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Come tutti sanno, ogni datore di lavoro è tenuto, indelegabilmente, ad effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Con riferimento, però, ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori il legislatore sancisce (art. 29, comma 5, d.lgs. n. 81/2008) che tale valutazione dovrà essere effettuata sulla base delle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore recepite, poi, con decreto interministeriale (Ministeri del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’interno, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano).
Il legislatore aveva inizialmente previsto che, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, scadenza poi prorogata al 31 dicembre 2012 (dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 57/2012, convertito con la legge 12 luglio 2012, n. 101), i datori di lavoro individuati dal comma 5, dell’art. 29, del d.lgs. n. 81/2008, potevano (semplicemente) autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, era ed ancora è, prevista la facoltà e non l’obbligo, di ricorrere alle procedure standardizzate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 e all’articolo 29, commi, 1, 2, 3, e 4, dello stesso decreto legislativo.
Nonostante le procedure standardizzate siano state approvate dalla Commissione consultiva e recepite con Decreto interministeriale 30 novembre 2012 (disponibile con la relativa modulistica sul sito del Ministero del lavoro), forse poiché tale provvedimento entrerà in vigore soltanto il 6 febbraio 2013 (60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012), il legislatore ha deciso un ulteriore proroga della disposizione prevista dall'art. 29, comma 5, del TUSL, fissando la sua vincolatività al 30 giugno 2013.
La proroga dell’autocertificazione dell’obbligo di valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (piccole imprese) è prevista all’art. 1, comma 388, tabella 2, punto 9, della Legge n. 228/2012, ossia della Legge di stabilità per il 2013.
Lo scopo della procedura standardizzata di cui all'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevista per i piccoli datori di lavoro, prorogata al 30 giugno 2013, è quello di indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi o aggiornarla, in modo da individuare correttamente e più facilmente le adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare gli interventi da mettere in atto per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Da tale disciplina e, quindi, oggi dall’autocertificazione e domani dalla procedura standardizzata del decreto interministeriale, sono, tuttavia, escluse le aziende che pur occupando fino a 10 lavoratori, presentano i rischi particolari di cui all’art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d), del DLgs 81/08, ovverosia:
Giova, infine ricordare, che, relativamente alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, la possibilità di utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui al decreto interministeriale, è esclusa, oltre che per quelle sopraelencate anche per le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione ad amianto. Lo stesso divieto opera anche nei confronti delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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