Entro il 30 aprile 2012 dovranno essere presentati, da parte dei diversi soggetti interessati, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, approvato con d.P.C.M. 23 dicembre 2011, e la dichiarazione Sistri (cd. "Mudino").
Chi li dovrà presentare? Con quale modalità?
Emanuele Fanizzi (Hyper)
Circa la Dichiarazione Sistri (cd. Mudino)
I “produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale” hanno l’obbligo, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 12, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009, di “comunicare al SISTRI compilando l’apposita scheda” una serie di informazioni “relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI”.
Tale obbligo è stato confermato dall’art. 28, comma 1, D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che prevede per i medesimi soggetti la compilazione della "Scheda SISTRI".
La circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 marzo 2011 “recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al D.P.C.M. 27/04/2010 e all'art. 12 del D.M. 17/12/2009, come modificato con D.M. 22/12/2010”, premette che con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI”. Più specificamente il D.Lgs. 205/2010 ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 l’articolo 264-bis, in vigore dal 25 dicembre 2010, che così dispone:
«1. All'Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 - Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” e' abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 [veicoli fuori uso] e 3 [apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche] sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011».
Sono state quindi abrogate le istruzioni per la compilazione di determinati moduli del “Capitolo 1 – Rifiuti”, e non i relativi moduli, e i capitoli (moduli e istruzioni) relativi alla comunicazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai gestori di veicoli fuori uso.
La medesima circolare ha disposto che: “In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI […] si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel D.P.C.M. 27 aprile 2010”.
La circolare specifica, inoltre, che: “la presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato:
• Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
• Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del D.P.C.M. 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta”.
La possibilità di utilizzare le schede del D.P.C.M. 27 aprile 2010 per adempiere all’obbligo di comunicazione al SISTRI non sembra però più praticabile, considerato che l’art. 1 del D.P.C.M. 23/12/2011, recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012» dispone che:
“ 1. Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2010 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, da parte dei soggetti interessati”.
Allo stato attuale, quindi, per i produttori iniziali di rifiuti e per i gestori di impianti (con l’eccezione costituita dai gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso) non vi sarebbe alcuna modalità di comunicazione alternativa alla compilazione della “scheda SISTRI” nell’ambito del portale SISTRI.
Allo scopo di facilitare l’adempimento dell’obbligo di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti è ipotizzabile un prossimo intervento normativo volto a ripristinare la possibilità di utilizzare anche i tradizionali moduli o il software di compilazione (tali modalità, da anni consolidate, ridurrebbero al minimo i disagi connessi alla presentazione della comunicazione annuale) e quindi, sul punto, è opportuno attendere e verificare se verranno introdotte ulteriori prossime indicazioni
circa le modalità con cui effettuare la Dichiarazione Sistri (cd. Mudino)
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Circa il Mud
Resta inoltre fermo l’obbligo per diversi soggetti, indicati nello schema riassuntivo, di presentare il cd. "MUD" che oggi include:
- la comunicazione relativa alla raccolta dei rifiuti (urbani, assimilati e speciali) da parte del servizio pubblico;
- la comunicazione relativa agli imballaggi;
- la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso;
- la comunicazione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
utilizzando, nelle parti pertinenti, la modulistica riportata nel d.P.C.M. 23 dicembre 2011, e con le modalità ivi indicate.
Riassumendo
Allo stato attuale, salvo diverse ed esplice nuove indicazioni....
Dichiarazione Sistri (cd. "Mudino") 2012
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Chi
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Cosa
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Come
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Quando
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I soli produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
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i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 |
in via telematica compilando gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it.? ....attendiamo prossime precisazioni sulla modalità.
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entro 30 aprile 2012
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N.B. I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti a porre in essere alcun adempimento di comunicazione.
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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale cd. MUD 2012
Chi
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Cosa
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Come
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Quando
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| Comuni o loro consorzi e comunità montane |
la comunicazione relativa alla raccolta dei rifiuti (urbani, assimilati e speciali) da parte del servizio pubblico; |
- Via Telematica
- Supporto cartaceo
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entro 30 aprile 2012 |
| Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’art. 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all’art. 221, comma 3, lett. a) e c) del medesimo decreto legislativo |
la comunicazione relativa agli imballaggi; |
- Supporto magnetico al Catasto Nazionale dei rifiuti
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entro 30 aprile 2012 |
| Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’art. 11, comma 3, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 |
la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso |
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entro 30 aprile 2012 |
| Soggetti di cui all’art. 13, commi 6 e 7, del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’art. 14 del medesimo decreto legislativo |
la comunicazione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche |
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entro 30 aprile 2012 |
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