Sanzioni scarichi idrici
Chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di superamento dei valori limite negli scarichi di acque reflue industriali
di L. Passadore
Il Parlamento ha approvato un apposito provvedimento legislativo per chiarire che le sanzioni penali previste dall’art. 137 del Testo unico ambientale sono applicabili solo nel caso in cui negli scarichi di acque reflue industriali siano superati i valori limite relativi a determinate sostanze cd. pericolose. (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome nell’ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.
Il legislatore nazionale è intervenuto sul tema delle sanzioni applicabili in caso di superamento dei valori limite allo scarico di acque reflue industriali a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione. La Corte, infatti, in contrasto con la precedente giurisprudenza e basandosi su un dettato normativo poco chiaro, aveva stabilito che in caso di superamento dei valori limite allo scarico relativi a qualsiasi parametro previsto dalle tabelle della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 (1), cd. Testo unico ambientale, o dei diversi limiti fissati dalle Regioni o da altra autorità competente fossero comunque applicate le sanzioni penali previste dall’articolo 137 di tale decreto.
L’articolo unico della legge 25 febbraio 2010, n. 36 (2) è intervenuto sul tema modificando il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del d.lgs. n. 152/2006 (3) e così chiarendo che le sanzioni penali ivi previste si applicano solo in caso di superamento dei valori limite relativi alle sostanze cd. pericolose indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 (4) del decreto stesso.
Pertanto, a seguito di tale nuova disposizione le sanzioni previste dal d.lgs. n. 152/2006 in caso di superamento dei valori limite negli scarichi di acque reflue industriali sono le seguenti:
a) sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro: nel caso in cui siano superati i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni o quelli fissati dall’autorità competente;
b) arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da seimila euro a centoventimila euro: nel caso in cui, in relazione alle sostanze cd. pericolose indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006, siano superati i valori limite fissati nelle tabelle dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure siano superati i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente;
c) arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro: se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (5) dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.
NOTE
1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».
2) Legge 25 febbraio 2010, n. 36 «Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue»
3) L’articolo 137 (Sanzioni penali), comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo ora vigente, prevede che «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.».
4) L’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 riguarda i "Limiti di emissione degli scarichi idrici”.
Si riporta la tabella 5 di tale allegato:
«Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo
1 Arsenico
2 Cadmio
3 Cromo totale
4 Cromo esavalente
5 Mercurio
6 Nichel
7 Piombo
8 Rame
9 Selenio
10 Zinco
11 Fenoli
12 Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13 Solventi organici aromatici
14 Solventi organici azotati
15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16 Pesticidi fosforiti
17 Composti organici dello stagno
18 Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l’ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.»
5) La tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 riguarda i «Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi».