In virtù della modifica dell’art. 41, comma 4, anche le visite preassuntivo-preventive, così come quelle successive all’assenza continuativa, protrattasi oltre il sessantesimo giorno, per motivi di salute, nonché quelle di tipo preventivo, periodico e per cambio di mansione, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento…sono, altresì, finalizzate alla verifica dell’assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti”.
di F. Bacchini