Regione Lombardia, decreto direzione generale sanità n. 10611 del 15.11.2011

Il Decreto della Direzione Generale Sanità n. 10611 del 15.11.2011, rubricato: “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati”, è stato elaborato dal laboratorio di approfondimento “Stress e Lavoro” della Regione Lombardia.
di Francesco Bacchini


Il testo, che fornisce non solo alle imprese, ma a tutto il “sistema di prevenzione” lombardo, indicazioni per il percorso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, nonché utili suggerimenti praticabili anche dalle piccole imprese, è diviso in tre parti.

Nella prima parte, della quale non ci occuperemo, il decreto ripercorre ed interpreta alcuni principali passaggi del Titolo I del Testo Unico Sicurezza, dell’Accordo Interconfederale 2008, siglato per recepire l’Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato dell’ottobre 2004 e delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente ufficializzate con la Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010.

Nella seconda parte e nella terza parte, invece, delle quale ci occupiamo di seguito, il decreto fornisce, rispettivamente, suggerimenti sui criteri e sugli strumenti per l’effettuazione di un “buon percorso” di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e riflessioni su possibili “arricchimenti di percorso” (“bests practices“).

Criteri

Secondo il documento elaborato dal laboratorio di approfondimento “Stress e Lavoro” della Regione Lombardia, il percorso di valutazione deve essere promosso e gestito direttamente dal datore di lavoro e dal top management. Il decreto ribadisce che non esistono criteri basati su dimensioni aziendali e numeri di addetti, perciò le piccole medie imprese non sono esenti dalla valutazione; tuttavia, in considerazione della loro minore complessità aziendale, le PMI potranno utilizzare metodi e strumenti di valutazione più semplici e gestibili.

La formazione all’interno della realtà aziendale è auspicabile per tutti i partecipanti al processo di valutazione del Gruppo aziendale di Coordinamento, mentre, per le imprese inferiori a 20 dipendenti, saranno possibili azioni formative rivolte a tutti i lavoratori.

Le soluzioni individuate devono essere di tipo collettivo e soprattutto preventive. Soluzioni di tipo individuale, ex post, di certo utili e necessarie, non sono, tuttavia, classificabili come preventive.

Il datore deve coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti; tali soggetti devono, pertanto, essere consultati fin dalle fasi iniziali dell’intervento.

Per le piccole imprese la figura del RLST potrà essere coinvolta, oltre che in sede di Riunione Periodica, anche a conclusione della Valutazione Preliminare, condividendo i risultati e le azioni di miglioramento da intraprendere.

Non bisogna mai escludere la centralità dei ruoli degli attori interni della prevenzione (RSPP, MC, RLS), anche nel caso in cui il metodo di valutazione venga importato dall’esterno.

Il documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere perfettamente implementato nel documento di valutazione del rischio generale ed integrato nel programma generale di prevenzione e protezione aziendale.

Metodi e strumenti

Il decreto evidenzia come il datore non si debba limitare all’utilizzo di un solo strumento quale metodo da adottare per l’identificazione del rischio da stress lavoro-correlato (es. solo questionari), bensì di un mix di strumenti e azioni specifiche.

È bene notare come il documento regionale non fornisca graduatorie di strumenti valutativi, evitando di indicare se ve ne siano di migliori o peggiori.
Infatti, per la scelta dei metodi di intervento, il decreto rimanda al documento contenente gli “Indirizzi Generali della Regione Lombardia per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo”, limitandosi, così, solo a rimarcare la necessità di creare sempre un campione statico permanente di indicatori aziendali/eventi sentinella da collocare nella propria realtà organizzativa al fine della valutazione.

Secondo il documento regionale, poi, anche laddove il medico competente sia necessario e presente, le sue segnalazioni acquistano valenza oggettiva solo se coinvolgono un numero significativo di lavoratori.

Il decreto consiglia, altresì, di creare un sistema di rilevazione dei fattori di contenuto e di contesto, quali fattori organizzativi potenziali di rischio stress lavoro-correlato, che permetta allo stesso tempo di evidenziare sia gli aspetti complessivamente critici, sia gli aspetti peculiari dei singoli luoghi di lavoro.

Per le piccole imprese si sconsiglia l’utilizzo delle check-list per la raccolta degli elementi, suggerendo invece l’osservazione diretta dei fattori (es. con sopralluoghi).

Per quanto riguarda, invece, gli interventi correttivi indicati dalla Commissione Consultiva, il decreto rimanda di nuovo, come riferimento per il datore, al rimanda al citato documento contenente gli “Indirizzi Generali della Regione Lombardia per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo”, che identifica gli interventi, con le possibili tipologie di azione, accompagnati da alcune esemplificazioni.

Anche per la Valutazione approfondita, il testo non esprime un proprio parere verso i singoli strumenti, ma preferisce ribadire che tale valutazione deve sempre riguardare aspetti organizzativi di contenuto e di contesto lavorativo.

Gli strumenti devono permettere di individuare risorse disponibili, sia di gruppo che individuali, al fine di attuare azioni che permettano di rinforzare le stesse.

Nelle piccole aziende, al termine della valutazione preliminare, è possibile anche confrontarsi con i propri lavoratori per condividerne i risultati e migliorare le aree critiche.

Da ultimo, nella terza parte, il decreto riflette su possibili “arricchimenti di percorso”.

Nell’ottica della libera discrezionalità aziendale e con l’ispirazione al principio di responsabilità sociale, il decreto suggerisce di favorire percorsi orientati alle “bests practices“, individuando opportuni meccanismi premianti.

Questi i punti fondamentali per rendere utili tali percorsi:

  • il datore deve effettuare il percorso orientandosi sempre al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, al beneficio economico e sociale per tutti gli attori dell’azienda, nonché per l’azienda stessa;
  • orientamento del percorso all’ottimale controllo e gestione dei fattori di rischio SLC;
  • deve utilizzare il coinvolgimento dei lavoratori come strumento preventivo anche al fine di ossibile ridurre il contenzioso e la “medicalizzazione” del rischio;
  • il monitoraggio continuo sull’azienda rappresenta un intervento di prevenzione permanente;
  • per poter misurare e valutare i livelli migliorativi bisogna individuare idonei indicatori e strumenti di valutazione; la misura dovrà poi essere attuata sia in fase iniziale di valutazione che al completamento degli interventi di riduzione del rischio.

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