Modifiche al d.lgs. 151/2005 relativo alla gestione dei RAEE

Ulteriore rinvio dei termini ad opera del cd. “decreto milleproroghe”
di Luca Passadore

Il cd. “decreto milleproroghe” ha previsto un nuovo rinvio al 31 dicembre 2010 del termine a partire dal quale i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno garantire il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature attraverso la costituzione di adeguate garanzie finanziarie.

L’articolo 9, comma 2, della legge n. 25/2010 (1) prevede una modifica del decreto legislativo n. 151/2005 relativo alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2).
In particolare, la nuova disposizione normativa prevede un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 del termine previsto all’art. 20, comma 4 (3). Pertanto fino a tale data la gestione dei RAEE domestici e professionali ”nuovi” potrà avvenire con le medesime modalità degli “storici”, e quindi:
- per i RAEE domestici il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento viene assolto, ai sensi dell’art. 10 comma 1, del d.lgs. n. 151/2005, dai produttori «presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE»;
per i RAEE professionali, ai sensi dell’art. 10 comma 1, del d.lgs. n. 151/2005, il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento «è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi».


NOTE

1) Legge 26 febbraio 2010, n. 25 «Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2010, n. 194 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”»,(suppl. ord. n. 39/L alla GU 27 febbraio 2010, n. 48).
2) Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti».
3) Il nuovo testo dell’articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 151/2005 è ora il seguente: «Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».

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