Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori somministrati alla luce della “finanziaria 2010”

La finanziaria 2010 e la somministrazione di lavoro e la disciplina per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori somministrati.
di F.Bacchini

La finanziaria 2010 e la somministrazione di lavoro.

Con l’abrogazione da parte della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 247/2007 ( c.d. legge di attuazione del protocollo sul welfare del 23 luglio 2007), ritrova piena applicazione l’articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, attraverso il quale era stato introdotto nell’ordinamento lavoristico italiano il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (meglio noto come “staff leasing”).

La reintroduzione di tale contratto, unitamente all’ampliamento delle attività per le quali esso è stipulabile (a quelle originariamente previste si sono aggiunte, “in tutti i settori produttivi, pubblici e privati”, quelle “per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia”, oltreché quelle che saranno individuate “dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”), all’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile ricorrervi (è ora possibile stipulare un contratto di somministrazione, tanto a tempo determinato che indeterminato, anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, se questa è finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti, se è conclusa prevedendo l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi ed ha una durata iniziale non superiore a tre mesi), nonché agli incentivi ed ai vantaggi economici previsti se si ricorre a soggetti variamente svantaggiati, ripropone la delicata questione sulla disciplina per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro applicabile ai prestatori somministrati.

La disciplina per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori somministrati.

Il comma 5 dell’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008, sancisce che “nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”.

Nessun dubbio, può, pertanto, nutrirsi sulla piena equiparazione del lavoratore somministrato con il lavoratore dipendente dall’utilizzatore; tuttavia la regola generale che la sicurezza e la salute del lavoratore somministrato è posta a carico dell’utilizzatore, escludendo l’Agenzia di somministrazione, fa salva la disciplina speciale contenuta nel d.lgs. n. 276/2003.

L’articolo 23, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 contiene, infatti, le disposizioni in materia di salute e sicurezza proprie della somministrazione di lavoro. In particolare, a carico dell’Agenzia per il lavoro risulta l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 81/2008. Tali adempimenti vanno espletati prima dell’utilizzazione e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa.

Il contratto di somministrazione di lavoro può, tuttavia, prevedere che gli obblighi informativi, formativi e di addestramento siano adempiuti dall'utilizzatore; in tale caso, occorre, però, darne indicazione anche nel contratto di lavoro stipulato tra Agenzia per il lavoro e lavoratore.

Oltre alle informazioni di cui sopra, il lavoratore ha diritto di essere informato, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente ove presente. Al fine di espletare tale adempimento, l’Agenzia per il lavoro richiede tutti i dati e le informazioni all’utilizzatore.

Per quanto riguarda i rischi specifici collegati alla mansione svolta, è, invece, l’utilizzatore che ha l’obbligo di informare il lavoratore, eventualmente formandolo e addestrandolo. L'utilizzatore deve, inoltre, adempiere, nei confronti del medesimo lavoratore somministrato, come abbiamo già visto, a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Infine, la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice.
Qualora l’utilizzatore non adempia agli obblighi sopra esposti, il lavoratore può dimettersi per giusta causa. In tale caso, il lavoratore deve dare comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla Agenzia per il lavoro e all’utilizzatore, dichiarando la interruzione della attività lavorativa. Qualora nell’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata R/R. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con onere a carico dell’utilizzatore .
Merita, da ultimo, di essere ricordato che, in virtù dell’art. 20, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 276/2003, le imprese che non hanno provveduto alla valutazione del rischio lavorativo (oggi dello specifico rischio lavorativo proprio dei lavoratori somministrati, di cui all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. n. 106/2009), non possono stipulare il contratto di somministrazione di lavoro, sicché, nel caso il cui lo stipulassero ugualmente questo si trasformerebbe giudizialmente in un contratto di lavoro subordinato fra lavoratore e impresa utilizzatrice.

Per approfondire:

Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
a cura di Francesco Bacchini
II° Ed. settembre 2009
ISBN 978-88-7577-097-6