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Nella GU n.92 del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto 20 marzo 2013: del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Termini di riavvio progressivo del Sistri”.
Queste novità è dovuta, tra l’altro, alle indicazioni contenute nella relazione semestrale del 13 febbraio 2013 dall’Agenzia dell’Italia Digitale “Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI”. In tale documento si chiedeva il “sollecito riavvio del sistema SISTRI, …… se non si darà impulso al SISTRI, le informazioni già contenute nel sistema di tracciabilità dei rifiuti rischiano di diventare obsolete con costi maggiori per il successivo riallineamento.”
In proposito, però, il medesimo report auspica che il riavvio del sistema sia graduale: “in modo che in una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l’occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività”.
Si dovrebbe ripartire, quindi, con la consapevolezza che il SISTRI non può evidentemente essere riproposto così come l’abbiamo conosciuto e sperimentato; per raggiungere veramente gli obiettivi che si prefigge, e non costituire un inutile e costoso appesantimento degli adempimenti che già oggi garantiscono la tracciabilità dei rifiuti in conformità alle direttive europee, il sistema deve essere profondamente rivisto e radicalmente semplificato.
È necessario ricordare che si tratta solo di un problema informatico: è indispensabile intervenire con decisione sui decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI sia per eliminare le numerose contraddizioni interne (e con le concrete modalità di funzionamento del sistema telematico) sia per ridurre drasticamente il numero di procedure da utilizzare nei casi in cui uno dei soggetti coinvolti nella movimentazione dei rifiuti non sia tenuto a utilizzare il sistema o non possa impiegarlo a causa di guasti o anomalie di funzionamento.
Le scadenze SISTRI
Il provvedimento prevede la ripartenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti dal prossimo autunno, a scaglioni:
1 ottobre 2013:
I produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, devono “allineare” i dati e le informazioni comunicate al sistema, dal 30 aprile al 30 settembre 2013.
3 marzo 2014:
le altre aziende iscritte al SISTRI, che possono anticipare a ottobre, devono “allineare” i dati e le informazioni comunicate al sistema, tra il 1° ottobre 2013 ed il 28 febbraio 2014.
Pagamenti e sanzioni
Il decreto precisa non è dovuto il versamento di alcuna quota per il 2013 per i soggetti iscritti al SISTRI alla data del 30 aprile 2013.
Le imprese mai iscritte al SISTRI devono procedere entro gli stessi termini a seconda delle dimensioni e tipologie di rifiuti prodotti.
Sul fronte sanzioni, quelle indicate agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti) del testo Unico Ambiente (decreto legislativo 152/2006) si applicheranno sino al trentesimo giorno successivo alla data di operatività individuata a seconda dell’attività svolta (per l’appunto 1° ottobre 2013 oppure 3 marzo 2014) in una sorta di doppio binario.
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