Terre e rocce da scavo: modifiche apportate dal Correttivo
La disciplina delle terre e rocce da scavo, introdotta dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e poi ampliamente rivista con il d.lgs. n. 152/2006, è stata ulteriormente (e completamente) riformulata in sede di Correttivo al "Testo Unico Ambientale"
di M.Franco
L'art. 186 ora dispone da un lato che: dall'altro (ultimo periodo del comma 1) che: La sussistenza dei requisiti richiesti, compresa la certezza dell'utilizzo, ed i tempi dell'eventuale deposito temporaneo devono essere indicate:
La gestione delle terre e rocce da scavo
«le terre e rocce da scavo, anche di gallerie [non sono più considerati, invece, "i residui della lavorazione della pietra" che figuravano nel testo originario del d.lgs. n. 152/2006], ottenute come sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati» perché sussistano determinate condizioni puntualmente elencate al comma 1 del medesimo art. 186;
«l'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lett. p)», lettera che, per l'appunto, fissa le condizioni ricorrendo le quali un materiale è definito sottoprodotto.
Per la destinazione delle terre e rocce di scavo a reinterri, riempimenti, rilevati, prima condizione, necessaria, ma non sufficiente, è che
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Edizione ottobre 2008
a cura di Luca Passadore e Graziano Tribbia
ISBN 978-88-7577-073-0