Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2012, è stato pubblicato l’Accordo approvato il 25 luglio scorso, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
L’Accordo, invocato da più parti per dirimere (e magari modificare), attraverso l’interpretazione autentica della Conferenza Stato-Regioni le (tante) criticità applicative contenute negli Accordi del 21 dicembre 2011 in tema di formazione per la sicurezza di lavoratori, dirigenti, preposti (e datori di lavoro che svolgono direttamente l’attività del servizio di prevenzione e protezione) , lungamente atteso, spesso annunciato come imminente, ma a lungo rimandato, fornisce, finalmente, seppur non tutte, molte delle risposte attese dagli operatori per intraprendere, con ragionevole tranquillità e certezza, il complesso, lungo (e costoso), percorso formativo aziendale, imposto dall’art. 37 (e 34, comma 2) del TU Sicurezza.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2012, è stato pubblicato l’Accordo approvato il 25 luglio scorso, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». L’Accordo, invocato da più parti per dirimere (e magari modificare), attraverso l’interpretazione autentica della Conferenza Stato-Regioni le (tante) criticità applicative contenute negli Accordi del 21 dicembre 2011 in tema di formazione per la sicurezza di lavoratori, dirigenti, preposti (e datori di lavoro che svolgono direttamente l’attività del servizio di prevenzione e protezione) , lungamente atteso, spesso annunciato come imminente, ma a lungo rimandato, fornisce, finalmente, seppur non tutte, molte delle risposte attese dagli operatori per intraprendere, con ragionevole tranquillità e certezza, il complesso, lungo (e costoso), percorso formativo aziendale, imposto dall’art. 37 (e 34, comma 2) del TU Sicurezza.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su