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La Valutazione dei Rischi

edit



autore: Elena Bonafè
caratteristiche: formato 17 x 24 cm, 20 pagine
edizione: luglio 2008
collana: Guide pratiche e Prontuari - Vademecum
prezzo: Euro 5,00 (+ Euro 5,00 per la spedizione)

Nella legislazione italiana l’effettiva introduzione dell’obbligo – vincolante e concretamente sanzionato, ma limitatamente a soli tre agenti di rischio – risale al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, di attuazione di quattro direttive comunitarie, anteriori alla 391 dell’89 e di contenuto settoriale, concernenti la “protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro” e, segnatamente (ed esclusivamente), per esposizione al piombo, alle polveri dell’amianto ed al rumore: “il datore di lavoro …”.

– “… effettua una valutazione dell’esposizione dei lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive” (art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 277/1991);

– “… effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare” (art. 24, comma 1);

– “… procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro … e di attuare le misure preventive e protettive” (art. 40, comma 1).

In tutte e tre le ipotesi la valutazione doveva essere effettuata “non prima di 90 giorni dalla data di effettivo inizio dell’attività [determinante esposizione dei lavoratori a piombo, polvere di amianto o rumore] e non oltre 180 giorni dalla data medesima” (art. 11, comma 6, espressamente poi richiamato dagli artt. 24, comma 1, e 40, comma 1).

Di fatto la “valutazione dei rischi” considerati si risolveva per lo più nella “misurazione” delle relative esposizioni.

L’estensione della valutazione a tutti i rischi – e con le specificazioni successivamente introdotte per i rischi progressivamente “normati” – si è avuta con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione, in primo luogo, della “direttiva quadro” 89/391/CEE e, in origine, delle prime sette direttive particolari.

Restava comunque una valutazione da effettuarsi (art. 96-bis aggiunto con il d.lgs. n. 242/1996: “il datore di lavoro che intraprende un’attività ... è tenuto ad elaborare il documento di cui all’art. 4, comma 2 [ossia il documento di valutazione dei rischi] ... entro tre mesi dall’effettivo inizio dell’attività”).

La prima novità “contenuta” nel d.lgs. n. 81/2008 è che lo stesso – salvo che per la fase transitoria di adeguamento delle situazioni esistenti (in tal senso va il rinvio al 29 luglio 2008 dell’efficacia delle nuove disposizioni in tema di valutazione dei rischi) – “non contiene” alcuna precisazione in ordine al termine entro il quale la valutazione dei rischi deve essere eseguita ed il relativo documento deve essere predisposto.

Ne segue che il rischio, se sussiste, deve essere sempre “già” valutato; deve quindi essere “valutato” prima di dare avvio all’attività che lo genera: solo in tal modo, d’altra parte, la valutazione può assolvere la finalità (che le è propria) di “individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione” per tutelare fin dall’origine la salute e la sicurezza dei lavoratori.

D’altra parte è ben noto come per lo più le misure di prevenzione più efficaci possano essere attuate solo in fase di costruzione ed allestimento del “luogo di lavoro” inteso come complesso di edifici, impianti, macchinari, attrezzature, strutture e strumenti in genere.

Per acquistare

Edizione luglio 2008

Edizione 2010 – ISBN 978-88-7577-106-5 (di prossima pubblicazione)

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