Energysnack
Partendo da considerazioni legate agli impegni sottoscritti con il Protocollo di Kyoto, di utilizzo sempre crescente (oltre il 40% del consumo finale di energia è impiegato nel settore residenziale e terziario) e di sicurezza negli approvvigionamenti energetici, la Commissione Europea ha emanato nel dicembre 2002 la direttiva 2002/91/CE, oggi abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/31/UE, che ha inaugurato una serie di iniziative atte a ridurre i consumi di energia da fonte fossile attribuibili al comparto edilizio.
La direttiva 2002/91/CE “sul rendimento energetico nell’edilizia”, o meglio, con una traduzione letteraria dalla titolazione in inglese, “sulla prestazione energetica degli edifici”, citando la precedente direttiva 89/106/CEE del dicembre 1988, ribadiva la necessità di ravvicinare le varie normative nazionali “concernenti i prodotti da costruzione, l’edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione che devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti”.
In questa prospettiva di uniformare le pratiche costruttive e di efficienza degli impianti per ottimizzare i risparmi energetici degli edifici di tutto il territorio continentale, la direttiva 2002/91/CE introduceva il concetto di certificazione energetica: indice del comportamento di consumo dell’edificio, premiando con valori di merito gli edifici a minor consumo, aventi il valore aggiunto del risparmio economico - che deve essere correttamente stimato - ed energetico.
Oggi, la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, è incentrata sul concetto di prestazione energetica nell'edilizia, ossia: la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione.
Il settore dell'edilizia rappresenta il 40 % del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La riduzione del consumo di energia in questo settore è quindi una priorità nell'ambito degli obiettivi «20-20-20» in materia di efficienza energetica. La presente direttiva rientra in questa volontà proponendo degli orientamenti per gli Stati membri relativi alla prestazione energetica degli edifici.
Vediamo una sintesi di questa direttiva tratta direttamente dal sito ufficiale dell’Unione Europea, www.europa.eu..
Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:
Va anche tenuto conto di altri vantaggi come le condizioni locali di esposizione al sole, l'illuminazione naturale, i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo.
Fissazione di requisiti minimi
Gli Stati membri dovranno fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti ogni 5 anni.
Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione.
Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.
Possono essere esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi:
In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d’aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica.
Gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio (gli infissi, ad esempio) devono anch'essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione energetica quando sono rinnovati o sostituiti, in modo da raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la presente direttiva incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico, conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Obiettivo: edifici a energia quasi zero
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, che comprendono:
Attestati di prestazione energetica
Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.
In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.
Per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e per gli edifici con una superficie totale di oltre 500 m² abitualmente frequentati dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica va affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico (il 9 luglio 2015 la soglia sarà abbassata a 250 m²).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.
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