Salute e sicurezza dei volontari di Protezione Civile
autore: Francesco Bacchini
caratteristiche: formato 17 x 24 cm, 64 pagine
edizione: novembre 2011 ISBN 978-88-7577-132-4
collana: Guide Pratiche - Vademecum
prezzo: Euro 12,00 (+ Euro 5,00 per la spedizione)
Nel corso degli ultimi anni la figura del “volontario” è stata oggetto di diversi interventi legislativi, che hanno avuto come obiettivo quello di definire e disciplinare tale soggetto, attribuendo allo stesso un contenuto e un significato normativo specifico. Il primo provvedimento normativo è la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), relativa all’attività di volontariato nell’ambito delle C.d. “Organizzazioni non governative”. Un secondo intervento normativo, ben più ampio e sistematico, è rappresentato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato). Una terza normativa avente ad oggetto il volontariato è dettata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, che regolamenta l’attività delle c.d. “Cooperative sociali”.
Salute e sicurezza dei volontari di Protezione Civile
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In conseguenza di tali interventi legislativi sono state identificate e disciplinate, quattro distinte figure di volontario con caratteristiche profondamente diverse fra loro.
Tale legge dispone che venga considerato volontario il cittadino italiano maggiorenne, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo; il fine da conseguire attraverso l’attività di volontariato, viene individuato nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.
Le attività di volontariato devono, dunque, essere dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell’ambito di programmi riscontrati conformi alle finalità disposte dalla legge, e devono prescindere dal fine di lucro.
Per quanto riguarda il rapporto economico, la prestazione del volontario non è gratuita, occorrendo un impegno contrattuale di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, della durata di almeno due anni, nel quale deve essere inserito il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale da corrispondere al volontario.
Questo, infatti, viene iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché, limitatamente alle prestazioni sanitarie, all’assicurazione per le malattie.
Il fine da conseguire mediante tale provvedimento legislativo è indicato nelle attività di carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali; è, inoltre, previsto l’esclusivo perseguimento del fine di solidarietà.
E’ considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2, l. n. 266/1991, che si avvalga in modo determinante e prevalente dell’attività lavorativa dei volontari, ossia delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti.
Per attività di volontariato si intende, dunque, il lavoro, l’opera, il servizio prestati in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro, anche indiretto, e per soli fini di solidarietà.
Relativamente ai modi di rendere tale attività, viene precisato, che la prestazione del volontario deve essere spontanea, personale e senza alcun tipo di compenso, anche indiretto.
Sul rapporto economico viene, altresì, ribadito che il volontario non può essere retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario della sua prestazione.
Viene, inoltre, esclusa qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato e qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale tra il volontario e l’organizzazione di cui esso fa parte, in caso contrario il soggetto non potrà essere qualificato come volontario.
A quest’ultimo possono essere soltanto rimborsate, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Come sancito espressamente nell’art. 4, comma 1, l. n. 266/1991, l’organizzazione di appartenenza deve assicurare il volontario che presta attività di volontariato, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
In conseguenza dell’attività di volontariato, esso può, inoltre, fruire di forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni, compatibilmente con I‘organizzazione dell’azienda, dell’amministrazione pubblica o dell’ente di appartenenza.
La L. n. 266/1991 stabilisce, infine, che il volontario può seguire corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali in settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Tale legge include fra i soci anche quelli volontari, i quali vanno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di essi.
La norma prevede che il fine da perseguire attraverso l’attività dei volontari è l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le attività finalizzate alla realizzazione degli interessi di cui sopra, vengono individuate: nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di altre attività quali quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi.
Il modo di rendere tale lavoro, tale servizio, viene stabilito nella sola gratuità delle prestazioni.
Per quanto riguarda il rapporto economico che intercorretra la cooperativa sociale e il socio volontario, viene precisato che a tale socio non vengono applicati i contratti di lavoro subordinato o autonomo, potendogli, inoltre, essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci; anche il socio volontario deve, comunque, essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.Per acquistare
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