La nuova disposizione (art. 20, comma 10-sexies della legge), che integra lart. 185 (Limiti al campo di applicazione) aggiungendo al comma 1 la lettera c-bis), stabilisce lesclusione dalla disciplina dei rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152/2006 nel caso in cui i materiali di scavo non siano contaminati e siano riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati.
Il nuovo testo dellart. 185, comma 1, è ora il seguente:
«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1)
le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido
2)
i rifiuti radioattivi;
3)
i materiali esplosivi in disuso;
4)
i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5)
le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.».
Dalla nuova disposizione emergono due condizioni che determinano la non applicazione ai materiali di scavo della disciplina relativa ai rifiuti:
a) il materiale di scavo non deve essere contaminato (con riferimento alla destinazione duso dellarea interessata),
b) deve essere certa la sua utilizzazione nello stesso sito in cui è stato scavato.
Per la verifica delle condizioni di utilizzo e per documentare la sussistenza di tali condizioni sono utilizzabili le procedure previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 2424 del 8/8/2008; al progetto dellopera che comporta lo scavo devono quindi essere allegati:
- ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato: lindagine ambientale condotta con le modalità previste al punto 2 dellallegato A della d.g.r. n. 2424/2008;
- ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo sarà utilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato: una dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto nella quale si attesta la quantità di materiale che sarà oggetto dello scavo e la quantità del medesimo materiale che sarà riutilizzata nel sito di scavo (a tal fine è utilizzabile il Modello 1 allegato alla d.g.r. n. 2424/2008 debitamente modificato).
Come sopra rilevato, alle condizioni indicate nella nuova disposizione legislativa (non contaminazione del materiale e sua certa utilizzazione a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato) il materiale scavato riutilizzato in cantiere non è soggetto alle disposizioni dellarticolo 186 per poterlo utilizzare in regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti, essendo tale esclusione direttamente indotta dalle verifiche dei suddetti requisiti.
Da ciò discende che i depositi di tale materiale, in attesa di utilizzo nello stesso sito, non scontano la necessità di rispettare le temporalità massime indicate ai commi 2, 3 e 4 (da uno a tre anni a seconda dei casi) del medesimo articolo 186, ma possono permanere per tutta la durata del cantiere, fino al loro integrale riutilizzo in sito.
Per quei cantieri che, per poter operare in sicurezza, non hanno fisicamente la possibilità di ospitare depositi di materiale non contaminato in attesa dellintegrale riutilizzo in sito, si potranno adottare le procedure descritte al punto 1.3 della d.g.r. n. 2424/2008, le quali consentono, attraverso modalità di sicura tracciabilità delle movimentazioni, di mantenere integra la certezza del riutilizzo del materiale, anche se lo stesso, per le ragioni di sicurezza, viene momentaneamente spostato in altro sito.
Si sottolinea, infine, che la nuova disposizione non pregiudica lapplicazione dellart. 186 del d.lgs. n. 152/2006 e della deliberazione della giunta regionale n. 2424 del 8/8/2008 che individuano le condizioni e le procedure operative necessarie per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare:
- qualora i materiali di scavo non siano completamente riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati, per la quota parte esportata possono comunque essere seguite le procedure previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 2424/2008 per poterli utilizzare come sottoprodotti;
- in caso di materiali di scavo derivanti da interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.), trova applicazione quanto previsto al punto 1.1.5 della deliberazione della giunta regionale n. 2424/2008, ove si afferma che «Si tratta lavori di manutenzione e/o di riparazione, spesso eseguiti in via durgenza, che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e, quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito. In questi casi i materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti» nel rispetto delle modalità indicate nella medesima delibera regionale.
Per approfondire
La gestione delle terre e rocce da scavo
Edizione ottobre 2008
a cura di Luca Passadore e Graziano Tribbia
ISBN 978-88-7577-073-0