Gli adempimenti documentali e il sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Il SISTRI, Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
Il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti è in fase avanzata di definizione..
di P.Pipere

Il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti è in fase avanzata di definizione. I primi annunci del Ministero dell’ambiente prevedevano l’operatività del sistema dal 1 gennaio 2010 per una parte consistente dei soggetti obbligati,  ma il confronto con le associazioni imprenditoriali e le parti sociali ha reso evidente che il periodo di tempo necessario a garantire l’informazione, l’acquisizione dei dispositivi elettronici e del software e la loro attivazione non era compatibile con questo termine.

I fondamenti giuridici del nuovo sistema
La base giuridica di questo radicale cambiamento delle modalità di esecuzione degli adempimenti connessi con la produzione e la gestione dei rifiuti speciali è costituita dall’art. 189, comma 3-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4:   
«A partire dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto […] le categorie di soggetti di cui al comma precedente [art. 189, comma 3] sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche».
Tale obbligo di utilizzo del sistema potrà quindi riguardare solo ed esclusivamente i  soggetti individuati dall’ art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.


I soggetti obbligati (ex art. 189, comma 3)
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
  • i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),
  • comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

e quelli esclusi
Sono esonerati da tale obbligo

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Con la Legge 3 agosto 2009, n. 102 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.-L. 78/2009 – è stato in seguito prescritto che:
«Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti […] definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare

  • i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema,
  • le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati,
  • le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi,
  • le modalità di elaborazione dei dati,
  • le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta,
  • le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato,
  • nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema».


Stabilito l’ambito di operatività del sistema in fase di introduzione, è necessario ricordarne le finalità fondamentali.

Le finalità
Il sistema telematico nasce per combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale di rifiuti e, secondo il Ministero, è necessario, oltre che per perseguire questa irrinunciabile finalità, anche perché la nuova Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), in fase di recepimento, prevede misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo  dei rifiuti pericolosi. Sul punto deve essere però ricordato come anche le previgenti direttive sui rifiuti pericolosi avessero prescritto uno specifico sistema di tracciabilità della produzione, del trasporto e della gestione basato sulla tenuta di registri di carico e scarico, sull’emissione di formulari identificativi del rifiuto e sul controllo degli impianti di destinazione. In proposito già la Direttiva 91/689/CEE precisava che: “è necessario provvedere affinché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti pericolosi venga sottoposto al massimo controllo possibile”. In Italia tale sistema, come è noto, si applica da molti anni anche ad alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, più precisamente a quelle individuate dall’ all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006.

Il cambiamento
Cambiano dunque le modalità di adempiere agli obblighi di emissione dei formulari identificativi e di movimentazione del registro di carico e scarico, mentre il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti costituisce un riepilogo con finalità statistiche delle tipologie e delle quantità di rifiuti prodotte o gestite, verrà in prospettiva superato, in quanto queste informazioni verranno puntualmente raccolte ed archiviate dal nuovo sistema telematico.
Le Associazioni imprenditoriali, le Camere di Commercio e le sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali, a seguito dell’iscrizione delle singole unità locali delle imprese e degli enti tenuti ad utilizzare il sistema, provvederanno a consegnare i dispositivi elettronici: chiavette USB e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto.
Con l’installazione del software contenuto nella chiavetta e dei dispositivi di localizzazione dei mezzi il sistema potrà diventare operativo: il software consentirà di inserire i movimenti di carico dei produttori, quelli di carico e scarico dei trasportatori e quelli di carico dei gestori di impianti, mentre per il momento non è ancora stato reso noto come dovranno essere gestiti i movimenti di scarico interno per trattamento. In luogo della tradizionale sottoscrizione delle diverse copie del formulario, il nuovo sistema prevede che ogni soggetto coinvolto nella movimentazione del rifiuto invii telematicamente, tramite la chiavetta USB che lo identifica, ad una banca dati centralizzata gestita dai Carabinieri del nucleo ecologico i dati di propria competenza.

Funzioni aggiuntive e costi

Il sistema si propone di apportare benefici oltre che sull’importante  fronte della lotta alla criminalità ambientale anche su quello della semplificazione degli adempimenti amministrativi. Da quest’ultimo punto di vista la funzione più interessante da implementare, e che in una prima fase non era stata prevista dal progetto, è quella del controllo automatico dei titoli abilitativi dei trasportatori e dei gestori degli impianti. Si avrebbe, infatti, in questo modo la certezza di conferire il rifiuto ad un soggetto che in quel momento è pienamente autorizzato a riceverlo.
Sul fronte dei costi per i soggetti obbligati il sistema è stato presentato come un’occasione di contenimento degli oneri economici associati ai tradizionali adempimenti documentali, ma le prime cifre diffuse dal Ministero non sembrano consentire il raggiungimento di questo risultato per le piccole e medie imprese.