Reach: cronologia di riferimento

Ripubblicazione delle norme di riferimento in GUUE e quadro cronologico degli adempimenti.
di M. Ottaviani

Dal 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. Portiamo all'attenzione dei soggetti interessati il fatto che a due giorni dall'entrata in vigore sono state nuovamente pubblicate le norme di riferimento in tema sulla GUEE del 29 maggio 2007, n. L 136, il regolamento (CE) n.1907/2006 e la direttiva 2006/121/CE. Le due nuove versioni sostituiscono pertanto le precedenti pubblicate sulla GUUE 30 dicembre 2006 n. L 396. Stiamo analizzando in dettaglio le differenze rispetto ai precedenti testi normativi, e presto ve ne daremo conto.

Ricordiamo il quadro cronologico degli adempimenti previsti dal Regolamento:

il Regolamento REACH si applica direttamente in tutti gli Stati membri, a partire dal 1° giugno 2007, in modo scalare e secondo scadenze che interessano dapprima solo alcune parti del Regolamento e successivamente, nell'arco di un triennio, tutte le restanti parti.

Sono di seguito indicate le scadenze previste per l'entrata in vigore delle diverse disposizioni del Regolamento REACH:

dal 1° giugno 2007 entrano in vigore:

  • Titolo IV (Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento, art. 31-36)
  • Titolo IX (Tariffe e oneri, art.74)
  • Titolo X (Agenzia, art.75-111)
  • Titolo XIII (Autorità competenti, art.121-124)
  • Titolo XIV (Applicazione, art.125-127)
  • Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, art.128-141, escluso art.136)

dal 1° giugno 2008 entrano in vigore i titoli relativi a registrazione, utilizzatore a valle, valutazione, autorizzazione e inventario:

  • Titolo II (Registrazione delle sostanze, art.5-24)
  • Titolo III (Condivisione dei dati, art.25-30) e registrazione preliminare delle sostanze "soggette a regime transitorio"
  • Titolo V (Utilizzatori a valle, art.37-39)
  • Titolo VI (Valutazione, art.40-54)
  • Titolo VII (Autorizzazione, art.55-66)
  • Titolo XI (Inventario delle classificazioni, art.112-116, escluso art.113⇨1 dic. 2010)
  • Titolo XII (Informazioni, art.117-120)
  • Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l'istituzione dell'Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti)

dal 1° giugno 2009 entra in vigore il Titolo VIII (Restrizioni, art.67-73 e connesso Allegato XVII).

Per quanto riguarda le scadenze per la registrazione delle sostanze "soggette a regime transitorio" e oggetto di una precedente registrazione preliminare, sono previste le seguenti date limite per la registrazione:

  • il 30 novembre 2008, per la registrazione preliminare
  • il 1° dicembre 2010, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR cat.1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità > 100 tonnellate/anno
  • il 1° giugno 2013, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 100 tonnellate/anno
  • il 1° giugno 2018, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno

Per approfondire

Reach
La registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
a cura di E.Bonafè, M. C. Dalla Vecchia e M. Ottaviani
Edizione ottobre 2008
ISBN 978-88-7577-076-1