbano essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e debbano, altresì, essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione de qua, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano:
Con riferimento alla titolo III del T.U. in tema di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e, più in particolare, alla normativa sugli obblighi del datore di lavoro, di cui all’art. 71, viene previsto che, tra gli altri oneri, il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza nella specie indicata.
Si precisa, inoltre, che dall'attuazione della disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, quindi, dette verifiche onerose e le spese per la loro effettuazione siano poste a carico del datore di lavoro.
Quanto alle verifiche, si stabilisce che:
Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
Si indica, infine, che le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento al titolo IV del T.U. in tema di cantieri temporanei o mobili, e, più in particolare, alla normativa sul campo di applicazione, di cui all’art. 88, viene previsto che le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori non si applichino, tra gli altri, ai piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, da intendersi, questa volta, in relazione ad ogni singolo intervento o lavoro.
Con riferimento, ancora, al titolo IV del T.U. in tema di cantieri temporanei o mobili, e, più in particolare, alle disposizioni specifiche sull’adempimento di obblighi di tutela della sicurezza nei cantieri mobili in contesti particolari, viene introdotto il nuovo 104-bis in base al quale si stabilisce che con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge di cui trattasi, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, siano individuati modelli semplificati, in tema di cantieri temporanei o mobili, per la redazione:
Con riferimento al Titolo IX del T.U. in tema di Sostanze pericolose e, in particolare, ai Capi I in materia di Protezione da agenti chimici, II in materia di Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, III in materia di Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, nonché al Titolo X del medesimo T.U. in tema di Esposizione ad agenti biologici e, in particolare, alla dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure di emergenza, viene stabilito che le comunicazioni del datore di lavoro ai lavoratori e agli organi di vigilanza possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Con riferimento alle misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata, all'art. 3 è aggiunto il comma 13-bis in base al quale, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi previsti, vengono definite le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.
Con riferimento alle certificazioni sanitarie, fermi restando alcuni dati obblighi di certificazione, sono state, di contro, abrogate disposizioni concernenti altri e specifici obblighi.
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