Le novità del Dl "milleproroghe"
È stato definitivamente pubblicato nella Gu 29 dicembre 2011 n. 302 il Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 cd. Dl "milleproroghe", che ha introdotto diverse novità in tema ambientale.
Riassumiamo qui di seguito le principali novità apportate dal provvedimento
Redazione Hyper
Art. 13, comma 2, del Dl "milleproroghe":
Commento estratto dalle schede di lettura del 9-1-2012 (Documentazione per l’esame di
Progetti di legge - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 216/2011 – A.C. 4865)
Si ricorda che prima del decreto in esame il termine per il citato passaggio di funzioni era stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in proposito, si corregga il testo del comma 2 che fa riferimento a un D.P.C.M. del 25 febbraio 2011), che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010.
Art. 13, commi 3 e 4, del Dl "milleproroghe":
Commento estratto dalle schede di lettura del 9-1-2012 (Documentazione per l’esame di
Progetti di legge - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 216/2011 – A.C. 4865)
Art. 13, comma 7, del Dl "milleproroghe":
Commento estratto dalle schede di lettura del 9-1-2012 (Documentazione per l’esame di
Progetti di legge - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 216/2011 – A.C. 4865)
Art. 13, comma 6, del Dl "milleproroghe":
Funzionalità delle Autorità d’ambito Territoriale
Proroga al 31 dicembre 2012
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
“Il comma 2 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni. Decorso il termine citato, secondo quanto previsto dal comma 186-bis dell’art. 2 della legge 191/2009:
La relazione illustrativa segnala che la soppressione delle ATO, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari di giugno, e della successiva introduzione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento generando un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico.
Si ricorda che il referendum popolare, tenutosi il 12 e il 13 giugno, si è pronunciato per l'abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, concernente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva che la tariffa del servizio idrico integrato dovesse essere determinata tenendo conto dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.
Con il D.P.R. 113/2011 ed il D.P.R. 116/2011 sono state conseguentemente disposte l'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.
L’articolo 4 del D.L. 138/2011 ha introdotto una nuova disciplina riguardante i servizi pubblici locali che non si applica però al servizio idrico.
Sul tema della gestione delle acque la Commissione ambiente sta svolgendo un'indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2, C. 1951 e C. 3865, recanti principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
Da ultimo, l’articolo 21, commi da 13 a 21, del D.L. 201/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, sopprime l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'art. 10, comma 11, del D.L. 70/2011, trasferendo le relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta eccezione per le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le funzioni da trasferire all’Autorità sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; in via transitoria tali funzioni sono state assunte dal Ministero dell’ambiente.”
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Proroga al 2 aprile 2012 (al 2 luglio 2012 relativamente alle piccole imprese agricole)
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
“Il comma 3 prevede lo slittamento al 2 aprile 2012 del termine per l’entrata in operatività del Sistri, attualmente fissato al 9 febbraio 2012 dall’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011.
Si ricorda che l’art. 6, commi 2, 3 e 3-bis ha introdotto norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI. Tra esse il comma 2 ha previsto, al primo periodo, una verifica tecnica delle componenti software e hardware anche per una semplificazione delle attuali tecnologie, mentre al secondo periodo, fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. f-octies del decreto-legge n. 70/2011 relativo alla specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi, è stata introdotta un’ulteriore proroga fino al 9 febbraio 2012 identica per tutti i soggetti per i quali il D.M. 26 maggio 2011 aveva, invece, indicato diverse scadenze temporali, scaglionate a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di rifiuti, per l’entrata in operatività del SISTRI.
Si ricorda, da ultimo, che con il D.M. 12 novembre 2011 il Ministero dell’ambiente ha prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione Sistri (cd. "Mudino") relativa al 2011, mentre il 30 dicembre 2011 è stato pubblicato nella GU n. 303 il DPCM 23 dicembre 2011 recante approvazione del modello unico ambientale (Mud) per l'anno 2012.
Il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall’art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 che prevedeva l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Si rammenta che il citato art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 dispone che siano considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.”
Emissioni COV
(composti organici volatili, conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni)
Proroga al 31 dicembre 2012
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
“Il comma 7 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 161/2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.
La disposizione, che riguarda l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili (COV) aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in proposito, si corregga il testo del comma 7 che fa riferimento a un D.P.C.M. del 25 febbraio 2011), che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010 e, ancora prima, dall'art. 8, comma 4, del D.L. 194/2009.
Si ricorda che il comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. 161/2006, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di COV conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, disponeva, originariamente, che i citati valori limite previsti dall'allegato II non si applicassero nei tre anni successivi (elevati a quattro anni dal D.L. 194/2009 e poi, di fatto, a cinque anni dal citato D.P.C.M.) alle date ivi previste (1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2010). Per cui senza la proroga in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sarebbero stati applicati i valori limite per i quali l’allegato II prevedeva, come data, il 1° gennaio 2007.
La relazione illustrativa evidenzia che il decreto legislativo n. 161 del 2006, interpretando in senso restrittivo le disposizioni recate sul punto dalla direttiva comunitaria cui dava attuazione e unico caso in Europa, ha introdotto (articolo 7, comma 2) il divieto di immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti composti organici volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'Unione europea, anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra UE. La direttiva 2004/42/CE, infatti, si limita, all’art. 3, ad imporre agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato “nel loro territorio” di prodotti con contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato II della medesima direttiva.
La relazione illustrativa ricorda altresì che, constatate le difficoltà applicative della norma, sono state disposte ripetute proroghe e che, conseguentemente dal 1° gennaio 2012, qualora l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 non dovesse essere modificato, 100 milioni di euro di fatturato derivante dai prodotti vernicianti destinati all'esportazione extracomunitaria verrebbero persi dalle imprese operanti in Italia e le relative produzioni sarebbero trasferite in uno qualsiasi degli altri Paesi dell'Unione europea. Sempre secondo la relazione illustrativa la proroga, inoltre, consente di allinearsi a quanto previsto dall’art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che vieta espressamente di introdurre, o mantenere, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.”
Proroga termini per conferimento in discarica di rifiuti (speciali ed urbani)
Proroga al 31 dicembre 2012
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Commento estratto dalle schede di lettura del 9-1-2012 (Documentazione per l’esame di
Progetti di legge - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 216/2011 – A.C. 4865)
“Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria per la nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale.
Si ricorda che l’art. 6 del citato D.Lgs. n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.
Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del D.L. 225/2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011.
Si ricorda che, prima del presente decreto, il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in proposito, si corregga il testo del comma 6 che fa riferimento a un D.P.C.M. del 25 febbraio 2011), che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal D.L. 225/2010.”
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