Il Decreto mille proroghe
D. L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".
Tanto rumore per nulla: prorogati solo i termini relativi alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e allobbligo di data certa del DVR.
di F. Bacchini
Nella GU n. 304 del 31-12-2008, viene (finalmente) pubblicato, entrando contestualmente in vigore, il c.d. decreto mille proroghe, varato dal CdM del 18 dicembre scorso. Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, rubricato Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, previa conversione in legge entro i canonici 60 giorni,dispone, fra gli altri provvedimenti di necessità ed urgenza, allart. 32, Modifiche, o, meglio, differimenti di termini di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tali modifiche, di cui molto si era parlato, non sempre a proposito, sia prima che dopo lapprovazione in CdM del decreto, sono, in definitiva, di portata piuttosto limitata e per giunta in parte già viste (e commentate), cionondimeno meritevoli di attenta analisi.
Il provvedimento più significativo è senza dubbio quello sancito dal comma 2 dellart. 32, nel quale si dispone la proroga, fino al 16 maggio 2009, del termine di cui all'articolo 306, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, relativo allobbligo di (ri)valutazione del rischio secondo i nuovi parametri, con riferimento, però, alle sole disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa (merita di essere ricordato, a tal proposito, che nella prima stesura del D.L. in esame, lart. 32 sanciva un rinvio, al 30 giugno 2009, complessivo e generalizzato dellentrata in vigore dei nuovi criteri per lelaborazione del documento sulla valutazione dei rischi, con relative sanzioni).
Comè noto, in base al rinvio contenuto nel comma 2-bis dellart. 4 della l. n. 129 del 2 agosto 2008, conversione del D.L. n. 97 del 5 giugno, il termine fissato per ladeguamento della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento (DVR), obblighi non delegabili spettanti al datore di lavoro, era già slittato una volta, a seguito di un intervento correttivo sul comma 2 dellart. 306 del Testo Unico Sicurezza, dal 30 luglio 2008 al 1° gennaio 2009.
Dal differimento temporale del solo obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro correlato, deriva che a partire dal 1° gennaio 2009 sono entrate finalmente in vigore sia le disposizioni riguardanti lobbligo di valutazione dei rischi (e relative sanzioni), previste dagli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, che quelle relative agli obblighi di valutazione dei rischi specifici contenuti nei c.d. titoli tecnici del d.lgs. n. 81/2008.
Il 1 gennaio 2009 segna, di conseguenza, anche la data in cui esce definitivamente di scena il d.lgs. n. 626/1994, venendo meno di diritto e di fatto lultrattività della legislazione previgente sancita dallart. 306 comma 2.
Il datore di lavoro è, dunque, ormai tenuto ad elaborare, a conclusione della valutazione del rischio secondo i nuovi parametri di cui allart. 28, comma 1 e 29, il Documento(DVR), conformemente ai nuovi contenuti e alle nuove modalità disposte dal comma 2 dello stesso articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008, nonché da tutti gli articoli aventi come oggetto la valutazione dei rischi specifici presenti nei c.d. Titoli tecnici del medesimo provvedimento normativo.
Scattano dal 1 gennaio 2009 anche quegli adempimenti che, pur non espressamente ricompresi nella nuova valutazione dei rischi, da essa logicamente e giuridicamente discendevano, e che, secondo parte della dottrina, erano stati anchessi conseguentemente differiti, come, ad esempio, quelli relativi alle misure informativo-formativo-addestrative dei lavoratori (in particolare dei preposti, ma anche dei dirigenti), ai dispositivi di protezione individuale e collettiva o alla sorveglianza sanitaria, ecc..
Ritenendo,conformemente al tenore della bozza di avviso comune a cui stavano lavorando le parti sociali, la valutazione dei rischi lavorativi connessi allo stress lavoro correlato, così come disciplinate dallAccordo europeo 8 ottobre 2004, recepito a livello nazionale mediante lAccordo collettivo interconfederale 9 giugno 2008, bisognosa di un supplemento dindagine, di un approfondimento ulteriore, viste le difficoltà interpretativo-applicative manifestate dalla dottrina, non solo giuslavoristica, sulla esatta portata di questa peculiare fonte di pericolo lavorativo, sulla valutazione del rischio di esposizione ad essa e sulle conseguenti misure di salute e sicurezza, il governo, evidentemente in attesa di varare il decreto legislativo correttivo previsto dalla legge delega, entro un anno dallentrata in vigore del d.lgs. delegato, concede alle aziende un periodo aggiuntivo di riflessione ed elaborazione, sancendone lobbligatorietà e il conseguente inserimento nel DVR degli specifici criteri di analisi e delle misure preventivo-protettive relative, a partire dal 16 maggio prossimo.
Poiché anche la definizione e la verifica del vincolo di forma della data certa del DVR di cui allart. 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008, ha rappresentato e rappresenta unevidente problema interpretativo-applicativo,il governo trasla anchesso al 16 maggio 2009, data in cui, il decreto correttivo, auspicabilmente, avrà risolto il dilemma su cosa si debba intendere per data certa del DVR, documento che, vale la pena di ricordare, diversamente dalla delega di funzioni di cui allart. 16, anchessa caratterizzata dalla data certa ma sostanzialmente statica, sicché la sua apposizione risulta piuttosto agevole, è, invece, intrinsecamente ossia necessariamente, dinamico e per ciò stesso frequentemente modificabile, risultando del tutto inadatto allapposizione di una data complessivamente e costantemente certa.
Ormai quasi di routine è la proroga, anchessa al 16 maggio 2009, delle disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del d.lgs. n.81/2008, già prorogati al 1 gennaio 2009 dal D.L. 97 del 5 giugno 2008, poi convertito nella precedentemente citata legge n. 129 del 2 agosto 2008.
Trattasi dellobbligo di comunicazione allINAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni, nonché del divieto di effettuazione della visita medica preassuntiva di idoneità alla mansione.
Sempre, presumibilmente, in attesa del prossimo decreto correttivo, il governo, evidentemente impossibilitato a disporne labrogazione, rinvia ulteriormente i due discussi (e discutibili) precetti (soprattutto il secondo):
Per approfondire:
Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
a cura di Francesco Bacchini
I° Ed. ristampa agg. settembre 2008
ISBN 978-88-7577-067-9
La valutazione dei rischi
Guida alleffettuazione ed allaggiornamento della valutazione e della redazione del relativo documento
a cura di Elena Bonafè
Edizione luglio 2008