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Le novità del Decreto Legge n. 69/2013 “Decreto del Fare” in tema di sicurezza sul lavoro.

Alcuni articoli del T.U. in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro sono stati recentemente modificati dal Decreto Legge n. 69/2013, noto anche come “Decreto del Fare”.

Le modifiche che si sono volute attuare a mezzo del Decreto n. 69/2013 si propongono l’obiettivo di semplificare, di rendere meno burocratici, rectius, più snelli, i numerosi ed onerosi obblighi imposti ai datori di lavoro in tale ambito normativo, prendendo in considerazione sia aspetti di tipo meramente formale, sia aspetti di natura più propriamente sostanziale.

Nonostante il D.L. dovrà ora, come noto, affrontare l’iter parlamentare per la sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. e, quindi, risulti potenzialmente soggetto a modifiche, si è deciso, essendo i precetti in esso contenuti entrati immediatamente in vigore, di commentare, ugualmente e da subito, quelli antinfortunistico-prevenzionali.

In breve, i principali aspetti che sono stati interessati dalla Riforma.

Con riferimento alla normativa sulla sicurezza negli appalti interni, di cui all’art. 26, vengono interamente riscritti i commi 3 e 3-bis, invero assai importanti e complessi,prevedendosi che il datore di lavoro committente, promuova la cooperazione relativa all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto di appalto, nonché il coordinamento relativo agli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori:

  • elaborando un  unico  documento  di valutazione che indichi le misure adottate  per  eliminare o, ove  ciò  non  sia  possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da interferenze (DUVRI);
  • ovvero  individuando,  limitatamente  ai   settori   di attività a basso rischio  infortunistico (da individuarsi secondo le modalità di cui all’art. 29 comma 6-ter), con  riferimento  all'attività  del  datore  di  lavoro committente,  un  proprio  incaricato,  in  possesso  di  formazione, esperienza  e  competenza  professionali,  tipiche  di  un  preposto, nonché  di  periodico  aggiornamento   e   di   conoscenza   diretta dell'ambiente di lavoro, per  sovrintendere, comunque, alla  cooperazione ed al coordinamento delle misure di sicurezza antinterferenziali; il provvedimento di cui sopra, pur presupponendo la “buona volontà” del legislatore e pur  confidando nella tempestiva, corretta e ragionevole individuazione dei settori di attività a rischio basso, risulta, purtroppo, già di primo achito, di problematica, incerta e ben poco funzionale applicazione: l’incaricato, infatti, ancorché dotato delle tipiche competenze di un preposto, preposto non è e nemmeno può essere giacché tale soggetto non annovera fra gli obblighi preventivo-protettivi propriamente attribuitigli dall’art. 19 quello della cooperazione e del coordinamento delle misure di sicurezza del lavoro negli appalti interni. Poiché da tale incarico non deriva alcuna modifica né dello status di preposto, attesa la formulazione della lettera del precetto, né della specifica disciplina sanzionatoria per contravvenzione (art. 55, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 81/2008), può escludersi una autonoma responsabilità per violazione e, fors’anche, per possibile evento, da parte dell’incaricato stesso, anche in quanto preposto, rimanendo invece responsabili, sia per contravvenzione che per delitto, il datore di lavoro ed il dirigente; diversa ricostruzione sarebbe, invece,  proponibile se l’incarico avvenisse mediante delega di funzioni ex art. 16, giacché in questo caso il soggetto, anche esterno, espressamente investito dal datore di lavpro dei poteri decisionali (e di spesa) in ordine all’adempimento dell’obbligo di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, ne risulterebbe, almeno sulla carta, responsabile sia per contravvenzione che per delitto. Tuttavia, se l’incaricato/delegato fosse un preposto, circostanza astrattamente possibile, si porrebbe il problema di giustificare il surrettizio aggiramento di uno dei principi e criteri direttivi generali contenuti nell’art. 1, comma 2, della legge delega n. 123/2007 per l’adozione del testo unico sulla sicurezza del lavoro e segnatamente quello di cui alla lett. f) in cui si sanciva la necessità di riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio penale per la violazione della normativa in materia, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, “con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto”, ritenuta, precedentemente, troppo ampia ed asimmetrica rispetto alle reali prerogative gerarchico funzionali connaturate a siffatto ruolo aziendale.

Dovendo ritenere, infatti, il nuovo registro degli obblighi del preposto, siccome sanciti dall’art. 19 e siccome sanzionati dall’art. 56 del TU, attuazione del principio di delega legislativa di cui sopra, l’eliminazione della pregressa responsabilità per l’adempimento della misura della cooperazione e del coordinamento della sicurezza nei lavori in appalto (art. 7, comma 2 e 90 lett. a)del d.lgs. n. 626/1994), non potrebbe essere modificato ovvero forzato neppure dalla delega di funzioni. 

Ciò posto, viene previsto che, in caso di redazione del documento, esso vada allegato al contratto di appalto o d’opera e debba essere  adeguato  in  funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture mentre, nel caso in cui si possa individuare l’incaricato o un suo sostituto, si sancisce l’obbligo di darne immediata evidenza nel medesimo contratto di appalto o  d’opera.

Infine, si stabilisce che detti obblighi non  si  applicano  ai  servizi  di  natura intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature, nonché  ai lavori  o ai servizi  la  cui  durata  non  sia  superiore   ai   dieci uomini-giorno,intendendosi per tale l'entità presunta dei lavori, servizi  e  forniture  rappresentata  dalla  somma  delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione degli stessi, considerata con riferimento all'arco temporale di  un anno dall'inizio dei lavori, ciò, tuttavia, a  condizione che gli stessi non comportino rischi derivanti  dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere  esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Anche la modifica alle soglie qualiquantitative in presenza delle quali non scatta l’obbligo di redigere e allegare al contratto d’appalto il documento di valutazione dei rischi interferenziali non brilla per chiarezza né, pare, in ultima analisi, particolarmente utile in un’ottica di semplificazione operativa.

Poiché, infatti, la durata  dei lavori o dei servizi non  superiore ai dieci uomini-giorno, non può essere riferita ad ogni singolo intervento eseguito, bensì alla somma  delle giornate di lavoro (ed al numero degli uomini utilizzati) necessarie all'effettuazione degli stessi, considerata con riferimento all'arco temporale di  un anno dall'inizio del rapporto contrattuale, l’effettiva portata della deroga risulta, paradossalmente, meno significativa di quella precedentemente prevista, quantificata in due giorni lavorativi, ma da intendersi per ogni singolo intervento.

Con riferimento alla normativa sulla effettuazione della valutazione dei rischi in aggiunta alle specifiche modalità previste per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 29 commi 5 e 6, secondo le modalità di cui al comma 6 bis, viene previsto che, con Decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del Decreto Legge in commento, sentita la  Commissione  consultiva  permanente per la salute e sicurezza sul lavoro  e  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province Autonome di Trento e di Bolzano, siano individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla  base  di  criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici  di  settore dell'INAIL, all’interno dei quali i datori lavoro possono attestare, secondo apposito modello, l’effettuazione della valutazione dei rischi.

L’adottando decreto, recherà, infatti, in  allegato,  il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operino negli individuati settori  di  attività  a  basso rischio  infortunistico  potranno  appunto attestare  di  aver  effettuato  la valutazione dei rischi; resta, comunque, ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le note  procedure  standardizzate di cui al comma 6-bis.

Con riferimento alla normativa sulla capacità e sui requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, di cui all’art. 32, viene previsto che, in tutti i casi di formazione e aggiornamento in  cui  i  contenuti  dei  percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte,  a  quelli  previsti per il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e  protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti  della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Con riferimento alla normativa sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, di cui all’art. 37, viene previsto che in tutti i casi di formazione ed  aggiornamento  previsti per dirigenti, preposti,  lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui  i  contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  è riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per  i  contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati, secondo il principio: “nel più sta il meno”.

Con riferimento al titolo II del T.U. in tema di luoghi di lavoro, e, più in particolare, alla normativa sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio, l’art. 67 viene completamente sostituito e viene previsto che, in  caso  di  costruzione  e  di  realizzazione  di edifici o locali da adibire a lavorazioni  industriali, nonché  nei casi di ampliamenti e di  ristrutturazioni  di  quelli  esistenti, nei luoghi di  lavoro  ove  sia  prevista  la  presenza  di  più  di  tre lavoratori, i relativi lavori debbano essere eseguiti nel rispetto  della  normativa di  settore  e debbano, altresì,  essere  comunicati  all'organo  di  vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

  • la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni  e  delle  principali modalità di esecuzione delle stesse;
  • la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Con  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione de qua,   sentita   la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province Autonome di Trento e di Bolzano:

  • saranno individuate, secondo criteri di semplicità e  di  comprensibilità,  le  informazioni  da trasmettere;
  • saranno approvati i modelli uniformi da utilizzare  per  i detti fini.

Con riferimento alla titolo III del T.U. in tema di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e, più in particolare, alla normativa sugli obblighi del datore di lavoro, di cui all’art. 71, viene previsto che, tra gli altri oneri,  il  datore  di  lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro a verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza nella specie indicata.

Si precisa, inoltre, che dall'attuazione della disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica e che, quindi, dette verifiche onerose e le spese per la loro effettuazione siano poste a carico del datore di lavoro.

Quanto alle verifiche, si stabilisce che:

  • la  prima sia effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine  di  quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  datore  di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia  previsto  con  legge regionale,  dell'agenzia  regionale  per  la  protezione   ambientale(ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati  abilitati  secondo  le modalità di cui al comma 13;
  • le successive siano, invece, effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con  legge  regionale,  dall'ARPA, che vi provvedono nei  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro  può  avvalersi  di soggetti pubblici o privati abilitati. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di  comunicare  al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta,  l'eventuale impossibilità ad effettuare  le  verifiche  di  propria  competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di  lavoro  può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle  verifiche.

Per  l'effettuazione  delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici  o  privati  abilitati. 

I soggetti privati abilitati acquistano  la qualifica  di  incaricati   di   pubblico   servizio   e   rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Si indica, infine, che le  Amministrazioni  interessate  adempiono  ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al titolo IV del T.U. in tema di cantieri temporanei o mobili, e, più in particolare, alla normativa sul campo di applicazione, di cui all’art. 88, viene previsto che le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori non si applichino, tra gli altri, ai piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore  ai  dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o  manutenzione  delle infrastrutture per servizi, da intendersi, questa volta, in relazione ad ogni singolo intervento o lavoro.

Con riferimento, ancora, al titolo IV del T.U. in tema di cantieri temporanei o mobili, e, più in particolare, alle disposizioni specifiche sull’adempimento di obblighi di tutela della sicurezza nei cantieri mobili in contesti particolari, viene introdotto il nuovo 104-bis in base al quale si stabilisce che con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge di cui trattasi, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentita la Commissione  consultiva  permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e di Bolzano, siano individuati modelli semplificati, in tema di cantieri temporanei o mobili, per  la  redazione:

  • del piano operativo di sicurezza;
  • del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento;
  • del  fascicolo dell'opera.

Con riferimento al Titolo IX del T.U. in tema di Sostanze pericolose e, in particolare, ai Capi I in materia di Protezione da agenti chimici, II in materia di Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, III in materia di Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, nonché al Titolo X del medesimo T.U. in tema di Esposizione ad agenti biologici e, in particolare, alla dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure di emergenza, viene stabilito che le comunicazioni del datore di lavoro ai lavoratori e agli organi di vigilanza possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Con riferimento alle misure di semplificazione per le  prestazioni  lavorative  di  breve durata, all'art. 3 è aggiunto il comma 13-bis in base al quale, con Decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e del Ministro della salute,  sentite  la Commissione consultiva permanente  per  la  salute  e  sicurezza  sul lavoro e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le  Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul lavoro e fermi restando gli obblighi previsti, vengono definite le misure di  semplificazione degli adempimenti relativi  all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle  prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate  lavorative  nell'anno  solare  di riferimento, al fine di tener conto,  mediante  idonee  attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di  lavoro  nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.

Con riferimento alle certificazioni sanitarie, fermi restando alcuni dati obblighi di certificazione, sono state, di contro, abrogate disposizioni concernenti altri e specifici obblighi.

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