Registro Rifiuti: modifiche apportate dal “Correttivo”

Indicazioni operative e di gestione del Registro di carico e scarico dei Rifiuti, in seguito alle variazioni normative introdotte dal Correttivo al "Testo Unico ambientale"
di L. Passadore

I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sono individuati dall'art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale:
«I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».

Questo comma non è stato modificato direttamente dal cd. " correttivo ambientale ", il quale, come si è visto al punto precedente, ha invece modificato l'art. 189, comma 3, qui espressamente citato in quanto preso come riferimento per individuare il soggetti obbligati.
Peraltro, il rapporto tra le due disposizioni (art. 189, comma 3, nella parte finale relativa alle esclusioni, ed art. 190, comma 1) crea alcuni problemi applicativi sui quali è necessario effettuare un approfondimento.

Comunque l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti riguarda i seguenti soggetti:

  • chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale,
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).

Come detto in precedenza qualche problema si pone in merito alla previsione della parte finale dell'art. 189, comma 3, che esclude dall'obbligo di presentazione del MUD i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
b) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

Letteralmente, considerato che la prima parte dell'art. 190, comma 1 rinvia all'art, 189, comma 3, per individuare quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, si sarebbe portati a ritenere che in tutti e tre i casi soprariportati vi sia non solo l'esclusione dall'obbligo di presentazione del MUD, ma anche da quello di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Tale lettura è senz'altro valida per i primi due casi.

Il problema in realtà si pone per il terzo caso, in quanto la previsione espressa di esclusione dalla presentazione del MUD, che porterebbe alla consequenziale esclusione dall'obbligo di tenuta del registro, viene contraddetta dalla previsione della seconda parte del comma 1 dell'art. 190, nella quale si prevede che:
«I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».
Tale previsione contenuta nella disposizione specifica relativa ai registri di carico e scarico e che non fa riferimento né genericamente all'art. 189, comma 3, né al limite dei dieci dipendenti, supera l'esclusione prevista dallo stesso art. 189, comma 3, e pertanto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti non vi è alcuna esclusione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Sempre in merito ai soggetti obbligati alla tenuta del registro si ricorda la previsione del comma 8 dell'art. 190 il quale prevede che «Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.».

È necessario, peraltro, sottolineare che, così come per l'obbligo di presentazione del MUD, anche nel caso dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti l'esplicito riferimento effettuato, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184, comma 3, determina che sono esonerati da tale adempimento gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi altrimenti elencati all'art. 184, comma 3.

Il cd. " correttivo ambientale " non apporta modificazioni alle disposizioni che regolano la tempistica delle annotazioni (art. 190, comma 1, seconda parte), il luogo ed i tempi di conservazione (art. 190, comma 3), casi di tenuta del registro da parte di organizzazioni di categoria o loro società di servizi (art. 190, comma 4).

Viene invece modificato, dall'art. 2, comma 24-bis il comma 6 dell'art. 190 e poi aggiunto un comma 6-bis.

Il testo del comma 6 dell'art. 190 coordinato con le integrazioni è ora il seguente:
«I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. ».

I due aspetti più significativi da evidenziare sono:

  • viene confermato che il registro di carico e scarico dei rifiuti segue, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione, le regole previste dalla disciplina relativa ai registri IVA (fatte salve le diverse indicazione espressamente previste dall'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006),
  • viene invece reintrodotto, nella parte finale del comma, l'obbligo di numerazione e vidimazione del registro a cura delle camere di commercio territorialmente competenti.

Va rimarcato il fatto che la disposizione relativa alla reintroduzione dell'obbligo di numerazione e vidimazione del registro entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore del cd. " correttivo ambientale " (quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e non è stata integrata da alcuna disposizione transitoria né relativa ai tempi per la vidimazione, né relativa ai registri già in uso e vidimati da enti diversi.
Pertanto, dal giorno dell'entrata in vigore della nuova disposizione un registro di carico e scarico dei rifiuti per essere "in regola" dovrebbe essere numerato e vidimato dalla camera di commercio competente.

NB
Considerata in generale la scarsa flessibilità dei vari controllori e la loro particolare attenzione per gli aspetti formali non mi sembra il caso di introdurre una sorta di regola transitoria (che non è prevista) relativa ai registri già in uso non vidimati ed a quelli sempre già in uso ma vidimati da altri enti (ai sensi del d.lgs. n. 22/1997).
Personalmente, suggerirei alle imprese di affrettarsi ad acquistare un nuovo registro e di portarlo il più rapidamente possibile a vidimare alla camera di commercio e conseguentemente chiudere il registro già in uso.

Come indicato in precedenza l'art. 2, comma 24-bis del cd. " correttivo ambientale " aggiunge all'art. 190 il seguente comma 6-bis:
«Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Con tale nuova disposizione si prevede pertanto la possibilità di sostituire al registro rifiuti, previsto dall'art. 190, il registro IVA ma solamente nel caso di «gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi».
Va sottolineato, in questo caso, che l'utilizzo dei termini "gestione dei rifiuti" rinvia alla definizione data della parola "gestione" all'art. 183, comma 1, lett. d), e cioè «gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;».
Come si può notare fra le attività che rientrano nel significato dato al termine gestione non rientra anche quella di "produzione dei rifiuti". Pertanto, la semplificazione prevista al comma 6-bis risulta applicabile a tutti i soggetti cha svolgono attività di "gestione dei rifiuti" come sopra definita, ma non al produttore dei rifiuto costituito da rottami ferrosi e non ferrosi il quale dovrà provvedere ad effettuare le registrazioni nel registro di carico e scarico dei rifiuti previsto all'art. 190.



La gestione dei rifiuti aziendali
a cura di Bonafè, Casadei e Da Lio
Edizione marzo 2009
ISBN 978-88-7577-077-8