Il Decreto “mille proroghe”

D. L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".
Tanto rumore per nulla: prorogati solo i termini relativi alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e all’obbligo di data certa del DVR.
di F. Bacchini

Nella GU n. 304 del 31-12-2008, viene (finalmente) pubblicato, entrando contestualmente in vigore, il c.d. decreto “mille proroghe”, varato dal CdM del 18 dicembre scorso. Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, rubricato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, previa conversione in legge entro i canonici 60 giorni,dispone, fra gli altri provvedimenti di necessità ed urgenza, all’art. 32, “Modifiche”, o, meglio, differimenti di termini di cui “al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tali modifiche, di cui molto si era parlato, non sempre a proposito, sia prima che dopo l’approvazione in CdM del decreto, sono, in definitiva, di portata piuttosto limitata e per giunta in parte già viste (e commentate), cionondimeno meritevoli di attenta analisi.
Il provvedimento più significativo è senza dubbio quello sancito dal comma 2 dell’art. 32, nel quale si dispone la proroga, fino al 16 maggio 2009, del  termine  di  cui  all'articolo  306,  comma  2, del d.lgs. n. 81/2008, relativo all’obbligo di (ri)valutazione del rischio secondo i nuovi parametri, con riferimento, però,  alle  sole disposizioni  di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,”concernenti la valutazione dello stress  lavoro-correlato  e  la data certa” (merita di essere ricordato, a tal proposito, che nella prima stesura del D.L. in esame, l’art. 32 sanciva un rinvio, al 30 giugno 2009, complessivo e generalizzato dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per l’elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi, con relative sanzioni).

Com’è noto, in base al rinvio contenuto nel comma 2-bis dell’art. 4 della l. n. 129 del 2 agosto 2008, conversione del D.L. n. 97 del 5 giugno, il termine fissato per l’adeguamento della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento (DVR), obblighi non delegabili spettanti al datore di lavoro, era già slittato una volta, a seguito di un intervento correttivo sul comma 2 dell’art. 306 del Testo Unico Sicurezza, dal 30 luglio 2008 al 1° gennaio 2009.
Dal differimento temporale del solo obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro correlato, deriva che a partire dal 1° gennaio 2009 sono entrate “finalmente” in vigore sia le disposizioni riguardanti l’obbligo di  valutazione dei rischi (e relative sanzioni),  previste dagli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, che quelle relative agli obblighi di valutazione dei rischi specifici contenuti nei c.d. “titoli tecnici” del d.lgs. n. 81/2008.

Il 1 gennaio 2009 segna, di conseguenza, anche la data in cui esce definitivamente di scena il d.lgs. n. 626/1994, venendo meno di diritto e di fatto l’ultrattività della legislazione previgente sancita dall’art. 306 comma 2.

Il datore di lavoro è, dunque, ormai tenuto ad elaborare, a conclusione della valutazione del rischio secondo i nuovi parametri di cui all’art. 28, comma 1 e 29, il Documento(DVR), conformemente ai nuovi contenuti e alle nuove modalità disposte dal comma 2 dello stesso articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008, nonché da tutti gli articoli aventi come oggetto la valutazione dei rischi specifici presenti nei c.d. “ Titoli tecnici” del medesimo provvedimento normativo.

Scattano dal 1 gennaio 2009 anche quegli adempimenti che, pur non espressamente ricompresi nella nuova valutazione dei rischi, da essa logicamente e giuridicamente discendevano,  e che, secondo parte della dottrina, erano stati anch’essi conseguentemente differiti, come, ad esempio, quelli relativi alle misure informativo-formativo-addestrative dei lavoratori (in particolare dei preposti, ma anche dei dirigenti), ai dispositivi di protezione individuale e collettiva o alla sorveglianza sanitaria, ecc..

Ritenendo,conformemente al tenore della bozza di avviso comune a cui stavano lavorando le parti sociali, la valutazione dei rischi lavorativi connessi allo stress lavoro correlato, così come disciplinate dall’Accordo europeo 8 ottobre 2004, recepito a livello nazionale mediante l’Accordo collettivo interconfederale 9 giugno 2008, bisognosa di un “supplemento d’indagine”, di un approfondimento ulteriore, viste le difficoltà interpretativo-applicative manifestate dalla dottrina, non solo giuslavoristica, sulla esatta portata di questa peculiare fonte di pericolo lavorativo, sulla valutazione del rischio di esposizione ad essa e sulle conseguenti misure di salute e sicurezza, il governo, evidentemente in attesa di varare il decreto legislativo correttivo previsto dalla legge delega, entro un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. delegato, concede alle aziende un periodo aggiuntivo di riflessione ed elaborazione, sancendone l’obbligatorietà e il conseguente inserimento nel DVR degli specifici criteri di analisi e delle misure preventivo-protettive relative, a partire dal 16 maggio prossimo.

Poiché anche la definizione e la verifica del vincolo di forma della “data certa” del DVR di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008, ha rappresentato e rappresenta un’evidente problema interpretativo-applicativo,il governo trasla anch’esso al 16 maggio 2009, data in cui, il decreto correttivo, auspicabilmente, avrà risolto il dilemma su cosa si debba intendere per “data certa” del DVR, documento che, vale la pena di ricordare, diversamente dalla delega di funzioni di cui all’art. 16, anch’essa caratterizzata dalla “data certa” ma sostanzialmente statica, sicché la sua apposizione risulta piuttosto agevole, è, invece, intrinsecamente ossia necessariamente, dinamico e per ciò stesso frequentemente modificabile, risultando del tutto inadatto all’apposizione di una data complessivamente e costantemente “certa”.

Ormai quasi di routine è la proroga, anch’essa al 16 maggio 2009, delle “disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41,  comma  3,  lettera a), del d.lgs. n.81/2008, già prorogati al 1 gennaio 2009 dal D.L. 97 del 5 giugno 2008, poi convertito nella precedentemente citata legge n. 129 del 2 agosto 2008.

Trattasi dell’obbligo di comunicazione all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, nonché del divieto di effettuazione della visita medica preassuntiva di idoneità alla mansione.

Sempre, presumibilmente, in attesa del prossimo decreto correttivo, il governo, evidentemente impossibilitato a disporne l’abrogazione, rinvia ulteriormente i due discussi (e discutibili) precetti (soprattutto il  secondo):

  • il primo, punito con sanzione amministrativo-pecuniaria da € 1000 a 3000, rappresenta, infatti, un vincolo burocratico la cui utilità è assai dubbia, soprattutto se si considera che tale adempimento deve essere tenuto ben distinto dall’obbligo, tutt’ora vincolante, di denuncia all’INAIL dell’infortunio di cui agli artt. 53-62 del d.p.r. n. 1124 del 1965;
  • il secondo pare configurare, invece, con tutta evidenza, benché ancora pro tempore, un permesso, una legittimazione all’espletamento della visita preassuntivo-preventiva di idoneità alla mansione specifica e ciò al di là della diffusa convinzione secondo la quale tale tipologia di accertamento sanitario a causa di lavoro fosse vietato anche in precedenza e debba essere vietato pure in futuro; convinzione, invero, errata in quanto deve ricordarsi che la visita medica preventiva al fine di accertare lo stato di salute in relazione alle specifiche mansioni di lavoro soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria che dovranno essere svolte a seguito dell’assunzione, non solo può ma, anzi, deve essere espletata anche in fase preassuntiva, da parte del medico competente e ciò al fine di tutela del lavoratore, soggetto, secondo la definizione dell’art. 2, lett. a) del TU, di portata ben più ampia del dipendente già assunto e che anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in relazione al precetto di cui all’art. 5, comma 3, dello St. Lav., aveva ritenuto certamente essere spettante anche all’assumendo e non solo all’assunto.

Per approfondire:



Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

a cura di Francesco Bacchini
I° Ed. ristampa agg. settembre 2008
ISBN 978-88-7577-067-9





La valutazione dei rischi

Guida all’effettuazione ed all’aggiornamento della valutazione e della redazione del relativo documento
a cura di Elena Bonafè
Edizione luglio 2008