Disciplina degli scarichi e misure contro le sostanze pericolose nel Piano di Tutela delle Acque nella Regione del Veneto
La disciplina degli scarichi e le misure tese a ridurre o ad eliminare dai corpi idrici la presenza di determinate sostanze pericolose nel Piano di Tutela delle Acque nella Regione del Veneto.
di Luca Passadore
La Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.). Il provvedimento, pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 dell8 dicembre 2009 ed entrato in vigore alla medesima data, individua ai sensi dellart. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice Ambientale):
b) Indirizzi di Piano: c) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). Laggiornamento periodico degli aspetti conoscitivi deve essere effettuato ogni 6 anni nonché qualora si rendano disponibili elementi conoscitivi utili a sostenere e indirizzare gli interventi del Piano. Dopo di che alla lett. e) sono riportate ulteriori tipologie di acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, e cioè: e.2) acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali; Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste allart. 30 comma 7 delle presenti norme tecniche, nel caso di scarico sul suolo. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: Larticolo 34 delle N.T.A. detta inoltre specifiche prescrizioni per alcune tipologie di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche:
Scarichi di acque termali
Larticolo 35, dedicato specificatamente agli scarichi di acque termali, prevede cha tali scarichi siano ammessi (senza necessità di specifica autorizzazione allo scarico e senza obbligo di rispetto dei valori limite): Gli scarichi di acque termali, inoltre, possono essere ammessi: Infine, il comma 2 dellarticolo 35 prevede che:
Si segnala inoltre che, ai sensi dellarticolo 37, comma 8, lautorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale deve essere rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico da parte dellAutorità competente o del gestore o del proprietario del corso dacqua recettore (ad esempio Genio Civile o Consorzio di bonifica). Inoltre larticolo 38 delle N.T.A. stabilisce che i gestori della rete fognaria: prevedendo che gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi sopraindicate, e gli scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali, in fognatura o destinati al riutilizzo; c) introduce i seguenti casi, non previsti dal d.lgs. n. 152/2006, di deroga al divieto di scarico sul suolo: d) ribadisce il divieto di scarico sul suolo delle sostanze elencate allarticolo 30, comma 7, del N.T.A. (si tratta delle medesime sostanze previste al punto 2.1 dellallegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006). b) introduce alcuni nuovi aspetti legati alle autorizzazioni sopraccitate prevedendo che: c) disciplina alcuni aspetti relativi a sistemi di scambio termico con il sottosuolo, prevedendo che: Scarichi in laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante Le misure previste si articolano in tempistiche diverse: b) entro l8/12/2010: c) entro l8/6/2011:
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Il P.T.A. è composto dai seguenti elaborati:
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi:
Le norme del P.T.A. sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le autorità dAmbito territoriale ottimale e per i soggetti privati.
Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli Enti locali, anche già vigenti, devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.
Gli Indirizzi di Piano e le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) possono essere modificati dagli Uffici regionali competenti di propria iniziativa o su richiesta degli Enti interessati. Le modifiche vengono approvate con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
Larticolo 101 del d.lgs. n. 152/2006 nel dettare i Criteri generali della disciplina degli scarichi individua, al comma 7, una serie di casi in cui le acque reflue provenienti da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (cioè attività che tipicamente danno luogo a scarichi di acque reflue industriali) sono assimilate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, alle acque reflue domestiche e rinvia alla disciplina regionale lindividuazione di ulteriori tipologie di acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche.
Larticolo 34 del P.T.A. al comma 1 lettere a), b), c) e d) riproduce esattamente i casi previsti dallarticolo 101, comma 7, e relativi ad acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di animali;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dallattività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio dacqua o in cui venga utilizzata una portata dacqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
e.1) acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:
e.3) altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:
Temperatura
30°C
pH
7,5 ~ 8,5
Solidi sospesi
200 mg/L
COD
500 mg/L
BOD5
250 mg/L
N totale
80 mg/L
N ammoniacale
30 mg/L
P totale
10 mg/L
Tensioattivi
4 mg/L
Oli e grassi
a) se recapitanti in fognatura sono comunque «sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dallAutorità dambito competente» (articolo 107, comma 3, d.lgs. n. 152/2006);
b) se non collettabili alla rete fognaria pubblica (articolo 34, comma 2, delle N.T.A.)
Ai sensi dellarticolo 34, comma 8 tutti gli scarichi diversi da quelli individuati come scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche:
Ai sensi dellarticolo 34 le acque reflue provenienti da stabilimenti termali:
Scarichi di acque reflue industriali
Fermi restando i principi relativi allautorizzazione preventiva degli scarichi ed al rispetto dei valori limiti di emissione, previsti rispettivamente dagli articoli 124 e 101 del d.lgs. n. 152/2006 le disposizioni relative agli scarichi di acque reflue industriali contenute nelle N.T.A. riprendono in buona parte quanto sul medesimo tema è previsto dalla Parte III, e relativi allegati, del d.lgs. n. 152/2006.
Peraltro alcuni articoli del N.T.A. introducono delle nuove disposizioni, relative agli scarichi di acque reflue industriali, in funzione del tipo di corpo ricettore e della loro localizzazione.
Scarichi in corpi idrici superficiali
Larticolo 37, al comma 1, del N.T.A. prevede che:
Scarichi in fognatura
Larticolo 38 delle N.T.A. nel disciplinare gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie conferma quanto già previsto dal d.lgs. n. 152/2006, in particolare allarticolo 107 (Scarichi in reti fognarie), stabilendo che:
a) possono stabilire per le acque reflue industriali limiti di emissione in fognatura superiori a quelli della tabella 1, colonna Scarico in fognatura, dellallegato B (Limiti per gli scarichi industriali) delle N.T.A., tranne che per i parametri relativi alle cd. sostanze pericolose individuate nella tabella 3 (Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 1 dellallegato B per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria e in tabella 4 per lo scarico sul suolo) dellallegato C delle N.T.A. (che coincide con la tabella 5 dellallegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006), nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti previsti dalle N.T.A. stesso;
b) devono inviare alla Provincia e allAATO, con cadenza annuale e su supporto informatico, lelenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in fognatura.
Scarichi sul suolo
Larticolo 37 (commi da 2 a 5) delle N.T.A. riprende quanto già previsto dallarticolo 103 del d.lgs. n. 152/2006, e quindi:
a) ribadisce il generale divieto di scarico sul suolo di acque reflue industriali e, in deroga a tale divieto, la possibilità di scarico sul suolo nei casi in cui sia accertata, da parte dei competenti uffici della Provincia, limpossibilità tecnica o leccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali e conferma, (riprendendole dallallegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006) le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico sul suolo:
b) conferma le ulteriori eccezioni al divieto di scarico sul suolo per i seguenti casi:
Agli scarichi sul suolo si applicano i limiti di emissione previsti dalla tabella 2 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) dellallegato C delle N.T.A. (che coincidono con i valori riportati nella tabella 4 dallallegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006).
Scarichi nel sottosuolo
Larticolo 31 delle N.T.A., che disciplina gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sia di acque reflue urbane sia di acque reflue industriali, riprende quanto già previsto dallarticolo 104 del d.lgs. n. 152/2006 sul medesimo tema, e quindi:
a) ribadisce il generale divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e, in deroga a tale divieto, la possibilità che la Provincia, dopo indagine preventiva, possa autorizzare:
Larticolo 2 delle N.T.A. al comma 6 fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla tutela di Venezia (così come già previsto dallarticolo 91, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006) e quindi agli scarichi recapitanti nel Bacino Scolante in laguna di Venezia (così come delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione n. 24 del Consiglio regionale del Veneto del 1/3/2003) si applicano i valori limite previsti dal decreto ministeriale 30 luglio 1999 «Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia».
Misure per la riduzione o leliminazione delle sostanze pericolose
Larticolo 11 delle N.T.A. prevede una serie di misure tese a ridurre o ad eliminare dai corpi idrici la presenza di determinate sostanze pericolose al fine di raggiungere i previsti standard di qualità nelle acque superficali.
Le sostanze pericolose prese in considerazione sono quelle elencate in:
a) dall8/12/2009 (data di entrata in vigore del P.T.A.):
gli enti che hanno rilasciato agli impianti di depurazione di acque reflue urbane le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose (autorizzazioni concesse in deroga ai sensi dellarticolo 110, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006), devono:
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