Normativa ADR e SISTRI

Un'occasione persa e la confusione continua...
di Marco Ottaviani

Chi conosce l'accordo ADR sa che non esiste una correlazione diretta tra la pericolosità dei rifiuti, espressa dai codici CER, e la pericolosità di merci e rifiuti relativa al trasporto.
Il trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose è regolato da due regimi normativi distinti, presieduti rispettivamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dei Trasporti.
Nel caso i rifiuti siano classificati merci pericolose con riferimento alla normativa sui trasporti, si devono applicare entrambi i regimi, combinandosi tra loro, ma è bene ricordare che non tutti i rifiuti pericolosi sono anche merci pericolose ai fini del trasporto su strada (ADR); le caratteristiche di pericolosità nei due regimi possono differire molto, ed il termine “pericoloso” può trarre in inganno.

E' quanto sembra sia accaduto nella SCHEDA SISTRI - PRODUTTORE / DETENTORE RIFIUTI SPECIALI, creando confusionenella sua compilazione.

La scheda in oggetto prevede:
Area MOVIMENTO RIFIUTO,
Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto


TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico-fisiche deve essere soggetto a normativa ADR (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

1.    Motivare il riferimento all'accordo ADR con la frase"a causa delle particolari caratteristiche chimico-fisiche deve essere soggetto a normativa ADR"è inutile e fuorviante:

  • inutile perché materie ed oggetti sono regolati dall'ADR proprio per le "particolari caratteristiche chimico-fisiche" che li rendono pericolosi ai fini del trasporto;
  • fuorviante perché si corre il rischio di ignorare l'applicazione dell'ADR nel caso di oggetti o articoli integri nei qualile "particolaricaratteristiche chimico-fisiche" non siano così evidenti, come per esempiouna batteria al piombo esaustaoppure alle materie della classe 9, dove figurano materie ed oggetti con caratteristiche di pericolo che non trovano una precisa collocazione nelle altre classi.


2.    Grande preoccupazione desta poi la richiesta di specificare "solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi" se il carico di rifiuti sia soggetto alla normativa ADR:

  • cosa fare nel caso di rifiuti speciali non pericolosi regolati dall'ADR?


Qualche esempiolo si trova proprio negli oggetti:

  • pile al litio da sole o mescolate ad altre pile non pericolose

                                             

CER Descrizione    UN Denominazione Classe
16 06 05 altre batterie ed accumulatori

      3090

3480

PILE AL LITIO METALLICO
PILE LITIO-IONE
9
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 3090
3480
PILE AL LITIO METALLICO
PILE LITIO-IONE
9

         

3.    Infine una considerazione sulla mancata opportunità di semplificazione:

  • la scheda SISTRI non può essere integrata per renderla un documento di trasporto valido anche ai fini dell'ADR.
  • Sebbene rispetto all'attuale formulario in 4 copie sono aumentate le informazioni relative al trasporto ADR con l'inserimento del numero ONU e della Classe di pericolo,  esse non sono tuttavia sufficienti a rendere questo documento equivalente al Documento di Trasporto richiesto dall'accordo ADR.
    Le integrazioni necessarie vengono fatte nello lo spazio  per le annotazioni a cura dello speditore (leggasi produttore/detentore), per esempio:
    "RIFIUTO, UN 2794, ACCUMULATORI ELETTRICI RIEMPITI DI ELETTROLITO LIQUIDO ACIDO, 8, (E), --- Casse."
    Nella scheda SISTRI lo spazio delle annotazioni è previsto solo per il trasportatore, quindi il produttore/detentore per conformarsi all'ADR dovrà necessariamente predisporre un documento di trasporto separato da consegnare all'autista.

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