Decreto "correttivo" al Testo Unico Sicurezza lavoro

Pillole sul "correttivo"
Prime anticipazioni sul decreto "correttivo" al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. Testo Unico della sicurezza del lavoro.
di F. Bacchini

Nel Consiglio dei Ministri del 27 marzo scorso è stato approvato lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. Testo Unico della sicurezza del lavoro, avviandosi così l’iter normativo attraverso il quale verrà data attuazione all’art. 1, comma 6, della legge delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  n. 3 agosto 2007, n. 123 che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del decreto delegato, entro dodici mesi dalla data nella quale questi è entrato in vigore, vale a dire il 15 maggio 2008.

Pur nella doverosa attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni, delle commissioni parlamentari competenti e dell’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, pare utile analizzare ancorché sommariamente, le principali novità dello schema decreto correttivo.

Pur rappresentando, senza dubbio, un impianto normativo importante in termini di razionalizzazione ed unificazione delle fonti e di (parziale) semplificazione della materia, il c.d. Testo Unico Sicurezza, anche in conseguenza dei ridotti tempi di approvazione, evidenziò, infatti, da subito e unanimemente, errori materiali, incongruenze, qualche forzatura interpretativa, qualche eccesso regolativo.

E' in questo concreto e largamente condiviso contesto emendativo che si inserisce, senza stravolgimenti, che proprio non sarebbero stati possibili, prima ancora che auspicabili, lo schema di decreto in esame.

Ad una prima ed assai generale lettura del testo, devono essere menzionati, innanzitutto, gli interventi relativi al titolo I, vero cuore del d.lgs. n. 81/2008.
Si segnala, in particolare:

  • la previsione, all’art. 2bis, di una sorta di presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del decreto leglisaltivo, la corretta attuazione, affidata a certificatori dell’ultima ora (enti bilaterali e università) delle norme tecniche e delle buone prassi di cui all’art. 2 comma 1 lett. u) e v), nonché dei modelli di organizzazione aziendale di cui all’art. 30 comma 5,  così come conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni dello stesso decreto l’utilizzo di macchine marcate CE;
  • una modifica dell’art. 14, sulle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (la c.d. sospensione dell’attività d’impresa) incentrata non più sul concetto di reiterate violazioni delle norme di sicurezza, bensì di plurime (almeno 3) violazioni delle fattispecie di cui all’allegato I;
  • una, limitata, modifica del comma 3, dell’art. 16 sulla delega di funzioni (a parere di chi scrive ancora insufficiente);
  • piccole correzioni di alcuni obblighi di datore e dirigente nell’art. 18;
  • una significativa e condivisibile, perché in linea con la migliore interpretazione della dottrina e della prassi, modifica della disciplina di cui all’art. 26, comma 3, sul c.d. DUVRI;
  • cambia, poi, ma senza stravolgimenti, anche la valutazione dei rischi, nella quale si introduce l’obbligo (già del tutto acquisito) di valutare quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e per la documentazione della quale è sempre necessaria la data certa che, tuttavia, può risultare anche dalla sottoscrizione del DVR per presa visione da parte del RLS e del RSPP;
  • merita, inoltre di essere sottolineato che l’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato discenderà dalle modalità definite dalla commissione consultiva permanente e sarà pretendibile entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse;
  • rilevante è poi la modifica con previsione di certificazione e di commissioni di certificazione (le stesse dei contratti di lavoro ex art. 76 del d.lgs. n. 276/2003) dei sistemi di gestione di cui all’art. 30; pregna di conseguenze è anche la modifica alla disciplina complessiva della sorveglianza sanitaria, che va dall’abrogazione dell’art. 40, alla correzione dell’art. 41, con previsione della visita preassuntiva e di quella alla ripresa del lavoro a seguito di lunga malattia, alla totale riscrittura dell’art. 42, comma 1 e all’abrogazione del comma 2.

Di notevole portata anche se foriero di dubbi e problemi interpretativi e, con tutta probabilità, mal collocato, è l’art. 15bis, rubricato: “obbligo di impedimento”, che forse sarebbe più opportuno diventasse l’art. 299bis, in cui paiono, sostanzialmente, prevedersi ipotesi di limitazione della responsabilità penale, soprattutto, per l’esercizio di fatto dei poteri direttivi.

Discorso a parte merita la rivisitazione degli art. 55 e 56 sulle sanzioni contravvenzionali di datore di lavoro, dirigente e preposto, che risultano riviste e, in qualche caso, significativamente ridotte nella loro entità ed ampiezza.

I titoli tecnici più importanti ad essere significativamente modificati sono il III e il IV.

Per quel che riguarda il titolo III si segnala, in particolare la  definizione aggiunta all’art. 69 (comma 1, lett a): è utile, seppure sottintesa, l’esplicitazione secondo la quale l’impianto deve essere inteso anche come complesso di varie attrezzature che concorrono ad uno (stesso) processo produttivo, sicché la nozione così delineata si pone abbastanza in linea con la definizione di macchina complessa”prevista dalla direttiva comunitaria di prodotto.

Con riferimento, invece, all’altra modifica riguardante l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 70, si tratta ancora una volta, dell’esplicitazione di una esigenza in sé banale e, tuttavia, meritevole di essere formulata a livello normativo, in presenza di impianti ed insiemi complessi.
In questi casi, infatti, in assenza di adeguate previsioni normative, risulterebbe gravemente ingannevole e pericoloso valutare isolatamente i rischi di un singolo componente” senza tenere conto delle interazione elettriche, elettroniche e meccaniche – e di altro genere ancora - tra le varie parti di un tutto complessivo.

Assai importanti le modifiche all’art. 71, comma 4, lett. a) n. 3, relativamente alle “misure di aggiornamento” dei requisiti minimi di sicurezza, essendo la modifica senz’altro migliorativa in quanto affranca dall’attesa  di uno specifico provvedimento regolamentare del quale apparivano troppo incerti non solo i tempi ma anche i contenuti.
Non si vede, infatti, come avrebbe potuto un provvedimento normativo di portata generale ed astratta intervenire utilmente ed efficacemente nelle specifiche realtà aziendali per stabilire se, quando e come un “requisito minimo di sicurezza” debba essere aggiornato o meno; molto meglio, invece, evidentemente, affidare la relativa valutazione, caso per caso, ai diretti interessati in ragione dei “livelli di rischio” e delle possibilità in concreto di ridurre in modo significativo tali livelli.

Le modifiche all’art. 72, sono davvero particolarmente importanti, in quanto viene specificamente inserito il riferimento alle macchine, così da superare, sostituire ed abrogare la disciplina speciale del DPR 459/96 (art.11, c.1) che prevedeva una analoga ma incompatibile disciplina della cessione ”di macchine” non soggette a direttive comunitarie di prodotto.
In questa operazione, però, il legislatore, forse inconsapevolmente, ha finito per abbassare il livello di sicurezza e ciò in quanto la disciplina pregressa includeva, secondo una corretta analisi della legislazione previgente al d.lgs. n. 459/96, requisiti di sicurezza (per il rumore, gli equipaggiamenti elettrici e la compatibilità elettromagnetica) che non sono ricompresi nell’all. V.

Per quel che riguarda, infine, la parte sanzionatoria, le modifiche dell’art. 87 sono frammentarie e non obbediscono ad un preciso disegno politico, salvo ritenere di graduare più precisamente la pena in funzione della gravità di ciascuna violazione.
Stupisce, peraltro, come il legislatore abbia perduto un’occasione d’oro ”per rimediare alla sfasatura del testo attuale nel quale i precetti (in particolare dell’art.70) non corrispondono alle sanzioni: si richiamano ancora precetti che non esistono!

In relazione al titolo IV si segnala, soprattutto, la significativa correzione del capo I, sui cantieri temporanei e mobili, in particolare per quel che riguarda la reintroduzione del limite agli obblighi di pianificazione della sicurezza e di nomina dei coordinatori costituito dal rapporto uomo-giorno inferiore a 200, congiuntamente all’assenza dei rischi particolari di cui all’allegato XII (il che riporta, sostanzialmente, il campo di applicazione quali-quantitativo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili al d.lgs. n. 494/1996, siccome modificato dal d.lgs. n. 528/1999). Si segnala, inoltre, il mutamento della definizione di responsabile dei lavori che torna ad essere una figura ad individuabilità generale e non più condizionata, così come sostanzialmente avveniva nell’abrogato d.lgs. n. 494/1996 e di quella di coordinatore per l’esecuzione per il quale viene meno l’incompatibilità di essere individuato all’interno dell’impresa esecutrice solo nel caso di coincidenza fra questa e il committente; viene, poi, introdotta la definizione di impresa esecutrice (impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali).

Merita di essere sottolineata, in questa prima sintetica analisi dello schema di decreto correttivo, la rilevante correzione apportata al titolo XII, rubricato, disposizioni in materia penale e di procedura penale.

Si segnala
in tale ambito normativo, in particolare,

  • l’introduzione di un articolo 301 bis dedicato all’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione;
  • la riscrittura dell’art. 302, relativo alla definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto;
  • l’introduzione di un articolo 302bis, assai problematico, sul potere di disposizione ai fini dell’applicazione di norme tecniche e buone prassi volontariamente adottate e richiamate dal datore di lavoro;
  • l’abrogazione dell’articolo 304 sulla circostanza attenuante.

Da ultimo si segnala

  • la sostituzione degli allegati: I, II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI,
  • l’abrogazione dell’allegato IIIB e l’inserimento dell’allegato VIIbis.

Per approfondire:

Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
a cura di Francesco Bacchini
II° Ed. settembre 2009
ISBN 978-88-7577-097-6