La formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore del SPP nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Accordo della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.lgs. N. 81/2008.
di Francesco Bacchini


1. Oggetto dell’accordo

L’accordo in commento disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento periodico per il datore di lavoro (di seguito DL) che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito SPP), in base a quanto disposto dall'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, nel quale si prevede che il datore di lavoro che intende svolgere tali compiti, debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché corsi di aggiornamento periodico nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti in sede di Conferenza, Stato-Regioni.
Il corso oggetto dell’accordo in commento non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti, esercitabili anche dal datore di lavoro, relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Per questo tipo di formazione ci si deve riferire, infatti , alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, ed agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Soggetti formatori

Sono soggetti formatori:

  1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
  3. l’INAIL;
  4. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento ed i Bolzano;
  5. la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
  6. altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
  7. le associazioni sindacali dei DL o dei lavoratori;
  8. gli enti bilaterali e gli organismi paritetici;
  9. i fondi interprofessionali di settore;
  10. gli ordini e i collegi professionali del settore specifico di riferimento.

Come già sancito dall’accordo relativo alla formazione di RSPP e ASPP, “qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009”.
Per quel che riguarda in particolare le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, l’accordo prevede che essi possano effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente oppure avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

3. Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Organizzazione dei corsi

I corsi devono avere i seguenti requisiti:

  • individuazione di un responsabile del progetto formativo;
  • un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
  • tenuta del registro di presenza dei partecipanti;
  • assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

5. Metodologia di insegnamento e apprendimento

Occorre privilegiare le metodologie interattive che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. In tal senso è opportuno:

  • garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo;
  • favorire metodologie di apprendimento interattive basate sul problem solving;
  • favorire metodologie di apprendimento innovative anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali.

L’allegato I dell’accordo in commento si occupa della modalità di insegnamento e-Learning e elenca le condizioni necessarie per potervi accedere.


6. Articolazione del percorso formativo

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

  • basso: 16 ore;
  • medio: 32 ore;
  • alto: 48 ore;

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002-2007 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (si veda allegato II dell’accordo in commento).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, seguenti moduli:

  1. modulo giuridico normativo;
  2. gestione ed organizzazione della sicurezza;
  3. individuazione e valutazione dei rischi;
  4. formazione e consultazione dei lavoratori.

7. Valutazione e certificazione

Al termine del percorso formativo è impartita una verifica di apprendimento che prevede un colloquio o un test obbligatori (l’elaborazione delle prove è di competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo), in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenza relative alla normativa vigente e le competenze tecnici-professionali.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene realizzato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui espressamente delegato, il quale formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale, redigendo apposito verbale.
Ovviamente, il mancato superamento della prova di verifica finale, impedisce il rilascio dell'attestato e spetterà al Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero
per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Gli attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, vengono rilasciati dai soggetti precedentemente individuati, tramite verbali conformi ai seguenti elementi minimi comuni:

  • Denominazione del soggetto formatore.
  • Normativa di riferimento.
  • Dati anagrafici del corsista.
  • Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato.
  • Periodo di svolgimento del corso.
  • Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.

In attesa della definizione nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati di frequenza rilasciati in ciascuna Regione o provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale.

8. Aggiornamento

L’aggiornamento ha periodicità quinquennale e la seguente durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati:

  • basso: 6 ore;
  • medio: 10 ore;
  • alto: 14 ore.

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

  • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
  • tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'obbligo di aggiornamento deve, preferibilmente, venire distribuito in tutto l'arco temporale di riferimento e si applica anche a chi abbia frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del DM 16 gennaio 1997, nonché agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994. Per tali soggetti il primo termine entro il quale procedere all'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo in commento e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5, ossia quella di 16, 32, 48 ore a seconda del settore Ateco 2002-2007 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio di cui all’allegato II.

9. Crediti formativi

Non sono tenuti a frequentare il corso formativo in commento:

  • coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo in commento, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del DM 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 626/1994;
  • i DL in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di DL.


10. Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività

In caso di inizio di nuova attività il DL che intende svolgere i compiti del SPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della stessa.

11. Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione (18 mesi, così come si evince dal punto 12 dello stesso accordo), non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione disciplinati dal punto 5, i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo (entro il 26 luglio 2012), corsi di formazione formalmente e documentalmente (da ente pubblico o privato che eroga o finanzia tale formazione) approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, purché rispettosi delle previsioni: durata e contenuti, di cui all'art. 3 del DM 16 gennaio 1997.