Terre e rocce da scavo: modifiche apportate dal “Correttivo”

La disciplina delle terre e rocce da scavo, introdotta dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e poi ampliamente rivista con il d.lgs. n. 152/2006, è stata ulteriormente (e completamente) riformulata in sede di Correttivo al "Testo Unico Ambientale"
di M.Franco

L'art. 186 ora dispone da un lato che:
«le terre e rocce da scavo, anche di gallerie [non sono più considerati, invece, "i residui della lavorazione della pietra" che figuravano nel testo originario del d.lgs. n. 152/2006], ottenute come sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati» perché sussistano determinate condizioni puntualmente elencate al comma 1 del medesimo art. 186;

dall'altro (ultimo periodo del comma 1) che:
«l'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lett. p)», lettera che, per l'appunto, fissa le condizioni ricorrendo le quali un materiale è definito sottoprodotto.
Per la destinazione delle terre e rocce di scavo a reinterri, riempimenti, rilevati, prima condizione, necessaria, ma non sufficiente, è che

  • sia accertato che le stesse non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica (art. 186, comma 1, lett. e).
A tal fine:
  • l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore (art. 186, comma 6).

La sussistenza dei requisiti richiesti, compresa la certezza dell'utilizzo, ed i tempi dell'eventuale deposito temporaneo devono essere indicate:

  • nel progetto sottoposto a VIA, se l'opera per la quale viene effettuato lo scavo è soggetta a VIA;
  • nella richiesta di permesso di costruire o nella DIA, se l'opera non è sottoposta a VIA.
Solo per i lavori pubblici è considerato il caso che l'opera non sia sottoposta né a VIA, né a permesso, né a DIA.
Rispetto a quanto era originariamente previsto dal d.lgs. n. 152/2006, ora, a seguito del "correttivo":
  • la destinazione delle terre da scavo va sempre e compiutamente definita prima di attuare lo scavo e l'unica autorità competente è quella preposta a valutare ed assentire l'opera per la cui esecuzione vengono scavate le terre e rocce;
  • non è più previsto il parere di ARPA, quanto meno non è più in nessun caso previsto che l'interessato debba acquisire un parere dell'ARPA;
ed inoltre:
  • nulla si dice per le terre derivanti da opere non sottoposte ad alcuna autorizzazione, salvo si tratti di opere pubbliche;
  • resta ferma la previsione di un (futuro) decreto ministeriale di semplificazione per i cantieri di piccole dimensioni (6.000 mc.), non essendo intervenuta alcuna variazione dell'art. 266, comma 7.

Per approfondire

La gestione delle terre e rocce da scavo
Edizione ottobre 2008
a cura di Luca Passadore e Graziano Tribbia
ISBN 978-88-7577-073-0