Illustrazione delle variazioni al d.lgs. n. 151/2005, relativo alla gestione dei RAEE
di L. Passadore
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 concernente «Misure in materia di risorse idriche e di protezione dellambiente» che allart. 7 prevede alcune modifiche al d.lgs. 25/7/2005, n. 151 relativo alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Le modifiche apportate dal decreto legge n. 208/2008 riguardano:
a) una parziale riscrittura del punto 4) della definizione di produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche riportata allart. 3, comma 1, lett. m), che risulta ora essere la seguente (sono evidenziate in grassetto le modifiche apportate):
«m) "produttore": chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
-
fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
-
rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
-
importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
-
per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3)
»;
b) lulteriore proroga al 31 dicembre 2009 del termine previsto allart. 20, comma 4, del d.lgs. n. 151/2005, in base alla quale fino a tale data la gestione dei RAEE domestici e professionali nuovi avviene con le medesime modalità degli storici, pertanto
- per i RAEE domestici il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento viene assolto, ai sensi dellart. 10 comma 1, del d.lgs. n. 151/2005, dai produttori «presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE»;
- per i RAEE professionali, ai sensi dellart. 10 comma 1, del d.lgs. n. 151/2005, il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento «è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi».
Per approfondire:
RAEE
a cura di Paolo Pipere
Edizione novembre 2007
ISBN 978-88-7577-057-0