Trasporto di rifiuti in conto proprio

Storia (breve) di un obbligo
Lo Stato italiano si è adeguato alle conclusioni della sentenza della Corte di giustizia europea del 9 giugno 2005 con il d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
di M. Casadei e A. Da Lio

Il legislatore europeo, per assicurare la protezione dell’ambiente, aveva previsto già nella direttiva 75/442/CE che fosse necessario un sistema di autorizzazione e di sorveglianza per tutte le imprese della filiera della gestione dei rifiuti. In particolare, riguardo alla fase di trasporto, aveva previsto che le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, all’ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti nonché quelle che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi fossero soggette alla vigilanza dell’autorità competente.

In origine, quindi, il legislatore europeo riteneva che il trasporto dovesse essere soggetto alla sola attività di vigilanza (supervision) dell’autorità designata dallo Stato membro, autorità che, ai fini della gestione dei rifiuti, aveva anche i compiti di programmazione, organizzazione, autorizzazione e controllo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Successivamente, con l’articolo 12 della direttiva 91/156/CE che ha modificato la 75/442/CE, ci si imbatte in una previsione più articolata in base alla quale «gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, .. devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione». Da questa previsione scaturì l’articolo 30 del d.lgs. n. 22/1997 che così disciplinava il trasporto dei rifiuti:
«Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti [...] devono essere iscritte all’Albo [delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti]»,
con la precisazione che tale iscrizione sostituiva l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, visto che l’articolo 12 summenzionato prevedeva specificatamente che vi fosse iscrizione quand’anche non autorizzazione.

Il legislatore italiano aveva quindi sostanzialmente fatto coincidere il trasporto di rifiuti “a titolo professionale” della direttiva con il trasporto in conto terzi, tant’è che i produttori di rifiuti che provvedevano al trasporto degli stessi non erano tenuti ad iscriversi all’Albo nel caso trasportassero rifiuti non pericolosi, o rifiuti pericolosi entro i limiti quantitativi di trenta chilogrammi o litri al giorno.
La sostanziale modifica di questa previsione è avvenuta a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che, con sentenza 9 giugno 2005, causa C-270/03 (GUUE 6 agosto 2005, n. C 193), ha condannato lo Stato italiano per non avere correttamente applicato le previsioni del summenzionato articolo 12 della direttiva del 91/156/CE.
Il Giudice comunitario, stante l’obiettivo primario della direttiva che è lo smaltimento e il recupero dei rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano causare pregiudizio all’ambiente, ha ritenuto che l’articolo 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 avesse attuato una applicazione troppo restrittiva escludendo dall’obbligo di autorizzazione/iscrizione imprese che trasportano ordinariamente i rifiuti da esse prodotti.

Evidenzia il Giudice i seguenti concetti:

  • visto che la direttiva 91/156 intende garantire un livello più alto di controllo da parte delle autorità sulle attività di trasporto dei rifiuti, ciò andrebbe in contrasto con l’interpretare «trasporto dei rifiuti a titolo professionale» nel senso di escludere le imprese che provvedono, nell’ambito della loro attività professionale, al trasporto dei rifiuti in conto proprio;
  • la nozione di impresa che provvede «a titolo professionale» alla raccolta o al trasporto di rifiuti, di cui all’articolo 12 della direttiva, non è limitata alle imprese che esercitano tali attività per conto di terzi, ma ricomprende anche le imprese che svolgono le dette attività in proprio qualora tale trasporto o tale raccolta costituisca, insieme ai loro altri compiti, una delle attività ordinarie da cui esse traggono un reddito o un altro vantaggio economico;
  • la locuzione «a titolo professionale» non è sinonimo delle espressioni «nell’ambito delle loro attività professionali» o «nello svolgimento delle loro attività professionali», giacché essa si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti;
  • non tutte le imprese che nell’ambito della loro attività professionale trasportano rifiuti da esse stesse prodotti sono soggette all’articolo 12 della direttiva: lo sono quelle per cui il trasporto sebbene attività non esclusiva e principale rappresenti un’attività ordinaria e regolare.


Riassumendo, gli elementi ermeneutici che permettono di inquadrare l’attività di trasporto dei propri rifiuti soggetta all’autorizzazione/iscrizione presso la competente autorità sono la regolarità e l’ordinarietà del trasporto unitamente al vantaggio economico che ne deriva. Peraltro, se il vantaggio economico è facilmente individuabile, altrettanto non si può dire per l’ordinarietà e la regolarità dell’attività di trasporto dei rifiuti, data la genericità dei termini.

Lo Stato italiano si è adeguato alle conclusioni della sentenza del 9 giugno 2005 con il d.lgs. n. 152/2006, prevedendo al comma 8 dell’articolo 212 che:
«Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie...e sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico.».

Rispetto all’articolo 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997, si evince che diventano ora soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo gestori ambientali sulla base di una specifica procedura “semplificata” le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, così come le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi nel limite di trenta chili o litri al giorno. Appare subito chiaro che trattasi di una procedura assai snella, che non prevede né la disponibilità di un responsabile tecnico in materia di gestione dei rifiuti, né la dimostrazione dell’idoneità tecnica o della capacità finanziaria, ed avviene a seguito della compilazione di un semplice modulo di iscrizione elaborato dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali (si vedano a proposito la delibera n. 1 del 26/04/2006 in http://www.albogestoririfiuti.it). Non esplicitamente esentato e quindi resta richiesto il requisito di onorabilità in capo al legale rappresentante dell’impresa.

Peraltro, a due anni di distanza, il d.lgs. n. 4/2008, cosiddetto “correttivo”, ha modificato in maniera sostanziale il comma 8 dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006, riscrivendo la procedura di iscrizione per le imprese che trasportano i propri rifiuti, interrompendo quella sorta di automatismo del previgente comma 8, ai sensi del quale le imprese venivano iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta, che forse poteva apparire elusivo della sentenza della Corte di giustizia europea.

In sostanza, è stato chiarito che possono avvalersi di iscrizione semplificata:

  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto;
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

ove per produttore iniziale si intende l’impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.

Quanto sopra a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese trag-gono un reddito o un altro vantaggio economico.

L’impresa è ora tenuta a dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità del/ legale/i rappresentante/i anche i seguenti dati:

  • la/le attività svolte dall’impresa, come dichiarate al Registro delle imprese: ciò risponde all’esigenza di congruità tra l’attività “principale” eseguita dall’impresa che ha prodotto i rifiuti e l’attività di trasporto degli stessi, che il legislatore ha definito essere “parte integrante ed accessoria” dell’organizzazione;
  • la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si intendono trasportare: indicando in due elenchi separati, uno per i rifiuti pericolosi e uno per i rifiuti non pericolosi sia i codici dell’elenco europeo dei rifiuti, sia le caratteristiche fisiche codificate (solido pulverulento; solido non pulverulento; fangoso palabile; liquido);
  • veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l’impresa effettua il trasporto dei propri rifiuti, precisando se il trasporto avviene alla rinfusa, in colli, con veicolo per trasporto specifico (ad esempio una cisterna), o in quale altra modalità;
  • attestazione dell’idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti indicati nella domanda ed osservanza delle prescrizioni indicate all’articolo 2 della delibera, ovverosia dello schema di provvedimento di iscrizione rilasciato dall’Albo.


Assai importante è la tempistica, in quanto una volta presentata la domanda alla competente Sezione regionale, quest’ultima rilascia il provvedimento di iscrizione, unico titolo per potere esercitare l’attività di trasporto dei propri rifiuti, entro i successivi 30 giorni.

Altra novità riguarda l’esplicita previsione che le imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione o la richiesta di cancellazione, utilizzando l’apposito modello di domanda di variazione.

Sta di fatto che la procedura di iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 attualmente in vigore presuppone la comunicazione di una quantità di dati e informazioni assai maggiore della previgente, e ciò genera uno scenario eterogeneo che vede imprese iscritte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 in possesso di un provvedimento di iscrizione che riporta i soli dati anagrafici dell’impresa e null’altro, e imprese iscritte ai sensi della procedura vigente in possesso di un provvedimento di iscrizione completo di dati relativi all’attività esercitata, ai mezzi utilizzati e ai codici del CER.

Per approfondire

Novità editoriale 

     La gestione dei rifiuti aziendali
     a cura di Bonafè, Casadei e Da Lio
     Edizione marzo 2009
     ISBN 978-88-7577-077-8