Le motivazioni della sentenza Thyssen
I principali spunti di riflessione per una nuova interpretazione applicativa e punitiva della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
di Francesco Bacchini
Muovendo, condivisibilmente, dalla norma che, all’epoca dei fatti, determinava la ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute sul lavoro, vale a dire l’art. 1, comma 4-bis del d.lgs. n. 626/1994 (oggi muoverebbe dal combinato disposto degli artt. 16, 17, 18, 19 e 299 del d.lgs. n. 81/2008), la Corte d’Assise di Torino, procede, dunque, all’individuazione delle posizioni di garanzia antinfortunistiche delle quali risultavano (effettivamente) titolari gli imputati, secondo le ipotesi ricostruttive formulate dalla pubblica accusa. Per determinare la persona fisica destinataria della principale e indispensabile posizione di garanzia antinfortunistica, cioè quella di datore di lavoro, la Corte d’Assise sviluppa un percorso argomentativo articolato, di ampio respiro, ancorato, in modo stringente, alle definizioni di cui all’art. 2, lett. b) (anche nel d.lgs. n. 81/2008 la definizione di datore di lavoro, benché in parte modificata, è contenuta all’art. 2, lett. b)) e lett. i) (dedicata all’unità produttiva autonoma) del d.lgs. n. 626/1994, e, tuttavia, interpretato nell’ottica dell’art. 2381 del c.c.., fondamento, in particolare, della “delega di gestione” nelle società per azioni. Individuate le persone fisiche destinatarie della posizione di garanzia antinfortunistica datoriale, la Corte d’Assise di Torino ricostruisce soggettivamente quella del dirigente, con argomentazioni altrettanto interessanti.
Il Direttore dell’area tecnica e servizi.
Il primo ruolo aziendale che viene analizzato è quello di Direttore dell’area tecnica e servizi della Thyssen Krupp AST S.p.a., titolare, giustappunto, di una delega “antinfortunistica”, che l’AD gli aveva attribuito in conseguenza della sua posizione funzionale di direzione (che in questo caso coincideva con la categoria dirigenziale contrattuale), e che costituiva, in buona sostanza, la traslazione sullo stesso, della propria delega di gestione in materia di “problemi del lavoro” e, in particolare, in materia di vigilanza, verifica, controllo e predisposizione di cautele, misure e provvedimenti “in ordine alla prevenzione infortuni”.
Il Direttore di Stabilimento.
Il secondo ruolo aziendale ricondotto alla posizione di garanzia antinfortunistica ex lege di dirigente è quello del Direttore dello stabilimento Thyssen Krupp AST s.p.a. di Torino.
Il Dirigente con funzioni di responsabile dell’area Ecologia, Ambiente e Sicurezza e RSPP dello stabilimento di Torino.
L’ultimo ruolo aziendale preso in esame al fine di determinarne posizione di garanzia e responsabilità penali è quello del Dirigente con funzioni di responsabile dell’area Ecologia, Ambiente e Sicurezza, nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dello stabilimento di Torino. Nonostante il sistema repressivo penale per delitto (quello per contravvenzione, essendo impostato sul pericolo, presunto nel comportamento non conforme al precetto di legge, è indifferente all’elemento psicologico) di cui alla normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, risulti saldamente imperniato sulla colpa, così come si evince dalla previsione dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, determinati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, la Corte d’Assise di Torino ha riconosciuto, come tutti sanno, l’AD della Thyssen AST S.p.a.., in qualità di datore di lavoro, reo di omicidio volontario, seppur con l’elemento psicologico del dolo eventuale, stabilendo per lui la pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione. Sebbene risulti doveroso, come, per la verità ha fatto lo stesso procuratore Guariniello, ricordare che «il dolo non è applicabile meccanicamente a tutti i casi di infortunio sul lavoro» e ciò in quanto, generalmente, risulterà assai difficile provare l’inequivocabile volontà dell’imputato (presumibilmente il datore di lavoro), di aver agito, rimuovendo o, di aver omesso, non applicando, le cautele di sicurezza, accettando così il rischio di verificazione dell’evento infortunistico grave, gravissimo o mortale, poi effettivamente concretizzatosi, è auspicabile (ed assai probabile) che la sentenza Thyssen, al di là del clamore, dei proclami, delle strumentalizzazioni, faccia scuola. » contatta l'autore Francesco Bacchini
Premessa
Nell’attesissima e voluminosa motivazione della Corte d’Assise di Torino, relativa all’incendio scoppiato sulla linea 5 dello stabilimento Thyssen la notte del 6 dicembre 2007 ed alla conseguente morte di 7 lavoratori ivi occupati, depositata il 14 novembre scorso, due profili ricostruttivi della responsabilità penale riconosciuta in capo agli imputati, spiccano per importanza ed attitudine a rappresentare, nel prossimo futuro, una “influente” linea interpretativa giurisprudenziale.
Il primo profilo è relativo all’individuazione delle posizioni di garanzia antinfortunistica, soprattutto quella datoriale; il secondo profilo è relativo all’individuazione dell’elemento psicologico del reato, ossia della “colpevolezza”, per quel che riguarda, in particolare, l’imputazione soggettiva (dolo eventuale) del fatto di reato contestato all’Amministratore Delegato della Thyssen Acciai Speciali Terni S.p.a..L’individuazione della posizioni di garanzia
Il Datore di lavoro
La traslazione della definizione normativa di datore di lavoro, letta in combinato disposto con quella di unità produttiva, all’interno della ricostruzione organizzativa (documentale e testimoniale) propria della concreta fattispecie da giudicare, comporta, innanzitutto, l’esclusione che lo stabilimento di Torino potesse configurarsi quale “unità produttiva”, finanziariamente (budget), tecnicamente (produzione) e funzionalmente (personale) autonoma e, conseguentemente, che il suo direttore potesse considerarsi datore di lavoro e ciò in quanto del tutto dipendente, soprattutto in ordine al potere di organizzazione produttiva e di spesa, da quello di Terni, del quale era, a tutti gli effetti un semplice "reparto” o “settore”.
Scartata, dunque, l’ipotesi che il datore di lavoro potesse coincidere con il responsabile dell’unità produttiva autonoma, la Corte d’Assise di Torino si rivolge, per determinare tale posizione di garanzia, al vertice strategico aziendale.
Muovendo, puntualmente, dalla giurisprudenza di Cassazione più recente e significativa (Cass. 6 febbraio 2004, n. 4981 e Cass. 4 novembre 2010 n. 38991, c.d. “Sentenza Montefibre”), il collegio giudicante individua il datore di lavoro nel Consiglio di Amministrazione della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni s.p.a., o, più esattamente, in seno a questo, nelle persone fisiche titolari di “delega di gestione” o “interna” (istituto diverso e da tenere doverosamente ben distinto dalla c.d. “delega antinfortunistica”): innanzitutto, nella persona dell’Amministratore Delegato, che aveva ricevuto la delega di gestione in materia di produzione (e, conseguentemente, anche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, tutela degli ambienti interni ed esterni degli stabilimenti di Terni e Torino), materie tecniche, personale, pubbliche relazioni, affari generali/legali ed internal auditing; ma anche nelle persone degli altri due Consiglieri Delegati (il primo con delega in materia di amministrazione, finanze, sistemi informativi, controllo di gestione ed approvvigionamento, il secondo con delega in materia di marketing e vendite) e ciò in quanto, all’epoca dei fatti, risultavano tutti componenti di un "Comitato Esecutivo o Board, caratterizzato da decisioni collegiali nelle materie loro singolarmente delegate dal Consiglio di Amministrazione” (ex art. 2381, comma 2, c.c.).
Analizzando, infatti, sia il contenuto delle singole deleghe di gestione (dalle quali emerge, in particolare, la comune attribuzione dei poteri in materia di lavoro e, segnatamente, quelli di vigilanza, verifica e controllo sulla “igiene e sicurezza sul lavoro”), sia gli elementi di prova, documentali e testimoniali, emersi durante il processo, risulta evidente che le scelte operative circa l’esercizio di tutti i poteri decisionali e di spesa (nell’ambito del budget destinato alla Thyssen Krupp AST s.p.a., dalla capogruppo Thyssen Krupp Stainless), spettassero collegialmente ai tre delegati interni del CdA.
Secondo la Corte d’Assise, pertanto, “la doverosa conclusione è nei seguenti termini: la Thyssen Krupp Ast s.p.a., nonostante la formale soppressione intervenuta a marzo 2005…, era dotata di un organo collegiale, indicato come board,… al quale erano sottoposte - dagli stessi consiglieri delegati e ciascuno di essi per la propria materia, di cui alla delega - tutte le questioni attinenti la direzione, la gestione e l’organizzazione dell'azienda (per lo stabilimento di Terni come per 1o stabilimento di Torino,…); questioni sulle quali il potere di decisione spettava, collegialmente, ai membri del board; per quanto qui rileva, al board erano demandati il controllo e la decisione sugli investimenti in qualsiasi campo aziendale (ivi compresi, quindi, gli investimenti nell'area produttiva, di "fire prevention", di sicurezza sul lavoro)”.I dirigenti “ex lege”.
Accertata, documentalmente e testimonialmente, la carenza dell’effettiva autonoma disponibilità di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, la Corte d’Assise giudica la delega in materia di sicurezza sul lavoro inefficace e, quindi, insufficiente a “liberare” (per quanto consentito) l’AD “dalla sua responsabilità quale datore di lavoro”, continuando, così, a risultare personalmente obbligato a tutti gli adempimenti antinfortunistici imposti dalla legge.
Tuttavia, ad evidente conferma della linea interpretativa proposta dalla pressoché unanime giurisprudenza e dalla dottrina più accreditata, la Corte d’Assise, riconoscendo, del tutto indipendentemente dalla delega antinfortunistica, nella posizione organizzativa di Direttore dell’area tecnica e servizi della Thyssen Krupp AST S.p.a., l’investitura nella posizione di garanzia di dirigente, ritiene tale soggetto destinatario diretto degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 626/1994 (oggi, lo stesso ragionamento varrebbe nei confronti del d.lgs. n. 81/2008) e della responsabilità conseguente al loro inadempimento.
Escluso, come abbiamo visto in precedenza, che tale soggetto potesse rivestire, per l’inadeguatezza della delega ed allo stesso tempo per le caratteristiche organizzative, finanziarie e tecnico-funzionali dello stabilimento di Torino, tutt’altro che autonome, la posizione di garanzia di datore di lavoro, la Corte d’Assise ritiene che, anch’esso, in virtù della posizione organizzativa di direzione funzionale (pure in questo caso coincidente con la categoria dirigenziale contrattuale), risponderà dei reati antinfortunistici contestatigli e ciò in quanto destinatario, come dirigente (e non come delegato dell’AD) degli obblighi di cui al d.lgs. n. 626/1994.
La ricostruzione operata dalla Corte d’Assise relativamente a tale soggetto è assai interessante: conferma gli spunti giurisprudenziali e dottrinali più attenti relativi al RSPP, ampliandone, nel contempo, la collocazione organizzativo-funzionale al fine di individuare l’effettiva posizione di garanzia ad esso relativa.
La prima convinzione del collegio giudicante è che, nonostante costui non rivestisse (diversamente dai soggetti precedentemente analizzati) una posizione contrattuale dirigenziale (risultando appartenere alla categoria impiegatizia) egli, nella sua veste di responsabile dell’Area Ecologia, Ambiente e Sicurezza e del SPP, operava “di fatto” come dirigente, esprimendo “poteri indiscutibilmente gerarchici e decisionali nei confronti dei suoi diretti sottoposti”.
Secondo la Corte d’Assise, dunque, sia a livello testimoniale che a livello documentale (svolgeva, infatti, mansioni operative, anche di carattere decisionale in qualità di “braccio destro” del Direttore di Stabilimento, che lo aveva anche “delegato”, invero impropriamente e senza potere di spesa, ad occuparsi di sicurezza sul lavoro), in conseguenza degli ampi poteri effettivamente esercitati in materia, la posizione di garanzia antinfortunistica di tale soggetto, ancorché non formalmente, deve essere, di fatto, ricompresa in quella di dirigente.
Operando, a conferma della propria ricostruzione, un parallelismo con la definizione di dirigente del d.lgs. n. 81/2008, il Collegio giudicante ritiene, in base al principio di effettività (oggi ben espresso dall’art. 299 del TU Sicurezza) riguardo ai poteri concretamente esercitati, che tale soggetto debba essere ricompreso nella posizione di garanzia antinfortunistica propria del dirigente di fatto, posizione, fra l’altro, se non proprio formalmente incompatibile, certamente configgente, in quanto predominante, con quella di RSPP.
Su questo punto la determinazione della Corte d’Assise è davvero interessante e, si spera, illuminante per la pratica organizzativa aziendale, sul punto (ostinatamente) assai imprecisa e, spesso, irragionevole.
Secondo i giudici, infatti, il soggetto Responsabile dell’area Ecologia, Ambiente e Sicurezza, nonché del SPP, avendo svolto mansioni operative con poteri gerarchico-funzionali da dirigente di fatto, ha “completamente abdicato ai compiti che erano stati a lui affidati come R.S.P.P., secondo le relative norme di cui al D.Lgs. 626/94 e in particolare quella, fondamentale, di: “prestare ‘ausilio’ al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (così, Corte di Cassazione sentenza n. 2814/2011)”. Tale soggetto, proprio in conseguenza della funzione (spuria) esercitata, per così dire “cortocircuitante” con l’incarico di RSPP, “era quasi completamente assorbito dal suo ruolo operativo, di dirigente di fatto”, dovendo “gestire” la situazione produttiva, “presente” ed esistente, sia sotto il profilo della sicurezza che dell’emergenza, da considerare “le funzioni , tipicamente consultive, di stimolo, di denuncia, di pressione del RSPP in materia di valutazione del rischio e di apprestamento delle misure per eliminarlo o ridurlo solamente come un’appendice subordinata a tale ruolo operativo”.
La conseguenza di tale analisi è chiara: la posizione di garanzia e la conseguente colpevolezza, del Responsabile dell’area Ecologia, Ambiente e Sicurezza, non è individuata dalla Corte nella qualità di RSPP, bensì nella qualità, ab origine, di dirigente di fatto.L’imputazione soggettiva per dolo eventuale dei fatti di reato (omicidio e incendio) contestati all’Amministratore Delegato della Thyssen AST S.p.a.
Diversamente (e, quindi, con molto minor scalpore), tutti gli altri imputati (in qualità di co-datori di lavoro o dirigenti) sono stati, in concorso fra di loro, ritenuti rei di omicidio colposo, seppur, in questo caso, aggravato dalla previsione dell’evento (art. 61, n. 3, c.p., c.d. “colpa cosciente”).
La puntuale giustificazione della divaricazione fra le due tipologie di incriminazione: per omicidio volontario quella dell’AD, per omicidio colposo quella di tutti gli altri e le conseguenti condanne, in capo ai diversi soggetti, siccome aziendalmente in precedenza individuati, rappresentava, certamente, la parte più attesa delle motivazioni, che qui si commentano, della sentenza del 15 aprile 2011.
Tanta attesa non è stata tradita.
La Corte d’Assise, infatti, argomenta in modo pertinente e puntuale (indipendentemente dalla condivisibilità o meno del risultato finale) la decisione di condannare solo l’AD e non anche gli altri imputati, per omicidio volontario sulla base dell’elemento psicologico del dolo eventuale.
Tralasciando tutto ciò che meriterebbe, dottrinalmente e giurisprudenzialmente, di essere scritto sulla distinzione fra dolo eventuale e colpa con previsione ovvero colpa cosciente, per motivi di sintesi, può immediatamente notarsi come la Corte individui il tratto differenziale fra l’elemento psicologico del delitto ascritto all’AD e quello del delitto ascritto agli altri, ivi compresi i due Consiglieri delegati, membri, come il primo, del Board societario, e, quindi, anch’essi ritenuti datori di lavoro, nella speranza, “irragionevole” per il primo e, viceversa, “ragionevole” per tutti gli altri, che l’evento lesivo si sarebbe potuto evitare.
Sebbene convinta che tutti gli imputati “possedessero un patrimonio di ‘conoscenza’ tale da prefigurare, da ‘rappresentarsi’ la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale”, sussistendo “inoltre il nesso di causalità tra la condotta omissiva da loro mantenuta… e l’evento in concreto verificatosi”, la Corte è, altresì, persuasa che, tranne l’AD, essi fossero ragionevolmente legittimati a sperare che non capitasse nulla.
“Tale ragionevole speranza non può che ravvisarsi nell’essersi “affidati all’esperienza ed alla professionalità, in materia di produzione come di sicurezza sul lavoro” dell’AD; “affidamento che, se non costituisce scriminante alcuna rispetto ai doveri derivanti dalla loro posizione di garanzia…, può invece considerarsi quale elemento psicologico sufficiente a ritenere che essi confidassero sul fatto che le proposte operative ed il ‘controllo’ esercitato” dallo stesso, “in qualche modo evitassero il verificarsi dell’evento previsto”.
Lo stesso, per converso, in conseguenza di siffatta ricostruzione, non può ovviamente affermarsi per l’AD.
Constatando il quadro conoscitivo del quale tale soggetto era in possesso, così come valutando la sua condotta, tanto attiva quanto omissiva, in ordine all’esercizio dei propri poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza, in relazione al perseguimento di altri obbiettivi aziendali di tipo economico, la Corte d’Assise, richiamando espressamente la sentenza della Cassazione n. 10411 del 2011 (proprio in materia di dolo eventuale), ritiene che l’AD abbia posto “in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva”.
Stabilito, poi, che “nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l’agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro”, la Corte, ritenendo, nel caso di specie “il bene subordinato…quello dell’incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino; il bene sovraordinato…gli obbiettivi economici aziendali”, conclude che l’elemento psicologico dell’AD “non comprenda la sola previsione della concreta possibilità di verificazione dell’evento lesivo, ma altresì la "accettazione, sia pure in forma eventuale del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato”.
Secondo il Collegio giudicante, dunque, nei confronti dell’AD non si configura, al pari degli altri condannati, l’elemento psicologico della colpa, ancorché aggravata dell'avere agito nonostante la previsione dell'evento, bensì del dolo eventuale e ciò in quanto, nel suo caso, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, egli, non solo non ne ha escluso la possibilità di realizzazione, ma, avendo di mira il compimento di un altro obbiettivo, ne ha accettato pienamente il rischio di verificazione.
Nonostante alla Corte non sfugga che anche l’AD, come tutti gli altri imputati, nutriva l’intima speranza di poter evitare l’evento lesivo (“per abilità personale o per intervento di altri fattori” come ha avuto modo di stabilire la Cassazione), essa ritiene che, nei suoi confronti, tale speranza non potesse qualificarsi come ragionevole; ripercorrendo, infatti, l’intero quadro a disposizione dell’imputato, il Collegio giudicante non ha potuto “individuare alcun ‘fattore’, alcun elemento…, in forza del quale egli potesse ‘ragionevolmente’ sperare che non sarebbe capitato nulla, nessun incendio, nessun infortunio anche mortale nello stabilimento di Torino, soprattutto sulle linee di trattamento, soprattutto sulla linea 5, soprattutto dopo l’incendio di Krefeld, soprattutto non intervenendo in alcun modo in prevenzione e protezione, soprattutto conoscendo le condizioni di lavoro di Torino, le condizioni di lavoro sulla linea 5, soprattutto considerata- e da lui conosciuta…- la frequenza degli incendi a Torino e sulla linea 5”.
Conclusioni
La faccia, non tanto e non solo, determinando (per emulazione), a livello giurisprudenziale, criteri automatici di sistematica imputazione soggettiva a titolo di dolo, seppur eventuale, per gli infortuni sul lavoro, soprattutto mortali, in capo del datore di lavoro (cosa della quale non pare, almeno in prima battuta, essere capace), bensì, soprattutto, convincendo (finalmente) i vertici strategici delle imprese (CdA, Board, Comitati Esecutivi, ecc.) ed i soggetti che impersonano il datore di lavoro, dell’importanza, anzi, della necessità, di dar vita ad un’organizzazione aziendale, documentale e sostanziale, effettiva ed ineccepibile, precisa, razionale e capillare, unitariamente capace di gestire, in modo efficace ed efficiente, con il corretto esercizio di tutte le prerogative decisionali e di spesa, il processo produttivo, garantendo, insieme, senza inammissibili, poiché finanziariamente ed organizzativamente ingiustificati, dualismi fra performance economico-commerciali e tutele antinfortunistiche, il pieno rispetto della sicurezza, della salute e, quindi, della personalità dei lavoratori.
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