D.M. 18 dicembre 2008: incentivazione delle fonti rinnovabili
Notizia flash
sul nuovo Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008, c.d. Decreto Ministeriale Rinnovabili.
È stato pubblicato nella GU n. 1 del 2 gennaio 2009 il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008 c.d. “Decreto Ministeriale Rinnovabili”, rubricato “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, in attuazione delle disposizioni sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti alternative introdotte dalla Finanziaria 2008.
Cosa prevede il decreto
Ad esclusione del fotovoltaico, che beneficia del nuovo conto energia, introdotto dal DM 19 febbraio 2007, le norme della Finanziaria 2008 hanno stabilito un sistema di incentivi sulla base della taglia degli impianti. Per quelli con potenza non superiore a 1 MW (0,2 MW per l’eolico) viene introdotta una nuova formula di ‘‘conto energia”, sotto forma di tariffa incentivante corrisposta per ogni kWh immesso in rete.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW viene modificato il sistema dei certificati verdi introdotto in precedenza stabilendo il diritto a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile. Per l’accesso agli incentivi – che non possono essere cumulati ad esclusione di alcuni settori come gli impianti da biomasse di filiera - il decreto prevede che sia il Gestore Servizi Elettrici (Gse) a qualificare gli impianti e a determinare l’energia elettrica incentivata, definendo il numero di certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva cui si ha diritto. La domanda va presentata al Gse non oltre i tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Sarà poi l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a stabilire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto.
Certificati verdi
Il periodo di diritto ai certificati verdi è di 15 anni per l’energia elettrica incentivata prodotta da fonti rinnovabili in impianti ibridi entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007; di 12 anni per quelli entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007; di 8 anni per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento e impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili. Prevista, in alcuni casi, la proroga di altri 4 anni.
Scambio sul posto
Al meccanismo di scambio sul posto, cioè la possibilità di vendere l’energia prodotta in eccesso immettendola in rete, possono accedere gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media non superiore a 200 kW, mediante meccanismi che saranno oggetto di successivi provvedimenti.
Produzione da biomasse
Nel decreto sono definite anche le caratteristiche e i meccanismi per la produzione di energia da biomasse da filiera e stabilite le procedure da applicare agli impianti per il riconoscimento della qualifica, nonché le modalità per il rilascio della garanzia di origine.
Il Gestore del mercato elettrico sarà il soggetto abilitato a organizzare e gestire la sede di contrattazione dei certificati verdi nell’ambito del mercato elettrico.