Reach: pre-registrazione

La pre-registrazione è una procedura prevista dal REACH per consentire il graduale adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento ed interessa solamente le sostanze soggette a regime transitorio ("phase-in").
di M.C. Dalla Vecchia

Quali sono le sostanze soggette a pre-registrazione?
Sostanze soggette a regime transitorio ("phase-in")
Sono considerate tali le sostanze:

  • comprese in EINECS
  • prodotte almeno una volta nei 15 anni precedenti all'entrata in vigore del REACH ma mai immesse sul mercato
  • immesse precedentemente sul mercato e considerate notificate secondo la direttiva 67/548/CEE, ma non corrispondenti alla definizione di polimero contenuta nel REACH

In che cosa consiste la pre-registrazione?
La pre-registrazione prevede la comunicazione all'Agenzia dei seguenti dati:

  • identificazione della sostanza
  • identificazione del dichiarante
  • il termine previsto per la registrazione e la fascia di tonnellaggio
  • il nome della/e sostanza/e per le quali si possano applicare il modello (Q)SAR (modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività) o il modello READ-ACROSS

Il termine per poter trasmette queste informazioni è compreso dal 1° giugno al 1° dicembre 2008.

Entro il 1° gennaio 2009 l'Agenzia pubblicherà nel suo sito un elenco delle sostanze pre-registrate che comprenderà:

  • i nomi delle sostanze
  • numero EINECS e CAS se disponibili e altri codici di identificazione
  • il primo termine previsto per la registrazione

Qual è lo scopo della pre-registrazione?
La procedura di pre-registrazione consentirà di usufruire dei tempi relativamente lunghi fissati per la registrazione. Inoltre sulla base delle informazioni raccolte, saranno costituiti i SIEF (Substance Information Exchange Forum) il cui scopo è:

  • facilitare lo scambio delle informazioni
  • concordare la classificazione e l'etichettatura

I partecipanti a un SIEF forniranno agli altri partecipanti gli studi esistenti, risponderanno alle loro richieste di informazioni e accerteranno di comune accordo la necessità di studi supplementari.
La condivisione dei dati è obbligatoria se tali dati sono stati ottenuti da test su animali vertebrati, a richiesta per gli altri dati
Il REACH prevede la possibilità di istituire dei consorzi da parte di fabbricanti e importatori per la condivisione dei dati e la trasmissione comune delle informazioni

Per approfondire

Reach
La registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
a cura di E.Bonafè, M. C. Dalla Vecchia e M. Ottaviani
Edizione ottobre 2008
ISBN 978-88-7577-076-1