Limpatto del d.lgs. 17/2010 sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro
A partire dal 6 marzo 2010 è entrato in vigore il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, che attua e recepisce nellordinamento italiano la nuova direttiva macchine", con importanti effetti sulla disciplina della progettazione, fabbricazione e distribuzione ed uso delle macchine
di Francesco Bacchini
In netto ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla “nuova direttiva macchine” – la direttiva 2006/42/CE – (29.12.2009), a partire dal 6 marzo 2010 è entrato in vigore il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 (in seguito per brevità d.lgs. 17/2010) che attua e recepisce nell’ordinamento italiano la summenzionata direttiva, con importanti effetti sulla disciplina della progettazione, fabbricazione e distribuzione ed uso delle “macchine”. Sotto il primo profilo, a partire dalla data del 6 marzo 2010, non possono più essere immessi sul mercato e/o messi in servizio per la prima volta, tutti i prodotti costituiti da macchine in senso stretto, macchine in senso lato e quasi macchine secondo le definizioni previste dalla direttiva stessa e dal relativo decreto (art. 2), con notevoli modifiche rispetto alla previgente disciplina della direttiva 98/37/CE e del relativo decreto di attuazione, il DPR459/96 che era entrato in vigore in Italia il 21 marzo di quell’anno. Sotto il secondo profilo, le macchine, in quanto “attrezzature di lavoro” secondo la definizione dell’art. 69 del d.lgs. n. 81/2008, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 106/2009, rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Testo Unico Sicurezza in particolare per quel che riguarda la disciplina prevista dagli artt. 22, 23, 24, 70 e 71 in relazione ad obblighi e responsabilità rispettivamente dei “progettisti”, dei “fabbricanti”, dei “fornitori”, degli “installatori” e dei “datori di lavoro”- utilizzatori. Il d.lgs. n. 17/2010 concretizza, infatti, con specifico riferimento alle macchine, le “disposizioni legislative e regolamentari vigenti” che attuano la relativa “direttiva comunitaria di prodotto”. Ne deriva che, a far data dal 6 marzo 2010, obblighi e responsabilità penali dei suddetti “garanti” della sicurezza, devono essere commisurati alle prescrizioni del decreto di attuazione della direttiva 2006/42/CE così come recepita ed attuata dal d.lgs. n. 17/2010 per quanto riguarda la più diffusa delle attrezzature di lavoro, ossia la “macchina” o, più in generale, il “prodotto” disciplinato dalla direttiva stessa (ivi comprese, pertanto, anche le “quasi macchine”). In particolare, deve, appunto, essere rilevato che la nuova disciplina concerne non soltanto l’”immissione sul mercato” da parte dei “fabbricanti” o degli “importatori” ma anche la “messa in servizio” da parte di tutti gli utilizzatori professionali. Ne consegue, in particolare, che a far data dal 6 marzo 2010 i “datori di lavoro” non potranno più – ex artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 81/2008 – “mettere a disposizione” dei lavoratori, per la prima volta, “macchine” o “quasi macchine” che non siano conformi alle prescrizioni del nuovo decreto che recepisce la specifica direttiva comunitaria di prodotto. Le violazioni del summenzionato obbligo comportano, infatti, le sanzioni penali alternative dell’arresto e dell’ammenda previste a carico di “progettisti”, “fabbricanti”, “fornitori”, “installatori” e “datori di lavoro”-utilizzatori rispettivamente dagli artt. 57 e 87 del d.lgs. 81/08. A quanto sopra, occorre, sul piano sanzionatorio, aggiungere che il “nuovo decreto macchine” ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie, che non erano previste dal precedente DPR 459/96, a carico di “fabbricanti” o “mandatari” o anche di chiunque promuova pubblicità in violazione delle prescrizioni del decreto. In tal senso il legislatore italiano ha accolto l’”invito” del legislatore comunitario a sanzionare in modo “effettivo, proporzionale e dissuasivo” ogni violazione delle prescrizioni di sicurezza relative a questa “regina” delle attrezzature di lavoro. Quest’ultima procedura specificamente prevista ex lege per le macchine, si aggiunge, tuttavia, alle altre procedure disciplinate dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di controllo e vigilanza effettuabili dalle autorità locali in coordinamento con l’autorità centrale cui sono state attribuite competenze esclusive per quanto attiene, in particolare, alla valutazione dei requisiti essenziali di conformità con effetti validi per l’intero territorio nazionale (v. art. 70, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008). Per quanto attiene, invece, al campo di applicazione del d.lgs. n. 17/2010 occorre rilevare come esso risulti molto più esteso rispetto a quello proprio del previgente DPR n. 459/1996, in quanto sono ora espressamente inclusi anche: “catene, funi e cinghie” e “dispositivi amovibili di trasmissione meccanica”, oltre che gli “accessori di sollevamento”. A quest’ultimo riguardo, merita essere rilevato come la nuova disciplina oltre a risultare più ampia, è anche più chiara rispetto alla previgente normativa e ciò in quanto le ultime due categorie di prodotti sopramenzionati in passato risultavano individuabili solo indirettamente attraverso i c.d. allegati tecnici. Per quanto attiene, in particolare, ai “componenti di sicurezza” la nuova disciplina risulta essere, anche in questo caso, più chiara elencando espressamente nell’allegato V (sia pure in modo indicativo e non esaustivo) le categorie di prodotti che devono essere considerati quali “componenti di sicurezza” a tutti gli effetti della direttiva macchine. Rientrano, inoltre, nel campo di applicazione di quest’ultima direttiva e del suo decreto di recepimento, le c.d. “quasi macchine” la cui nozione deve essere ricostruita con il supporto delle definizioni fornite nell’art. 2, unitamente a tante altre definizioni che non erano previste dal previgente DPR n. 459/1996 e che contribuiscono a fare chiarezza su aspetti fondamentali per l’applicazione di questa disciplina. Per il resto viene, ovviamente, confermato lo schema giuridico della direttiva di “nuovo approccio” che si fonda sui requisiti essenziali di sicurezza individuati nell’allegato I, quale norma imperativa e, quindi, inderogabile ai fini della legittima immissione sul mercato e della messa in servizio delle macchine – e che prevede, altresì, il possibile ricorso (facoltativo) alle “norme armonizzate europee” quali specifiche tecniche, anch’esse definite dall’art. 2 della direttiva e del decreto e che, ove applicate, possono conferire, ex art. 4, la presunzione di conformità ai suddetti requisiti essenziali. Risultano, inoltre, modificate e precisate le procedure di valutazione di conformità che – rispettivamente per le macchine e per le quasi macchine - il “fabbricante” o il suo “mandatario” devono porre in essere prima dell’immissione sul mercato (analisi dei rischi di cui all’allegato I, fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, istruzioni ed avvertenze di cui all’allegato I, eventuali certificazioni dell’organismo notificato, dichiarazione di conformità e marcatura CE). Come già anticipato, nel nuovo decreto riceve una disciplina ad hoc la procedura di valutazione della conformità e la relativa documentazione, concernente le quasi macchine (dichiarazione d’incorporazione, documentazione tecnica pertinente ed istruzioni per l’assemblaggio). Di particolare rilievo risulta la previsione da parte della disciplina appena entrata in vigore, di nuovi requisiti essenziali di sicurezza da applicare in fase sia di progettazione che di trattamento del rischio residuo, tramite le avvertenze, con particolare riferimento al nuovo rischio costituito dall’”uso scorretto ragionevolmente prevedibile”. Profondamente modificata risulta essere anche la disciplina riguardante le modalità di redazione e di traduzione delle istruzioni, nonché la documentazione per la c.d. promozione commerciale della macchina (cataloghi, listini, messaggi pubblicitari, ecc.). Occorre, da ultimo, rilevare come il DPR n. 459/1996 sia stato quasi integralmente abrogato ma sia stata fatta salva la disposizione di cui all’art. 11, commi 1 e 3, riguardanti, tra l’altro, il commercio delle macchine non soggette alle direttive comunitarie e, come tali, soggette invece, ad una particolare “attestazione di conformità” alla legislazione previgente, da rilasciarsi a cura del cedente ed al momento della consegna delle macchine stesse. »contatta l'autore Francesco Bacchini
Peraltro, restano confermate le misure lato sensu sanzionatorie che erano previste anche dalla disciplina previgente con riferimento alle “non conformità” delle macchine che, sebbene marcate CE, non risultino tuttavia rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza che sono previsti, quali norme imperative, dall’allegato I alla direttiva e al decreto. In quest’ultimo caso, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia” con la quale si attribuisce ai singoli Stati membri della U.E. il potere-dovere di assicurare la libera circolazione sul mercato esclusivamente delle macchine conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria, è stato nuovamente individuato come autorità nazionale competente ad effettuare la sorveglianza sul mercato ed ad adottare provvedimenti di divieto o di limitazione della produzione e/o commercializzazione e/o utilizzazione delle “macchine” non rispondenti ai requisiti di legge.
In questo modo risulta altresì mutato nella sua applicazione il d.lgs. n. 758/1994 e ciò in quanto le “prescrizioni” dell’organo di vigilanza che opera a livello locale sono subordinate – nei contenuti e nella tempistica – alle decisioni adottabili dall’autorità nazionale di sorveglianza del mercato per tutto quanto attiene alle “prescrizioni” nei confronti dei “fabbricanti” relativamente ai requisiti essenziali delle attrezzature di lavoro e, quindi, anche delle macchine.
Si collocano, infatti, in tale categoria, tra l’altro, le definizioni di “fabbricante”, di “mandatario” e di “norma armonizzata”, oltre che le variegate definizioni di macchina in senso stretto e macchina in senso lato, le quali contribuiscono ad individuare un nuovo e vastissimo campo di applicazione che, dalle macchine più semplici arriva fino agli insiemi complessi che possono corrispondere ad intere linee di produzione.
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