Igiene e Sicurezza sul Lavoro
Contenuto e portata del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, cd. nuovo "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", che ha dato attuazione all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123.
di F. Bacchini
Con il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108, si conclude (chissà? Come è noto, la legge di delega attribuisce al Governo la possibilità di adottare entro un anno disposizioni integrative e correttive) un iter normativo finalizzato al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro durato oltre trent'anni. Il provvedimento normativo è certo voluminoso, essendo costituito da 306 articoli, suddivisi in 12 Titoli e 51 Allegati, che possono essere così sinteticamente riassunti:
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VIII
Titolo IX
Titolo X
Titolo XI
Titolo XII
Titolo XIII
Contenuto e portata del decreto
Tuttavia il d.lgs. n. 81/2008, nonostante attui la delega per il riordino della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 1 della legge 123/2007, non è un Testo Unico. Non è un Testo Unico, innanzitutto, in quanto, a dispetto dell'ampiezza della delega stessa (che non poneva al legislatore delegato alcun limite al sottoambito normativo interessato al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di la-voro), nonché contrariamente all'espresso, ma sibillino, riferimento contenuto all'art. 1 del nuovo provvedimento, ad "un unico testo normativo" (ma non ad un "testo unico"), non disciplina affatto interamente la materia, perdurando alcuni settoriali, seppur consistenti, ambiti normativi autonomi (legislazione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto o sotterranee, d.lgs. n. 624/1996 e nelle miniere e cave d.P.R. n. 128/1959), ma, soprattutto, rimanendo in vita talune disposizioni di portata generale, come, ad esempio, quelle relative alla tutela della salute della lavoratrice gestante e puerpera (Capo II, d.lgs. n. 151/2001), oppure quelle relative alla tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno (art. 14, d.lgs. n. 66/2003). Non si tratta, dunque, di una nuova "rivoluzione copernicana" della materia, bensì, più semplicemente, di una evoluzione normativa, in larga parte vincolata dalle direttive comunitarie, da cui in larghissima parte discende, attuata nel solco profondo segnato dal d.lgs. n. 626/1994 e più recen-temente dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007. Non vi è dubbio, infatti, che i titoli da II a XI, rappresentino, con maggiori (ad esempio il Titolo III, relativo all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nel quale confluiscono, oltre al Titolo III e IV del d.lgs. n. 626/1994, anche parte del d.P.R. n. 547/1955, o il Ti-tolo IV, relativo ai cantieri temporanei e mobili, nel quale confluiscono il d.lgs. n. 494/1996 e gran parte del d.P.R. n. 164/1956) o minori (ad esempio il Titolo V sulla segnaletica di sicurezza, nel quale confluisce il d.lgs. n. 493/1996 o il Titolo VII sulle attrezzature munite di videoterminale nel quale confluisce il Titolo VI del d.lgs. n. 626/1994) difficoltà di riordino, coordinamento, riassetto, poco più della trasposizione aggiornata di titoli del previgente d.lgs. n. 626/1994 o di altri provvedimenti normativi a quest'ultimo collegati o da quest'ultimo discendenti. Cionondimeno, il d.lgs. n. 81/2008, attuativo della delega di cui all'art. 1, della legge n. 123/2007, contiene, soprattutto nel Titolo I, dedicato ai principi comuni, ovvero alle disposizioni generali, ai precetti sistematici, per quanto all'interno del consolidato schema proprio del Titolo I del d.lgs. n. 626/1994, alcune novità di non poco momento, capaci di produrre un forte impatto nell'organizzazione dei processi produttivi e del lavoro ad essi necessario, modificando in modo assai significativo il complessivo adempimento dell'obbligo, ovvero del dovere di sicurezza sul lavoro.
È il cuore del provvedimento normativo e consta di 61 articoli e 4 Allegati (I, II, IIIA e IIIB); in questo Titolo, notevolmente complesso, sono disciplinate:
Contiene la disciplina delle misure di sicurezza dedicate ai "luoghi di lavoro". È costituito da 7 articoli (dall'art. 62 all'art. 68) ed è corredato da un Allegato, il IV, relativo ai "Requisiti dei luoghi di lavoro".
In sostanza, il Titolo II ed il relativo Allegato IV, riprendono e sostituiscono:
È uno dei titoli più innovativi in quanto riunisce tre materie che in precedenza erano disciplinate in testi normativi diversi; esso consta di 18 articoli (69-87) suddivisi in 3 Capi e di 5 Allegati (V-IX) e riguarda:
Anche questo Titolo, relativo ai cantieri temporanei o mobili, riunisce la disciplina di più testi normativi oramai abrogati:
Contiene le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, le quali non sono però applicate alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Sostituisce il d.lgs. n. 493/1996, che disciplinava la medesima materia, essendo "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
È costituito da 6 articoli (dall'art. 161 all'art. 166) ed è corredato da 9 Allegati.
Costituito da 5 articoli (dall'art. 167 all'art. 171) e corredato da un Allegato (XXXIII), disciplina la "Movimentazione manuale dei carichi" e sostituisce integralmente il Titolo V del d.lgs. n. 626/1994, che disciplinava la medesima materia.
Costituito da otto articoli (dall'art. 172 all'art. 179) e corredato da un Allegato (XXXIV), sostituisce, senza particolari variazioni, il Titolo VI del d.lgs. n. 626/1994, che aveva ad oggetto "Uso di at-trezzature munite di videoterminali".
Riunisce le disposizioni riguardanti i rischi di esposizione ai diversi tipi di agenti fisici, solo in parte già disciplinate dall'ultima versione del d.lgs. n. 626/1994.
Consta di ben 41 articoli (artt. 180-220) e 3 Allegati (XXXV-XXXVII) ed è dedicato:
Contiene le disposizioni riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione a sostanze pericolose e consta di 45 articoli (artt. 221-265) e 6 Allegati (XXXVIII-XLIII).
È suddiviso in tre Capi:
Consta di 20 articoli (artt. 266-286) e 5 Allegati (XLIV-XLVIII).
È dedicato alla "Esposizione ad agenti biologici" e corrisponde, senza variazioni, a parte i riferimenti legislativi aggiornati in materia di microrganismi geneticamente modificati (MGM), al Titolo VIII del d.lgs. n. 626/1994, di attuazione della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.
È dedicato alla "Protezione da atmosfere esplosive" e corrisponde, senza variazioni, al Titolo VIII-bis del d.lgs. n. 626/1994, introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 233/2003, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicu-rezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive; consta di 11 articoli (artt. 287-297) e 3 Allegati (XLIX-LI).
Rimane in vigore il d.P.R. 302/1956 sulla prevenzione dai rischi connessi alla produzione ed all'impiego di esplosivi, richiamato espressamente dall'art. 306, comma 1.
Consta di 6 articoli (art. 298-303) e
Contiene le disposizioni finali ed in particolare enuncia espressamente le abrogazioni e l'entrata in vigore differita di singoli provvedimenti.
Come si evince dalla sintesi del contenuto dei vari Titoli, di ampissima portata normativa in quanto aventi ad oggetto gran parte degli ambiti giuridico-antinfortunistici disciplinati dalle direttive europee, la finalità del d.lgs. n. 81/2008, in ottemperanza ai principi di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 123/2007, contenente la cosiddetta delega sulla sicurezza del lavoro, è realmente quella del riordino, del coordinamento, della riorganizzazione, dell'abrogazione (all'art. 304 vengono espressamente abrogati non pochi e non irrilevanti provvedimenti normativi a partire dai quali era stata, un tempo, costruita la legislazione antinfortunistica e prevenzional-protettiva: su tutti, i decreti presidenziali del 1955-56, rispettivamente n. 547 e n. 303), nonché, in molti casi, della revisione, della ridefinizione, della novazione, dell'implementazione (con il recepimento di un'ulteriore direttiva europea: la direttiva 2006/25/CE del 5 aprile 2006 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche) della vigente legislazione posta, nell'arco di sessant'anni, a (stratificato e disordinato) presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Per approfondire:
Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
a cura di Francesco Bacchini
I° Ed. ristampa agg. settembre 2008
ISBN 978-88-7577-067-9