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Il Decreto Interministeriale 27 marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, sono state emanate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 3, comma 13, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria da applicarsi alle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo in relazione alla specificità della attività dalle stesse esercitata, e ciò limitatamente al quelle imprese che impieghino un numero complessivo di lavoratori stagionali compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Se ne è dato avviso, a mezzo comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

In particolare, con riguardo al campo di applicazione, di cui all’art. 1 del Decreto, si è stabilito che le disposizioni previste si applichino nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgano presso la medesima azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’arco di uno stesso anno limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, nonché nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgano prestazioni di lavoro accessorio di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Quanto alle semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 2 del medesimo Decreto, si è stabilito che, in relazione alle dette lavorazioni, e ad eccezione di quelle che comportino esposizione a rischi specifici, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considereranno assolti, su scelta del datore di lavoro e senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal Dipartimento di prevenzione della ASL; detta visita medica avrà validità biennale e consentirà al lavoratore ritenuto idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale anche presso altre imprese agricole, nel limite di cinquanta giornate l’anno, senza la necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

L’effettuazione e l’esito della visita medica dovranno risultare da apposita certificazione, che dovrà necessariamente essere acquisita da parte del datore di lavoro che decida di usufruire dell’opera delle tipologie di lavoratori di cui trattasi.

Vi è, poi, da aggiungere che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale potranno adottare delle iniziative, anche a mezzo dello strumento della convenzione, atte a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva, ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso si esposizione a rischi specifici.

Quanto, infine, alle semplificazioni in materia di informazione e formazione, di cui all’art. 3 del citato Decreto, gli adempimenti relativi alla informazione e formazione si considereranno assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, i quali contengano indicazioni idonee e fornire conoscenze per la identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione ed eliminazione ovvero alla riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro; ai lavoratori provenienti da altri Paesi dovrà, naturalmente, essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei detti documenti.

Commento

Ebbene, come noto, l’art. 3 del D.lgs. n. 81/2008 delimita il campo di applicazione del sistema prevenzionale: l’obiettivo che il legislatore si è posto a mezzo di tale norma è quello di delimitare la sfera di operatività della tutela prevenzionistica, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, individuando talune discipline speciali con riferimento ad ambedue i detti profili.

Al riguardo, attenta e recente dottrina ha avuto modo di osservare come il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro si diversifichi rispetto alla normativa previgente soprattutto per la tendenza alla valorizzazione di elementi sostanziali della regolamentazione in materia rispetto ai soli elementi formali.

Ciò posto, in qualunque ambito lavorativo, indipendentemente dall’ampiezza che lo caratterizza, e quindi anche nel settore agricolo, risulta necessario applicare le misure di prevenzione secondo quanto richiesto dall’art. 2087 c.c., il quale impone all’imprenditore di adottare, nell’esercizio della propria attività di impresa, le migliori misure tecnologiche ed organizzative disponibili nel momento storico di riferimento.

Sulla necessaria portata espansiva della disciplina prevenzionistica si è, d’altra parte, più volte pronunciata anche la Corte di Cassazione la quale, inter alia, con sentenza n. 4012/1998, ha affermato che “l’art. 2087 c.c. abbraccia ogni tipo di misura utile a garantire il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi”; la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 399/1996 ha avuto modo di precisare che “la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato”.

Per quel che ci occupa in questa sede, è dato, quindi, rilevare come, in coerenza con la ratio legis, e nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, siano state disposte apposite semplificazioni per gli adempimenti relativi alla informazione, alla formazione ed alla sorveglianza anche nell’ambito di una specifica attività qual è quella esercitata dalla imprese medio piccole operanti nel settore agricolo ed occupanti le particolari figure professionali stagionali di cui si è detto.

Non può, d’altra parte, non riconoscersi che tali semplificazioni avrebbero dovuto essere introdotte da parte ministeriale, sentiti i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008 e che, di contro, detta disposizione non sia, di fatto, stata attuata fino ad oggi, non avendo, quindi, la previsione del detto termine, impedito una lunga dilazione sul punto. 

In materia, è stata, da ultimo, rimessa ai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, la possibilità di definire specifiche modalità attuative della disciplina concernente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. 

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