IPPC e AIA: presentazione e rilascio
Adeguamento impianti esistenti - Termini per la presentazione ed il rilascio dell’AIA - Validità temporanea delle autorizzazioni ambientali di settore.
Gli impianti esistenti, in attesa di AIA, possono proseguire l'attività anche oltre il 31 marzo 2008 in base alle autorizzazioni precedenti, fino alla scadenza dei termini per attuare le prescrizioni relative.
redazione Hyper
Tutti i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativi ad impianti esistenti devono essere conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine fissato dall'art. 5 comma 18. Tale termine, inizialmente fissato al 30 ottobre 2007, è stato prorogato al 31 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante il "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie" (GU n. 254 del 31-10-2007). A seguito di tale modifica, pertanto, le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per gli impianti esistenti Le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, con la legge 19 dicembre 2007, n. 243 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 299, possono così essere riassunte:
Premessa
Le Novità introdotte in sede di conversione del d.l.
Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. "
Anche se diversamente previsto in tali calendari le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero,
qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata
, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente
".
"
Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività
, nel rispetto della normativa vigente e delle
prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi
;
tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni
, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto"
"
Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore,
ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente
, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
."
".....
il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza
di cui al comma 3 del medesimo articolo 5"
"..... L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, (ndr: per tutti gi impianti) l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV."
Per approfondire
I.P.P.C ed A.I.A
a cura di Luca Passadore
Edizione novembre 2007
ISBN 978-88-7577-061-7