Le sostanze recuperate sono sottoposte integralmente al REACH, ivi compreso l’obbligo di registrazione se non sono state (precedentemente) registrate, condizione questa necessaria ancorché non sufficiente per l’esenzione.
di M. Franco
In sintesi:
- Il REACH prevede che chi immette sul mercato europeo sostanze chimiche (perché le fabbrica in un Paese della Comunità o le importa nella Comunità) di norma deve registrarle presso lAgenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
- La registrazione individua il fabbricante o importatore, la singola sostanza fabbricata o importata, gli usi identificati.
- Il REACH riguarda tutte le sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o di articoli (salvo espresse esclusioni totali o parziali), intendendosi per sostanza un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.
- Sono in via generale esentate dagli obblighi relativi alla registrazione (ma anche dal rispetto delle norme poste in capo agli utilizzatori a valle e di quelle sulla valutazione) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, già registrate e recuperate nella Comunità, ma solo se se la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza già registrata e le informazioni prescritte in merito alla sostanza registrata sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.
- Sono stati di recente espressamente e specificamente esentati dallobbligo di registrazione:
- il compost;
- il biogas (che però in Italia resta un rifiuto);
- non meglio precisati sottoprodotti, ma questi ultimi solo a condizione che no siano importati o immessi sul mercato.
Tali espresse e specifiche esenzioni (a quanto è dato di capire) confermano (a contrario) che invece tutti gli altri prodotti di recupero sono sottoposti al REACH ed in particolare che le sostanze in essi contenute sono esentate dalla registrazione (ovvero dalla pre-registrazione entro il prossimo 1° dicembre) solo se:
- dette sostanze sono le stesse già registrate (o che verranno pre-registrate);
- le prescritte informazioni relative alle medesime sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero;
- nonché, sembra il caso di soggiungere e sottolineare, restano destinate ad usi già identificati.
- Le sostanze recuperate, quindi, sono sicuramente sottoposte integralmente al REACH, ivi compreso lobbligo di registrazione (ovvero, in fase di prima applicazione, se EINECS, di pre-registrazione entro il 1° dicembre 2008) se non sono state (precedentemente) registrate, condizione questa necessaria ancorché non sufficiente per lesenzione. Ma a questo punto è necessario chiedersi se il requisito della (precedente) registrazione riguardi astrattamente la sostanza o proprio quella sostanza recuperata, posto che la registrazione non individua solo la sostanza, ma anche chi lha fabbricata o lha importata, oltreché gli usi identificati da ciascuno dei fabbricanti e degli importatori che hanno registrato la medesima sostanza. Per certo comunque tutte le sostanze (fisicamente intese come materiale, non come tipologia) che oggi si recuperano non sono state da nessuno registrate.
- Ove non sussista il requisito (comunque inteso) della (precedente) registrazione appare difficile escludere che il recuperatore non sia tenuto a registrare la sostanza che recupera (o contenuta nel preparato che recupera/produce). Se invece sussiste solo il requisito (necessario, ma non sufficiente) della (precedente) registrazione e non gli altri richiesti per la (totale) esenzione della sostanza recuperata da tutte le norme relative alla registrazione, utilizzazione a valle e valutazione (titoli II, V e VI considerati dalla norma di esenzione di cui allart. 2, paragrafo 7, del regolamento), potrebbe apparire sostenibile che il recuperatore, essendo assimilabile allutilizzatore a valle, sia tenuto (eventualmente) solo agli obblighi propri di questultimo in relazione alluso particolare i proprio della sostanza recuperata. Se ciò fosse valido non solo per il futuro una volta a regime, ma anche nellattuale fase transitoria, i recuperatori potrebbero attendere le pre-registrazioni da parte dei fabbricanti e degli importatori delle sostanze che recuperano per poi inserirsi, come utilizzatori a valle, notificando ai fabbricanti o agli importatori luso previsto della sostanza recuperata in modo che possa essere inserito tra gli usi identificati. Ma ciò, per poter funzionare, presuppone (tra laltro) che il recuperatore venga a pieno titolo inserito nella cosiddetta catena di approvvigionamento e nel relativo sistema di scambio di informazioni.
- Se è vero che il REACH è un sistema finalizzato a ad evitare che vengano immesse sul mercato o utilizzate sostanze che arrechino danno alla salute umana o allambiente (paragrafo 3 dellarticolo 1 del regolamento), non si vede perché non dovrebbe riguardare anche le sostanze recuperate, sostanze pere le quali, nel momento in cui si interrompe la catena di approvvigionamento ed il relativo sistema di scambio di informazioni, necessariamente il recuperatore assume il ruolo di (ri-)fabbricante.
Per approfondire
Reach
La registrazione, la valutazione, lautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
a cura di E.Bonafè, M. C. Dalla Vecchia e M. Ottaviani
Edizione ottobre 2008
ISBN 978-88-7577-076-1