Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Emanate le modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto da parte dei distributori e degli installatori..
di L. Passadore
A partire dal 18 giugno 2010 i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici devono provvedere al ritiro delle apparecchiature usate al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura applicando le modalità di ritiro, raggruppamento e trasporto previste dal decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, in vigore dal 19 maggio 2010.
Oggetto del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65
autori: Luca Passadore ed altri
Le medesime modalità si applicano anche per il ritiro delle stesse da parte degli installatori di apparecchiature nuove domestiche, nonché, ma solo se incaricati dai produttori, di quelle professionali.
Il decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 (1), attua quanto previsto dal d.lgs. n. 151/2005 in merito all’obbligo di ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (RAEE) da parte dei distributori a fronte dell’acquisto di un’apparecchiatura equivalente (2), nonché da parte degli installatori a fronte di una nuova installazione o manutenzione.
L’obbligo riguarda i distributori e gli installatori (compresi i centri di assistenza tecnica) di apparecchiature nuove (AEE) che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005 (3).
Il d.m. introduce specifiche modalità di gestione sia per il deposito che per la raccolta e trasporto delle apparecchiature usate. Oltre che per i distributori e gli installatori del “nuovo”, il d.m. contiene prescrizioni anche per i trasportatori dell’ “usato”.
Ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da nuclei domestici da parte dei distributori
I distributori hanno l’obbligo (2) di ritirare le apparecchiature usate all’atto della fornitura di un’apparecchiature nuova destinata ad un nucleo domestico e di informare il consumatore in merito alla gratuità di detto ritiro. Tale obbligo decorre dal 18 giugno 2010 (trenta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto n. 65/2010 che introduce le specifiche modalità di gestione di detti rifiuti) (4).
Secondo quanto stabilito dal d.m., al fine di ottemperare all’obbligo di ritiro, i distributori devono:
1) individuare un sito idoneo al raggruppamento delle apparecchiature usate raccolte o comunque consegnate dagli acquirenti di apparecchiature nuove;
2) iscriversi all’Albo Gestori Ambientali nella specifica sezione;
3) predisporre e gestire la documentazione prescritta per l’attività di raccolta.
Qualora il distributore incarichi dei trasportatori terzi ad effettuare la raccolta ed il trasporto, anche i trasportatori devono essere iscritti nell’apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali.
1) Sito di raccolta e raggruppamento
La raccolta delle apparecchiature usate può essere effettuata direttamente dal distributore o per il tramite di trasportatori terzi che agiscono in suo nome. La raccolta comprende anche le attività di raggruppamento per categoria di apparecchiatura (5), da effettuarsi da parte del distributore presso il proprio punto vendita o presso altro luogo preventivamente individuato.
Il luogo di raggruppamento deve avere le seguenti caratteristiche:
- non essere accessibile al pubblico;
- essere pavimentato;
- consentire il deposito dei rifiuti con appositi sistemi di copertura (anche mobili) al riparo dalle acque meteoriche e dall’azione del vento;
- consentire di mantenere separati i rifiuti pericolosi;
- garantire l’integrità delle apparecchiature e consentire di evitarne il deterioramento.
Le apparecchiature usate depositate presso il punto vendita (o altro luogo individuato) devono essere smaltite con cadenza mensile e, comunque, al raggiungimento del quantitativo massimo di 3.500 Kg.
2) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
I distributori, ed i trasportatori che agiscono per conto dei distributori stessi, per raccogliere i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono iscriversi in un’apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali, inviando una comunicazione che attesti, sotto la propria responsabilità:
- la sede dell’impresa;
- l’indirizzo del punto vendita dove sono raggruppati i RAEE, o, se diverso, l’indirizzo del luogo di raggruppamento con il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell’area e il titolo giuridico in base al quale detta area è utilizzata per l’attività di raggruppamento;
- le tipologie di RAEE raggruppati con i relativi codici CER (5);
- le caratteristiche del luogo di raggruppamento (copertura, pavimentazione, ecc);
- gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi con cui si intende effettuare il trasporto;
- l’attestazione del versamento dei diritti annuali di iscrizione di € 50,00.
In sede di prima applicazione l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è considerata operativa con la presentazione della comunicazione e deve considerarsi valida fino all’adozione da parte dell’Albo di un formale provvedimento di iscrizione o di rigetto della domanda.
3) Documentazione obbligatoria
Per la raccolta, il trasporto ed il deposito dei RAEE, il d.m. prevede unicamente la seguente documentazione obbligatoria:
a) uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello in allegato I al d.m., in cui il distributore deve annotare nome ed indirizzo di ciascun consumatore e tipologia del rifiuto conferito. Le schede, integrate con i documenti di trasporto, vanno conservate per tre anni;
b) il documento di trasporto, conforme al modello in allegato II al d.m.. Detto documento di trasporto deve essere sempre presente in ciascuno dei seguenti tragitti:
- dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento del distributore;
- dal luogo di raggruppamento del distributore al centro di raccolta;
- dal domicilio del consumatore direttamente al centro di raccolta.
Quando il trasporto ha come destinazione il centro di raccolta, il documento di trasporto deve essere corredato dalle copie fotostatiche delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati.
Il singolo trasporto non può mai superare il quantitativo massimo di 3.500 Kg.
Il documento di trasporto è redatto in tre copie e deve essere compilato e datato dal distributore, o dal trasportatore che agisce in suo nome, firmato dall’addetto del centro di raccolta; una copia rimane al centro di raccolta, una copia deve essere conservata dal trasportatore per tre anni ed una copia va ad integrare le schede del distributore.
Ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
Gli installatori e i centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che ritirano le apparecchiature usate provenienti da nuclei domestici hanno i medesimi obblighi previsti a carico dei distributori in merito a:
- l’idoneità del sito di raggruppamento, che, per gli installatori, deve coincidere esclusivamente con i locali del proprio esercizio;
- l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
- la tenuta della documentazione obbligatoria (schedario e documento di trasporto).
Gli installatori ed i centri di assistenza tecnica non possono incaricare trasportatori terzi ad effettuare per loro conto la raccolta dei RAEE, ma devono effettuare il trasporto esclusivamente con i propri mezzi e, al momento del conferimento al centro di raccolta, oltre al documento di trasporto con allegate le copie fotostatiche dello schedario con indicazione dei clienti da cui provengono i RAEE di quello specifico conferimento, devono presentare anche l’autocertificazione di cui all’allegato III al d.m., che attesta la provenienza domestica dei RAEE conferiti.
Ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da attività professionali da parte dei distributori e degli installatori
Le medesime modalità di gestione tecnico/amministrative dei RAEE provenienti da nuclei domestici, si applicano anche per il ritiro di RAEE derivanti da attività professionali a condizione che i distributori e gli installatori siano stati formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature e che i RAEE siano conferiti solo ad impianti autorizzati indicati dai medesimi produttori.
NOTE
(1) Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
(2) L’articolo 6, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 151/2005 prevede che “i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita….”
(3) Il campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.” è definito all’articolo 2, comma 1, per le apparecchiature “rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A”.
Tale allegato contiene le seguenti 10 categorie:
l. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.
(4) Articolo 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2005: “Con decreto del Ministro dell'ambiente ……sono individuate…….specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto”.
(5) I raggruppamenti di RAEE domestici sono stati definiti dal d.m. 25 settembre 2007, n. 185, all’allegato 1 e sono:
R1: freddo e clima
R2: grandi bianchi
R3: Tv e monitor
R4: apparecchiature di consumo, apparecchi di illuminazione (privati sorgenti luminose), PED
R5: sorgenti luminosePer approfondire
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