VIA in Regione Veneto

Indirizzi della Regione Veneto per l’applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
La Giunta Regionale del Veneto ha adottato due deliberazioni la n. 308 del 10 febbraio 2009 e la n. 327 del 17 febbraio 2009 con le quali è stata definita la disciplina regionale applicabile in materia di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito della completa entrata in vigore delle disposizioni previste dalla Parte Seconda del cosiddetto “Codice ambientale” .
di L. Passadore

Le nuove norme hanno introdotto importanti modificazioni alla disciplina nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) sia riguardo alle procedure da applicare che alle opere assoggettate alla stessa.

In considerazione dell’importanza delle modificazioni introdotte il “Codice ambientale” prevede che le Regioni adeguino le proprie leggi in materia di V.I.A. alle nuove disposizioni entro il 13 febbraio 2009 e che decorso tale termine trovino applicazione direttamente le norme previste dalla normativa statale o le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili con la stessa (4). In base a tale norma la Regione Veneto ha effettuato la ricognizione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale»; e con le deliberazioni n. 308/2009 e n. 327/2009 ha individuato gli articoli della legge regionale che non sono più applicabili a decorrere da 13 febbraio 2009 (si veda l’allegato A alla d.g.r. n. 327/2009) ed ha evidenziato che «per quanto non più disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione tutte le altre normative del cd Correttivo (cioè quanto previsto dalla Parte Seconda del “Codice ambientale”)».

Inoltre, con la deliberazione n. 308/2009 sono stati forniti i seguenti indirizzi:
a) le opere e gli interventi soggetti alle procedure di V.I.A. sono solo quelli individuati negli allegati III e IV della Parte Seconda del “Codice ambientale”;
b) le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di V.I.A. sono la Regione e le Province secondo i criteri di ripartizione già previsti dalla legge regionale n. 10/1999 (a tal fine, ed anche per il punto precedente, si veda l’allegato B alla d.g.r. n. 327/2009 che individua le opere e gli interventi soggetti alle procedure di V.I.A. e la ripartizione di competenze fra Regione e Province);
c) gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell’istruttoria sono la Commissione regionale VIA e le Commissioni provinciali VIA istituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/1999;
d) il proponente può presentare all’Autorità competente (Regione o Provincia), sulla base di motivata richiesta, il progetto preliminare dell’opera o dell’intervento invece del progetto definitivo, in questo caso però tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, inclusa, ove sia necessaria, l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), non sono comprese o sostituite nel provvedimento di valutazione d’impatto ambientale e quindi devono essere conseguite successivamente;
e) ai sensi della legge regionale n. 15/2004 le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali sono assoggettati a:
– valutazione di impatto ambientale (VIA) qualora abbiano una superficie di vendita superiore a 8000 mq.,
– procedura di verifica di assoggettabilità qualora abbiano una superficie di vendita compresa tra 4000 e 8000 mq, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento (5);
f) per gli impianti connessi alla realizzazione degli interventi di bonifica, qualora soggetti alle procedura di V.I.A., il provvedimento che autorizza la bonifica sostituisce le autorizzazioni, concessioni e comunque tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente «compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale» (6);
g) relativamente al coordinamento delle procedure di V.I.A. e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) sono confermate le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1998 del 22 luglio 2008 (7), e quindi, in particolare, qualora le due procedure siano di competenza di enti diversi, Regione e Provincia, la procedura di rilascio dell’A.I.A. sarà svolta, in caso di richiesta di rilascio contestuale dei due provvedimenti, dall’ente competente in materia di V.I.A.;
h) ai procedimenti amministrativi non ancora conclusi con il rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio al momento dell’entrata in vigore della deliberazione n. 308/2009 si applica la normativa in materia di V.I.A. vigente al momento della presentazione della domanda;
i) per i progetti di opere o interventi che ricadono all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, se previste negli allegati III e IV della Parte Seconda del “Codice ambientale”, sono ridotte del cinquanta per cento.
Note
1) La deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2009, n. 308 «Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10» è stata pubblicata sul B.U.R.V. 3/3/2009, n. 19.
2) La deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2009, n. 327 «Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10» è stata pubblicata sul B.U.R.V. 10/3/2009, n. 21.
3) Si veda il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» come modificato dal d.lgs. n. 4/2008 ed in particolare la Parte Seconda che è relativa anche alle Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
4) L’art. 35 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ai commi 1 e 2 prevede che:
«1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
».

5) La legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto» all’articolo 18 (Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali), comma 7 e 8, prevede che:
«7. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all’articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.
8. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all’articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo; alla medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate dall’articolo 7, comma 3.
».
6) In tal senso si veda l’art. 242, comma 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che: « Ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all’attuazione medesima, l’autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’area oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori….».
7) La deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n. 1998 «Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. Disposizioni applicative» è stata pubblicata sul B.U.R.V. 2/9/2008, n. 73.