Disciplina degli scarichi e misure contro le sostanze pericolose nel Piano di Tutela delle Acque nella Regione del Veneto

La disciplina degli scarichi e le misure tese a ridurre o ad eliminare dai corpi idrici la presenza di determinate sostanze pericolose nel Piano di Tutela delle Acque nella Regione del Veneto.
di Luca Passadore

La Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).

Il provvedimento, pubblicato sul B.U.R.V.  n. 100 dell’8 dicembre 2009 ed entrato in vigore alla medesima data, individua ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice Ambientale):

  • i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale;
  • i corpi idrici a specifica destinazione, i relativi obiettivi funzionali e gli interventi per garantire il loro raggiungimento o mantenimento;
  • le misure di tutela qualitativa e quantitativa;
  • le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento.


Il P.T.A. è composto dai seguenti elaborati:
a) “Sintesi degli aspetti conoscitivi”:

  • organizzazione attuale e stato della pianificazione nel settore idrico;
  • descrizione generale dei bacini idrografici;
  • corpi idrici oggetto del P.T.A.;
  • sintesi delle pressioni e degli impatti esercitati dall’attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
  • reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi;
  • analisi delle criticità per bacino idrografico.

b) “Indirizzi di Piano”:

  • obiettivi
  • individuazione delle le aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di salvaguardia
  • misure per il raggiungimento degli obiettivi di Piano.

c) “Norme Tecniche di Attuazione” (N.T.A.).

Le norme del P.T.A. sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le autorità d’Ambito territoriale ottimale e per i soggetti privati.
Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli Enti locali, anche già vigenti, devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.

Gli Indirizzi di Piano e le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) possono essere modificati dagli Uffici regionali competenti di propria iniziativa o su richiesta degli Enti interessati. Le modifiche vengono approvate con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.

L’aggiornamento periodico degli aspetti conoscitivi deve essere effettuato ogni 6 anni nonché qualora si rendano disponibili elementi conoscitivi utili a sostenere e indirizzare gli interventi del Piano.

Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

L’articolo 101 del d.lgs. n. 152/2006 nel dettare i Criteri generali della disciplina degli scarichi individua, al comma 7,  una serie di casi in cui le acque reflue provenienti da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (cioè attività che tipicamente danno luogo a scarichi di acque reflue industriali) sono assimilate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, alle acque reflue domestiche e rinvia alla disciplina regionale l’individuazione di ulteriori tipologie di acque reflue con “caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche”.
L’articolo 34 del P.T.A. al comma 1 lettere a), b), c) e d) riproduce esattamente i casi previsti dall’articolo 101, comma 7, e relativi ad acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di animali;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

Dopo di che alla lett. e) sono riportate ulteriori tipologie di acque reflue con “caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche”, e cioè:
e.1)  acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:

  1. stabilimenti termali;
  2. magazzinaggio;
  3. comunicazioni;
  4. intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare;
  5. informatica e studi professionali;
  6. pubblica amministrazione e difesa, con esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico, e purché all’interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;
  7. altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14/12/1992 Allegato 1, suballegato D, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 7/1/1993, limitatamente ai punti 91 (Attività di organizzazioni associative n.c.a.), 92 (Attività ricreative, culturali e sportive), 93 (Altre attività dei servizi), con esclusione del punto 93.01 (Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce), e ad esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico;
  8. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
  9. lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all’utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg ;
  10. attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;

e.2) acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;
e.3) altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:     

                                                                         

                                                                           

                                                                               

                                                                                     
Temperatura 30°C
pH   7,5 ~ 8,5
Solidi sospesi 200 mg/L
COD 500 mg/L
BOD5 250 mg/L
N totale   80 mg/L
N ammoniacale   30 mg/L
P totale 10 mg/L
Tensioattivi   4 mg/L
Oli e grassi

Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all’art. 30 comma 7 delle presenti norme tecniche, nel caso di scarico sul suolo.

Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche:
a) se recapitanti in fognatura sono comunque «sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito competente» (articolo 107, comma 3, d.lgs. n. 152/2006);
b) se non collettabili alla rete fognaria pubblica (articolo 34, comma 2, delle N.T.A.)

  • sono sempre e comunque ammessi (cioè non sono soggetti al rilascio di autorizzazione preventiva ed al rispetto dei limiti allo scarico) qualora abbiano potenzialità inferiore o uguale a 50 A.E., previo l’utilizzo dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche previsti all’articolo 21 delle N.T.A.;
  • devono rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane (e quindi vanno autorizzati preventivamente e devono rispettare i valori limite previsti dal Piano) qualora abbiano potenzialità superiore a 50 A.E..

L’articolo 34 delle N.T.A. detta inoltre specifiche prescrizioni per alcune tipologie di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche:

  • gli scarichi delle piscine non destinate ad uso pubblico o ad attività commerciale non sono obbligatoriamente soggetti ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche previsti dall’articolo 21;
  • gli impianti di acquacoltura e piscicoltura sono soggetti al rispetto del limite di emissione pari a 80 mg/L per i solidi sospesi totali e a 160 mg/L per il COD, inoltre l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico deve stabilire adeguati limiti di emissione per i microinquinanti provenienti dall’uso di sostanze quali, ad esempio, farmaci, battericidi, antimicotici, e prescrivere idonei sistemi di depurazione delle acque reflue;
  • gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della colonna C della tabella 1 Allegato A (relativo ai Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali) e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue (peraltro a partire dall’8/12/2012 sarà vietato l’utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano cloro gas o ipoclorito).


Ai sensi dell’articolo 34, comma 8 tutti gli scarichi diversi da quelli individuati come scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche:

  • devono rispettare i limiti per le acque reflue industriali;
  • sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per gli scarichi industriali.

Scarichi di acque termali
Ai sensi dell’articolo 34 le acque reflue provenienti da stabilimenti termali:

  • sono assimilate alle acque reflue domestiche (comma 1, lett. e.1),
  • non devono essere sottoposte ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche previsti dall’articolo 21, se necessario possono essere assoggettati ad un sistema di decantazione per il deposito dei solidi sospesi, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 35 che tratta proprio degli scarichi di acque termali (comma 2).

L’articolo 35, dedicato specificatamente agli scarichi di acque termali, prevede cha tali scarichi siano ammessi (senza necessità di specifica autorizzazione allo scarico e senza obbligo di rispetto dei valori limite):

  • in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo recettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal P.T.A., previa verifica di compatibilità idraulica;
  • sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche e purché lo scarico non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal P.T.A..

Gli scarichi di acque termali, inoltre, possono essere ammessi:

  • in reti fognarie, purché autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato;
  • in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche, previa autorizzazione del gestore (cioè del Comune).

Infine, il comma 2 dell’articolo 35 prevede che:

  • per le acque termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa, per lo scarico, la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano scaricate con caratteristiche qualitative non peggiori rispetto alle caratteristiche possedute al momento del prelievo.


Scarichi di acque reflue industriali


Fermi restando i principi relativi all’autorizzazione preventiva degli scarichi ed al rispetto dei valori limiti di emissione, previsti rispettivamente dagli articoli 124 e 101 del d.lgs. n. 152/2006 le disposizioni relative agli scarichi di acque reflue industriali contenute nelle N.T.A. riprendono in buona parte quanto sul medesimo tema è previsto dalla Parte III, e relativi allegati, del d.lgs. n. 152/2006.
Peraltro alcuni articoli del N.T.A. introducono delle nuove disposizioni, relative agli scarichi di acque reflue industriali, in funzione del tipo di corpo ricettore e della loro localizzazione.

Scarichi in corpi idrici superficiali
L’articolo 37, al comma 1, del N.T.A. prevede che:

  • gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono soggetti al rispetto dei limiti previsti dalla tabella 1, colonna “Scarico in acque superficiali”, dell’allegato B (Limiti per gli scarichi industriali) del N.T.A., che peraltro coincidono (salvo che per il parametro n. 49 che, fermi restando i valori limite che sono uguali, nella tabella della disposizione nazionale è individuato come solventi clorurati, mentre in quella regionale è individuato come composti organici alogenati) con quelli previsti dalla tabella 3, colonna “Scarico in acque superficiali”, dell’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006;
  • agli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili si applicano per i parametri fosforo totale ed azoto totale i valori limite rispettivamente di 1 e 10 mg/L;
  • gli scarichi di specifici cicli produttivi, individuati nella tabella 2 (Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi) dell’allegato B (Limiti per gli scarichi industriali) del N.T.A. sono soggetti, oltre ai limiti di emissione indicati ai punti precedenti, anche  ai limiti di emissione per unità di prodotto o di materia prima indicati in tale tabella che coincide sia per le tipologie dei cicli produttivi sia per i valori limite riportati con la tabella 3/A  dell’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 (si riscontra una differenza nel caso di Produzione di  Tetracloruro di Carbonio e di Percloroetilene (procedimenti TETRA – PER) ove per la sostanza percloroetilene il valore limite di emissione, come media giorno, è indicato nella disposizione nazionale in 20 g/t, mentre in quella regionale in 5 g/t);

Si segnala inoltre che, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale deve essere rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico da parte dell’Autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore (ad esempio Genio Civile o Consorzio di bonifica).

Scarichi in fognatura

L’articolo 38 delle N.T.A. nel disciplinare gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie conferma quanto già previsto dal d.lgs. n. 152/2006, in particolare all’articolo 107 (Scarichi in reti fognarie), stabilendo che:

  • tali scarichi devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del Servizio Idrico Integrato e qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione devono essere rispettati i limiti della tabella 1, colonna “Scarico in fognatura”, dell’allegato B (Limiti per gli scarichi industriali) delle N.T.A., che peraltro coincidono (salvo che per il parametro n. 49 che, fermi restando i valori limite che sono uguali, nella tabella della disposizione nazionale è individuato come solventi clorurati, mentre in quella regionale è individuato come composti organici alogenati) con quelli previsti dalla tabella 3, colonna “Scarico in rete fognaria”, dell’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006;
  • gli scarichi di specifici cicli produttivi, individuati nella tabella 2 (Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi) dell’allegato B (Limiti per gli scarichi industriali) delle N.T.A. sono soggetti, oltre ai limiti di emissione indicati al punto precedente, anche ai limiti di emissione per unità di prodotto o di materia prima indicati in tale tabella che coincide sia per le tipologie dei cicli produttivi sia per i valori limite riportati con la tabella 3/A  dell’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 (si riscontra una differenza nel caso di Produzione di  Tetracloruro di Carbonio e di Percloroetilene (procedimenti TETRA – PER) ove per la sostanza percloroetilene il valore limite di emissione, come media giorno, è indicato nella disposizione nazionale in 20 g/t, mentre in quella regionale in 5 g/t).

Inoltre l’articolo 38 delle N.T.A. stabilisce che i gestori della rete fognaria:
a) possono stabilire per le acque reflue industriali limiti di emissione in fognatura superiori a quelli della tabella 1, colonna “Scarico in fognatura”, dell’allegato B (Limiti per gli scarichi industriali) delle N.T.A., tranne che per i parametri relativi alle cd. sostanze pericolose individuate nella tabella 3 (Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 1 dell’allegato B per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria  e in tabella 4 per lo scarico sul suolo) dell’allegato C delle N.T.A. (che coincide con la tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006), nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti previsti dalle N.T.A. stesso;
b) devono inviare alla Provincia e all’AATO, con cadenza annuale e su supporto informatico, l’elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in fognatura.

Scarichi sul suolo
L’articolo 37 (commi da 2 a 5) delle N.T.A. riprende quanto già previsto dall’articolo 103 del d.lgs. n. 152/2006, e quindi:
a) ribadisce il generale divieto di scarico sul suolo di acque reflue industriali e, in deroga a tale divieto, la possibilità di scarico sul suolo nei casi in cui sia accertata, da parte dei competenti uffici della Provincia, l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali e conferma,  (riprendendole dall’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006) le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico sul suolo:

  • 1.000 m per scarichi con portate giornaliere medie < 100 m3,
  • 2.500 m per scarichi con portate giornaliere medie > 100 m3 e < 500 m3,
  • 5.000 m per scarichi con portate giornaliere medie > 500 m3 e < 2.000 m3,

prevedendo che gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi sopraindicate, e gli scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali, in fognatura o destinati al riutilizzo;
b) conferma le ulteriori eccezioni al divieto di scarico sul suolo per i seguenti casi:

  • acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non vi sia danneggiamento delle falde o rischio di instabilità per i suoli;

c) introduce i seguenti casi, non previsti dal d.lgs. n. 152/2006, di deroga al divieto di scarico sul suolo:

  • acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico provenienti da attività industriali purché non contaminate o potenzialmente contaminabili;

d) ribadisce il divieto di scarico sul suolo delle sostanze elencate all’articolo 30, comma 7, del N.T.A. (si tratta delle medesime sostanze previste al punto 2.1 dell’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006).
Agli scarichi sul suolo si applicano i limiti di emissione previsti dalla tabella 2 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) dell’allegato C delle N.T.A. (che coincidono con i valori riportati nella tabella 4 dall’allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006).

Scarichi nel sottosuolo
L’articolo 31 delle N.T.A., che disciplina gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sia di acque reflue urbane sia di acque reflue industriali, riprende quanto già previsto dall’articolo 104 del d.lgs. n. 152/2006 sul medesimo tema, e quindi:
a) ribadisce il generale divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e, in deroga a tale divieto, la possibilità che la Provincia, dopo indagine preventiva, possa autorizzare:

  • gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave e di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo;
  • gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera (in questo caso l’indagine preventiva deve anche essere finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee);

b) introduce alcuni nuovi aspetti legati alle autorizzazioni sopraccitate prevedendo che:

  • all’istanza di autorizzazione deve essere allegata una valutazione dell’impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente;
  • l’autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull’acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità;
  • in caso di scarico di acque nel sottosuolo deve essere assicurato l’isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso;

c) disciplina alcuni aspetti relativi a sistemi di scambio termico con il sottosuolo, prevedendo che:

  • la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla Provincia.

Scarichi in laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante
L’articolo 2 delle N.T.A. al comma 6 fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla tutela di Venezia (così come già previsto dall’articolo 91, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006) e quindi agli scarichi recapitanti nel Bacino Scolante in laguna di Venezia (così come delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione n. 24 del Consiglio regionale del Veneto del 1/3/2003) si applicano i valori limite previsti dal decreto ministeriale 30 luglio 1999 «Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia».

Misure per la riduzione o l’eliminazione delle sostanze pericolose

L’articolo 11 delle N.T.A. prevede una serie di misure tese a ridurre o ad eliminare dai corpi idrici la presenza di determinate sostanze pericolose al fine di raggiungere i previsti standard di qualità nelle acque superficali.

Le sostanze pericolose prese in considerazione sono quelle elencate in:

  • tabella 2 (Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi) dell’allegato B al P.T.A.;
  • tabella 3 (Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 1 dell’allegato B per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria e in tabella 4 per lo scarico sul suolo) dell’allegato C al P.T.A.;
  • tabella 1/A (Parametri di base da controllare nelle acque superficiali) dell’allegato 1 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006;
  • tabella 1/B (Parametri aggiuntivi da monitorare nelle acque superficiali) dell’allegato 1 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

Le misure previste si articolano in tempistiche diverse:

a) dall’8/12/2009 (data di entrata in vigore del P.T.A.):

  • i produttori di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze pericolose, che li conferiscono ad impianti di depurazione di acque reflue urbane autorizzati al loro trattamento devono effettuare una caratterizzazione quali-quantitativa di tali rifiuti almeno una volta all’anno e ogniqualvolta avvenga una variazione significativa del processo da cui derivano i rifiuti (tale caratterizzazione è tesa a verificare la presenza e la concentrazione delle sostanze pericolose nei rifiuti liquidi);
  • i gestori degli impianti di depurazione di acque reflue urbane autorizzati al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose devono effettuare una verifica di conformità, con installazione all’ingresso e all’uscita dell’impianto di pretrattamento, di misuratori di portata e campionatori in automatico e devono predisporre idonei sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare;
  • non possono essere rilasciate autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose qualora lo scarico dell’impianto recapiti in corpi idrici con portata nulla per oltre 120 giorni all’anno o con scarsa capacità depurativa.

b) entro l’8/12/2010:
gli enti che hanno rilasciato agli impianti di depurazione di acque reflue urbane le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose (autorizzazioni concesse in deroga ai sensi dell’articolo 110, comma 2,  del D.lgs. n. 152/2006), devono:

  • rivalutare, sentita l’AATO competente, le autorizzazioni rilasciate e qualora l’impianto non consenta un adeguato trattamento dei rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose devono prevedere l’adozione di idonei sistemi di pretrattamento dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da trattare,
  • devono fissare le concentrazioni delle sostanze pericolose nel rifiuto liquido conferito all’impianto, in ragione della capacità dell’impianto di pretrattamento.

c) entro l’8/6/2011:

  • la Giunta Regionale emana un provvedimento con il quale disciplina i tempi ed i modi per l’effettuazione, da parte dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano le sostanze pericolose e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA, di un autocontrollo delle acque reflue da trasmettere al dipartimento ARPAV competente per territorio e all’autorità che ha autorizzato lo scarico (qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose l’autorità che ha autorizzato lo scarico, in funzione della concentrazione rilevata, può prescrivere l’installazione di idonea strumentazione di monitoraggio e individuare gli adempimenti e in generale le misure tese a consentire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità del corpo idrico significativo recettore dei reflui).

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